C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 27 del 07/10/2022 – Delibera – Deferimento della Procura Federale datato 13.01.2022 nei confronti di BOSATRA CARLO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Accademia Sportimagna A.S.D.,

Deferimento della Procura Federale datato 13.01.2022 nei confronti di

BOSATRA CARLO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Accademia Sportimagna A.S.D., per rispondere della violazione dell’Art. 4, comma 1, del GCS, per avere lo stesso, successivamente alla conclusione della gara A.S.D. U.S. Calcio San Pellegrino – Accademia Sportimagna A.S.D. del 27.02.2022 valevole per il girone A del Campionato Provinciale di Bergamo Giovannissimi under 15, trasmesso all’arbitro dell’incontro, tramite il social network Instagram, due messaggi del seguente tenore: “Dio ….(BESTEMMIA)” e “Buongiorno, essendo io un tesserato dell’Accademia Sport Imagna  U15, volevo chiedere il perché di alcune decisioni arbitrali della partita di oggi contro il San Pellegrino. Grazie e buona giornata”.

Il Tribunale Federale Territoriale, esperiti gli incombenti di rito:

PREMESSO CHE

alla riunione del 29.09.2022 comparivano il sig. Carlo Bosatra, insieme al genitore sig. Paolo Bosatra e per la Procura Federale l’Avv. Francesco Keller

la Procura si riportava integralmente al deferimento, segnalando, altresì, che il sig. Bosatra si era scusato per il comportamento tenuto inviando lettera di scuse, sottoscritta e confermata dai genitori, in data 16.03.2022. Evidenzia, il Procuratore, che la società non era presente avendo già patteggiato la sanzione e chiedeva, quindi, il comminarsi la squalifica di 6 giornate di gara per il giocatore;

il sig. Bosatra ribadiva le proprie scuse e si dichiarava pentito per quanto occorso, rimettendosi alla decisione del Tribunale Federale Territoriale;

OSSERVA

Dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale, dalle risultanze delle indagini svolte e dalle dichiarazioni dello stesso deferito, emerge chiaramente che il sig. Bosatra Carlo abbia inequivocabilmente posto in esser il comportamento oggetto del presente deferimento. Tuttavia la lettera di scuse del 16.03.2022, sottoscritta da entrambi i genitori, nonché la reiterazione delle scuse e la dichiarazione di pentimento poste in essere all’udienza del 29.09.2022, costituiscono per questo Tribunale Federale Territoriale, comportamento idoneo all’applicazione delle circostanze attenuanti ex art. 13, comma 1, lett. e) e comma 2 del CGS.

Tanto premesso e ritento, il Tribunale Federale Territoriale

 

CONDANNA

CARLO BOSATRA a n. 3 giornate di squalifica;

Manda alla segreteria del Tribunale di provvedere alla comunicazione del presente provvedimento alle parti.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it