C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 27 del 07/10/2022 – Delibera – Deferimento della Procura Federale datato 29.07.2022 – Prot. 616 pfi 21-22 PM/mf, nei confronti di: PELI Federico, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società FC Lumezzane, per avere lo stesso, nel corso della gara tra Ciliverghe Mazzano – FC Lumezzane VGZ ASD valevole per il girone C del Campionato di Eccellenza disputata in data 23.02.2022 presso il campo sportivo comunale n. 2 di Mazzano/Molinetto (Bs), colpito volontariamente e senza che tale condotta fosse riconducibile a un mero contrasto di gioco, con una manata al volto, il sig. Gentili Andrea, calciatore tesserato per la società Ciliverghe Mazzano, cagionando allo stesso lesioni personali diagnosticate con “Trauma oculare con ipoema” con prognosi di cinque giorni salvo complicazioni; FC Lumezzane VGZ ASD a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dal sig. Federico Peli così come formulati nel precedente capo.
Deferimento della Procura Federale datato 29.07.2022 – Prot. 616 pfi 21-22 PM/mf, nei confronti di:
PELI Federico, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società FC Lumezzane, per avere lo stesso, nel corso della gara tra Ciliverghe Mazzano - FC Lumezzane VGZ ASD valevole per il girone C del Campionato di Eccellenza disputata in data 23.02.2022 presso il campo sportivo comunale n. 2 di Mazzano/Molinetto (Bs), colpito volontariamente e senza che tale condotta fosse riconducibile a un mero contrasto di gioco, con una manata al volto, il sig. Gentili Andrea, calciatore tesserato per la società Ciliverghe Mazzano, cagionando allo stesso lesioni personali diagnosticate con “Trauma oculare con ipoema” con prognosi di cinque giorni salvo complicazioni;
FC Lumezzane VGZ ASD a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dal sig. Federico Peli così come formulati nel precedente capo.
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Il Tribunale Federale Territoriale, esperiti gli incombenti di rito e verificata la regolare costituzione del deferito:
PREMESSO CHE
In data 12.03.2022, il sig. Gentili Andrea inoltrava al Consiglio Federale istanza ex art. 30, 4° comma dello Statuto Federale, al fine di richiedere l’autorizzazione – poi concessa in data 8 aprile 2022 - a ricorrere alla Giurisdizione Statale in relazione ai fatti occorsi nel corso della gara tra Ciliverghe Mazzano - FC Lumezzane VGZ ASD valevole per il girone C del Campionato di Eccellenza disputata in data 23.02.2022. Il sig. Gentili allegava all’istanza un video relativo all’episodio per il quale intendeva adire la Giurisdizione Ordinaria ed i referti medici che ne certificavano il trauma.
In data 11 aprile 2022, la Procura Federale disponeva l’audizione del sig. Gentili Andrea, invitando il medesimo a comparire in data 21 aprile 2022. Nel corso dell’audizione del 21 aprile, il sig. Gentili descriveva dettagliatamente quanto occorso, sia con riferimento all’episodio che con riguardo ai postumi del trauma, ed informava la procura di aver ricevuto una chiamata (alla quale non aveva risposto) ed alcuni messaggi dal sig. Peli Federico. Su invito della Procura, il sig. Gentili produceva un messaggio ricevuto dal sig. Federico Peli in data 25 aprile 2022 del seguente tenore “Ciao sono Fede Peli, ti ho scritto e chiamato ma non hai risposto. Mi hanno detto che hai avuto qualche problema all’occhio, volevo dirti che non era assolutamente mia intenzione farti male quindi spero non sia nulla di grave”;
in data 21 aprile 2022 la Procura disponeva l’audizione del sig. Peli Federico, invitando il medesimo a comparire in data 28 aprile 2022. Nel corso dell’audizione del 28 aprile, il sig. Peli Federico dichiarava di ricordare l’episodio, indicando tuttavia che si era trattato di un fatto del tutto involontario riconducibile a una marcatura stretta su un calcio d’angolo. Il sig. Peli confermava di aver urtato involontariamente il volto (e nello specifico l’occhio) dell’avversario con la mano e di aver successivamente comunicato con un messaggio il proprio dispiacere per le conseguenze lesive del contatto, di cui era venuto successivamente a conoscenza.
in data 21.06.2022 veniva notificato l’avviso di conclusione delle indagini al deferito presso il domicilio eletto in sede di audizione e nello specifico presso FC Lumezzane VGZ ASD;
in data 29 luglio veniva notificato presso il medesimo indirizzo l’atto di deferimento del sig. Peli Federico;
in data 22 agosto 2022 veniva comunicata l’elezione di domicilio del deferito presso lo Studio Legale dell’Avv. Andrea Scalco;
in data 08.09.2022 veniva notificato presso FC Lumezzane VGZ ASD il provvedimento di fissazione dell’udienza;
in data 23 settembre 2022 veniva depositata memoria difensiva da parte dell’Avv. Andrea Scalco;
alla riunione del 29 settembre 2022 è comparso l’Avv. Andrea Scalco, procuratore costituito per il sig. Federico Peli;
Alla riunione del 29 settembre 2022 è comparso il Presidente di FC Lumezzane VGZ ASD, sig. Andrea Antonio Caracciolo;
alla riunione del 29 settembre 2022, per la Procura Federale è comparso l’Avv. Francesco Keller;
Il Procuratore Federale, Avv. Francesco Keller, si riporta integralmente al deferimento ed evidenzia come i fatti emersi dal filmato sono qualificabili come condotta violenta e, per altro, ammessi dal deferito sig. Peli con un successivo messaggio indirizzato all’avversario. Il Procuratore Federale sottolinea che il deferito ha eletto domicilio presso la Società FC Lumezzane in sede di audizione. A seguito dell’elezione di domicilio presso l’Avv. Scalco, è stato notificato esclusivamente il provvedimento di fissazione dell’udienza. Sebbene tale notifica sia stata effettuata presso FC Lumezzane, l’eventuale asserito vizio, secondo il Procuratore Federale, deve ritenersi sanato in ragione della successiva costituzione con deposito di memoria difensiva. Nel merito il Procuratore Federale sottolinea che i fatti oggetto del deferimento non sono stati giudicati dal Direttore di Gara e neppure, conseguentemente, dal Giudice Sportivo, poiché non visti. Specifica inoltre che la Procura ha agito di propria iniziativa non appena venuta a conoscenza dei fatti. Chiede di comminarsi la sanzione di 6 giornate di squalifica per il sig. Peli Federico e di € 300,00 per la società Lumezzane.
l’Avv. Andrea Scalco si riporta integralmente alla memoria in atti e precisa che il sig. Peli è venuto a conoscenza delle indagini e del deferimento solamente in data 19 agosto 2022. La Procura Federale non avrebbe dunque assolto all’onere di accertarsi dell’effettiva conoscenza del procedimento da parte del tesserato il quale, se evinto nei termini di cui al CGS degli atti notificati, avrebbe potuto espletare le attività difensive e più in particolare, eventualmente, la richiesta di applicazione di sanzioni ex art. 126 o 127 CGS. L’Avv. Scalco ribadisce inoltre che l’episodio oggetto del deferimento è già stato valutato dal Direttore di Gara e non sanzionato. Conseguentemente, l’Avv. Scalco sottolinea come la Procura avrebbe dovuto disporre l’audizione del Direttore di Gara per comprendere se effettivamente l’episodio fosse stato visto e valutato o se, al contrario, quanto occorso non sia stato oggetto di analisi da parte dell’Arbitro in quanto non percepito nel corso della gara. L’Avv. Scalco, inoltre, eccepisce la produzione da parte della Procura del video in atti, in quanto di incerta produzione e inammissibile. L’Avv. Scalco insiste per l’accoglimento delle conclusioni già rassegnate e nello specifico per il proscioglimento del sig. Peli.
Per FC Lumezzane, il Presidente Andrea Caracciolo comunica all’intestato Tribunale che si trovava in campo al momento dell’episodio, ma di non aver visto alcunché. chiede di non comminarsi alcuna sanzione o l’applicazione di una sanzione in misura ridotta rispetto alle richieste della Procura
OSSERVA
Il sig. Peli Federico, per il tramite dell’Avv. Scalco, si costituiva in giudizio con articolata memoria depositata in data 23.09.2022. Il deferito eccepiva innanzitutto un vizio di notifica degli atti che renderebbe nullo l’intero procedimento a suo carico. La Procura, infatti, ha notificato ciascuno degli atti del procedimento all’indirizzo della società Fc Lumezzane VGZ ASD, sebbene il sig. Peli non fosse più tesserato per la stessa e sebbene, in data 23.08.2022, il giocatore avesse eletto domicilio presso l’Avv. Scalco. A dir del deferito, dunque, egli non sarebbe venuto a conoscenza del procedimento e successivamente dello stato del giudizio in tempistiche tali da consentirgli di esperire le attività difensive previste dal Codice. La Società Fc Lumezzane, per altro verso, avrebbe comunicato al deferito la ricezione degli atti solo in data 19 agosto 2022, come da screenshot dei messaggi allegati, così pregiudicando l’esercizio del diritto di difesa da parte del deferito.
Le eccezioni di cui sopra devono essere respinte. Emerge infatti in via documentale che il sig. Federico Peli è stato sentito dalla Procura Federale in data 28.04.2022, a seguito di regolare convocazione avvenuta a mezzo PEC all’indirizzo della società FC Lumezzane presso cui era tesserato, in qualità di persona sottoposta alle indagini. In tale sede, il deferito dichiarava di voler ricevere tutte le comunicazioni presso la società FC Lumezzane.
In conformità con quanto sopra, la Procura rivolgeva tutte le successive comunicazioni e notificava tutti i successivi atti presso l’anzidetta società, senza limitare in alcun modo la possibilità del sig. Peli di espletare le attività difensive indicate nella memoria di costituzione. In particolare, il sig. Peli era senz’altro edotto del procedimento a suo carico, considerato che era stato sentito dalla Procura Federale in data 28 aprile 2022 in qualità di persona sottoposta alle indagini, ed aveva ricevuto l’avviso di conclusione delle indagini in data 21.06.2022 all’indirizzo della società presso cui era tesserato. Conseguentemente, il deferito avrebbe sia potuto richiedere l’applicazione della sanzione prima del deferimento, ai sensi dell’art. 126 del CGS, sia di essere sentito qualora avesse ritenuto di dover integrare quanto già verbalizzato in sede di audizione. Per altro, la difesa si limitava genericamente a chiedere una regressione del procedimento alla fase delle indagini, senza specificare in alcun modo quali attività difensive avrebbe ritenuto necessarie. Inoltre, va evidenziato il disinteresse del deferito all’applicazione della sanzione su richiesta, considerato che la richiesta non è stata formulata neppure dopo il deferimento.
La circostanza secondo cui la ritardata trasmissione degli atti ricevuti da parte di FC Lumezzane VGZ ASD al deferito ne avrebbe pregiudicato il diritto di difesa, risulta in ogni caso priva di pregio. Posto che a norma dell’art. 53, 5° comma, del CGS gli atti devono essere notificati “1) all'indirizzo di posta elettronica certificata del tesserato o della società di appartenenza, comunicato all'atto del tesseramento. La società ha l’obbligo di trasmettere la comunicazione al tesserato. In caso di mancata trasmissione al tesserato da parte della società, nei confronti della stessa possono essere inflitte una o più sanzioni di cui all'art. 8, tranne che la stessa non ne dimostri la impossibilità; 2) nell'ipotesi in cui l'interessato non risulti tesserato al momento della instaurazione del procedimento, all'indirizzo di posta elettronica certificata della società dell'ultimo tesseramento. La società ha l’obbligo di trasmettere la comunicazione all'interessato dandone prova all'organo procedente. In caso di mancata trasmissione all'interessato da parte della società, nei confronti della stessa possono essere inflitte una o più sanzioni di cui all'art. 8, tranne che la stessa non ne dimostri la impossibilità” e che pertanto la Procura federale ha operato nel rispetto della norma, l’allegazione di un mero screenshot non dimostra quali atti siano effettivamente stati trasmessi – o comunque di quali atti sia stata comunicata la ricezione – nella data del 19 agosto 2022. Nel messaggio trasmesso dalla Segreteria del Lumezzane al deferito, infatti, viene solo indicato che “è arrivata una raccomandata dalla figc per la questione che sai già”. Orbene, posto che non può accogliersi la tesi secondo cui all’interno di “una raccomandata” fossero presenti sia l’avviso di conclusione delle indagini, sia l’atto di deferimento, il sig. Peli non ha in ogni caso dimostrato quali atti gli siano stati trasmessi in data 19 agosto e non ha dunque assolto all’onere di provare che l’avviso di conclusione delle indagini gli sia stato trasmesso solo nel mese di agosto, a fronte di un invio da parte della Procura nella data del 21.06.2022.
Non può considerarsi come vizio invalidante dell’intero procedimento neppure la notificazione del provvedimento di fissazione dell’udienza all’indirizzo di FC Lumezzane VGZ ASD invece che a quello successivamente eletto come domicilio digitale presso l’Avv. Scalco, anche in ragione della successiva costituzione in giudizio mediante deposito di memoria.
Con un secondo motivo di doglianza, il sig. Peli Federico lamentava la violazione del divieto di bis in idem e un difetto di competenza del Tribunale Federale. Nello specifico, il deferito asseriva che l’episodio oggetto del deferimento era già stato oggetto di decisione, da parte del Direttore di gara prima e del Giudice Sportivo poi. Dunque, in assenza di esplicita indicazione a referto e di audizione dell’Arbitro e del Giudice Sportivo stesso da parte della Procura Federale, non può che desumersi, a dir della difesa del sig. Peli, che costoro abbiano valutato l’episodio come ininfluente o inidoneo a fondare un provvedimento sanzionatorio, che infatti non compare né nel referto né nel comunicato. Inoltre, la difesa del deferito eccepiva un difetto di competenza del Tribunale Federale, con riferimento all’art. 65 1° comma, lett. a) del CGS. Sostiene infatti il deferito che il Procuratore Federale avrebbe dovuto investire della questione il Giudice Sportivo.
In relazione al difetto di competenza, occorre operare alcune preliminari considerazioni:
- l’art. 61, 3° comma, CGS, individua una specifica ipotesi di competenza del Giudice sportivo, che viene ad integrare l’elenco di cui al successivo art. 65. Conseguentemente, nelle ipotesi previste dal citato art. 61, comma 3°, sussiste una competenza degli organi di giustizia sportiva, in deroga a quanto previsto dal citato art. 65, 1° comma, lett. b), anche su “fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro”; tale competenza del Giudice sportivo deve essere attivata nelle ipotesi e nel rispetto della tempistica dettagliatamente indicata nel citato art. 61, 3° comma;
- pur tuttavia, una volta stabilita la sussistenza in tale ambito della competenza del Giudice sportivo, questa implica, necessariamente, la competenza residuale del Tribunale federale. Dalla lettura comparata dell’art. 65 e del successivo art. 79 (il cui testo riproduce pressoché pedissequamente quanto disposto dall'art. 25, c. 1°, CGS CONI), la competenza del Giudice sportivo è declinata in positivo, attraverso l’elencazione delle fattispecie sulle quali è chiamato a giudicare mentre quella del Tribunale federale è individuata in negativo. Quest’ultimo, infatti, si pronuncia su tutti i fatti rilevanti per l’ordinamento sportivo “in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice sportivo”;
- conseguentemente, per radicare la competenza residuale del Tribunale federale è sufficiente che la questione – purché rilevante per l’ordinamento sportivo – non sia stata fatta oggetto di un ricorso innanzi al Giudice sportivo con conseguente natura residuale della competenza del Tribunale federale che emerge in tutti i casi in cui non sia stata azionata quella del Giudice sportivo; il nuovo Codice, all’art. 79 - con un profilo assertivo e definitorio non presente nel Codice previgente introduce una norma “di sistema”;
- peraltro la natura eccezionale di tale disposizione ne impone un’interpretazione improntata a canoni di prudenza ermeneutica, al fine di evitarne una lettura estensiva che potrebbe comportare una sostanziale vanificazione del riparto di competenze tra i diversi organi di giustizia;
- pertanto allorché sia spirato il termine di cui all’art. 61, 3° comma, CGS senza che la Procura Federale possa avere la possibilità di adire il Giudice sportivo per esercitare l’azione prevista dal citato articolo, è ammesso il ricorso al Tribunale Federale da parte della Procura, impossibilitata ad avvalersi della procedura straordinaria di cui all’art. 61, 3° comma, CGS.
Posta questa premessa, evidenziato come la Procura sia giunta a conoscenza dei fatti solo a seguito della trasmissione dell’istanza ex art. 30, 4° comma dello Statuto Federale – nello specifico in data 12.03.2022 a fronte della gara disputata in data 23.02.2022 – e posto che dal referto arbitrale emerge come l’Arbitro si sia avveduto solo del verificarsi di un infortunio, questo Tribunale ritiene, in forza del combinato disposto degli artt. 61, 3° comma, 65 1° comma, lettera a) e 79 del CGS, di essere competente a giudicare.
Quanto poi alla violazione del divieto di bis in idem, dal video allegato, sulla cui ammissibilità poi si dirà, emerge con tutta evidenza come lo sguardo dell’Arbitro fosse rivolto verso la zona dell’area di rigore in cui arrivava il pallone e che la sua visuale fosse ostruita dai giocatori che ivi erano presenti. Pertanto l’episodio non è stato visto dall’Arbitro e non è stato oggetto di un precedente giudizio. Si aggiunge inoltre che il Tribunale Federale decide sulla base degli atti e non può suggerire alla Procura quali indagini compiere: più in particolare, il Tribunale ha la facoltà di ritenere provata o non provata l’accusa sulla base delle indagini svolte.
Con ulteriore motivo di doglianza, il sig. Peli Federico evidenziava come il procedimento scaturisse da un illegittimo esercizio dei poteri da parte della Procura Federale, considerato che l’istanza ex art. 30, 4° comma dello Statuto Federale non era finalizzata a denunciare quanto occorso ma a richiedere l’autorizzazione ad adire la Giustizia ordinaria.
Ebbene, in tal senso occorre evidenziare che l’art. 118 CGS dispone che il Procuratore Federale “riceve le notizie presentate o comunque pervenute, purché non in forma anonima o priva della compiuta identificazione del denunciante”. L’utilizzo da parte del Legislatore Federale dell’espressione “comunque pervenute” risulta evidentemente finalizzato a consentire alla Procura un ampio margine di autonomia nelle modalità di ricerca e/o individuazione delle notizie di fatti di rilevanza disciplinare. Pertanto, sebbene il fine dell’istanza ex art. 30, 4° comma dello Statuto Federale risiedesse effettivamente nel ricevere l’autorizzazione da parte della Federazione ad investire della questione la Giurisdizione statale, ciò senz’altro non comprime le possibilità della Procura di ravvisare fatti rilevanti per l’Ordinamento Sportivo – sempre che, come nel caso di specie, colui che, seppur indirettamente, provvede alla segnalazione possa essere identificato - ed esercitare conseguentemente l’azione disciplinare.
Infine, la difesa del deferito lamentava l’inammissibilità del video allegato all’istanza ex art. 30, 4° comma dello Statuto Federale ed acquisito dalla Procura Federale, in quanto si tratta di filmato amatoriale, che non offre piene garanzie tecniche e documentali, di dubbia provenienza e di cui è possibile l’alterazione o la manomissione.
Va innanzitutto rilevato che l’eventuale manomissione o alterazione dei filmati deve eventualmente essere provata da colui che la eccepisce e che non può ritenersi sufficiente, ai fini dell’espunzione del video dal procedimento, una mera allegazione di principio secondo cui se il filmato è amatoriale allora è stato manomesso ovvero è suscettibile di manomissione. Nella fattispecie, il deferito non allega alcuna circostanza che possa comprovare un’eventuale alterazione.
Sotto altro e coerente profilo, è evidente che l’art. 58 CGS – come anche l’art. 61 2° e 3° comma che menziona i Campionati della Lega di Serie A e della Lega di Serie B – facciano riferimento a Campionati federali che vengono ripresi dalla televisione o da operatori concessionari dei diritti di trasmissione, circostanza questa che nel Campionato di Eccellenza Girone C non sussiste. Quanto sopra tuttavia non può comportare l’inutilizzabilità del mezzo audiovisivo in Campionati nei quali certamente non esistono “riprese televisive o i filmati di operatori ufficiali dell’evento concessionari della Federazione”.
Invero, nella fattispecie, posto che non vi è prova alcuna di manomissioni o alterazioni del filmato, questo Tribunale ritiene ammissibile la ripresa audiovisiva ai fini del decidere, in quanto trattasi di video concernente “fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva” ex art. 61, 3° comma, o ancor più nel dettaglio, dell’art. 61, 6° comma, nella parte in cui prevede che la prova audiovisiva può essere utilizzata per i casi che integrano una condotta violenta, così come qualificata dalla Procura Federale.
Poste dunque l’assenza di vizi nelle notificazioni e/o comunicazioni degli atti, la competenza dell’intestato Tribunale a decidere e l’utilizzabilità del filmato in atti, dall’analisi del video, come anzidetto, appare evidente come l’Arbitro non abbia potuto vedere l’episodio, in quanto il suo sguardo era rivolto verso il pallone e la sua visuale, rispetto all’episodio, risultava coperta da una mischia di giocatori.
Quanto alla qualificazione della condotta del sig. Peli, non appaiono veritiere le circostanze riportate dal deferito in sede di audizione: non risponde al vero in particolare che la colluttazione fosse riconducibile ad una marcatura stretta. I due giocatori erano senz’altro a contatto, ma dalle immagini, la cui chiarezza offre piena garanzia tecnica e documentale, emerge come il colpo sferrato alle spalle da parte del sig. Peli nei confronti del sig. Gentili sia avvenuto nel momento in cui il pallone non poteva essere nella disponibilità di nessuno dei due giocatori. In quello stesso frangente il pallone veniva infatti colpito di testa, a diversi metri di distanza, da un altro giocatore. L’assenza di una “marcatura piuttosto stretta” e l’evidenza di un gesto che non pare affatto istintivo e non qualificabile come “tentativo di riprendere la marcatura” (cfr. verbale di audizione Peli Federico del 28 aprile 2022) inducono questo Tribunale a considerare la condotta come condotta violenta ex art. 38 CGS.
Infine, la società FC Lumezzane VGZ ASD deve essere considerata responsabile ai fini disciplinari dell'operato dei del proprio tesserato a titolo di responsabilità oggettiva.
PQM
Tanto premesso e ritenuto, il Tribunale Federale Territoriale
CONDANNA
Il sig. Peli Federico alla squalifica per 5 giornate di gara, in applicazione dell’art. 38 CGS;
FC Lumezzane VGZ ASD al pagamento dell’ammenda nella misura di € 300,00.
Manda alla segreteria del Tribunale per comunicare il presente provvedimento direttamente agli interessati.
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