C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 27 del 07/10/2022 – Delibera – Reclamo della società U.S.D. Viscontini avverso la sanzione sportiva della perdita della gara -Camp. Juniores Regionale “B”- Girone I – GARA del 10.09.2022: A.C. Mazzo 80 SSDRL – U.S.D. VISCONTINI C.U. n. 16 del C.R.L. datato 15.09.2022
Reclamo della società U.S.D. Viscontini avverso la sanzione sportiva della perdita della gara -Camp. Juniores Regionale “B”- Girone I - GARA del 10.09.2022: A.C. Mazzo 80 SSDRL – U.S.D. VISCONTINI
C.U. n. 16 del C.R.L. datato 15.09.2022
La società U.S.D. VISCONTINI ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. con cui veniva comminata la sanzione delle perdita della gara con il punteggio di 0-3 giusto il disposto dell’art. 10 CGS, nonché l’ammenda di euro 80,00 così determinata dalla categoria di appartenenza per aver utilizzato calciatore non tesserato e l’inibizione fino al 12.10.2022 del Dirigente responsabile della società USD VISCONTINI, Signor VOLPARI Maurizio. La reclamante chiede quindi l’annullamento delle decisioni del Giudice Sportivo e dei provvedimenti adottati
Nel proprio reclamo, la società U.S.D. VISCONTINI afferma che “……l’aggiornamento di posizione del giocatore BAZANI Davide, nato il 03.09.2004 era stata inviata il giorno 5 settembre 2022…….. e che quindi poteva partecipare alla gara Mazzo – Viscontini del 10 settembre 2022. Solo in data 13 settembre l’ufficio tesseramento ci comunicava l’errore (mancanza del timbro) sul documento e subito provvedevamo a restituire la stessa con il timbro della società. Si precisa che l’aggiornamento di posizione era regolarmente firmato dal giocatore, dai genitori e dal delegato alla firma dell’USD VISCONTINI
La Corte Sportiva di Appello Territoriale rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS,
OSSERVA
A seguito di verifica da parte di questa Corte Sportiva di Appello Territoriale risulta, effettivamente, che la richiesta di tesseramento del calciatore BAZANI Davide, è avvenuta con deposito telematico in data 5 settembre 2022 (pratica firmata elettronicamente ed automaticamente ricevuta) e che la stessa era stata debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della società, dal calciatore e dai genitori esercenti la patria potestà e che pertanto, ai sensi dell’art. 39, punto n. 3 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., il calciatore BAZANI Davide aveva titolo ad essere utilizzato dal giorno successivo il deposito della richiesta di tesseramento.
Solo in data 13 settembre 2022, l’ufficio tesseramento rilevava ed avvisava la Società Viscontini della mancanza dell’apposizione del Timbro della Società, elemento comunque non essenziale per la validità del Tesseramento, tenuto conto che nel predetto articolo 39 delle N.O.I.F. al punto 2, l’apposizione del Timbro della società non viene neppure richiesto. In data 14 settembre 2022 la società U.S.D. VISCONTINI provvedeva, comunque, a rinviare telematicamente il modulo con l’apposizione del Timbro societario.
Tanto premesso e ritenuto questa Corte Sportiva di Appello Territoriale
ACCOGLIE
il reclamo proposto da U.S.D. VISCONTINI disponendo:
l’annullamento della sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 e l’omologa del risultato acquisito sul campo;
l’annullamento della sanzione dell’ammenda di euro 80,00;
l’annullamento dell’inibizione del Dirigente responsabile Signor VOLPARI Maurizio.
Dispone la restituzione della tassa se versata.
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