C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 25 del 04/10/2022 – Delibera – GARA: ROÈ VOLCIANO –ASD AC PAITONE 2011

GARA: ROÈ VOLCIANO –ASD  AC PAITONE 2011           

Premesso che per le gare di Coppa Lombardia gli eventuali ricorsi sono sottoposti alla “Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le gare delle fasi regionali di Coppa Italia di Coppa Regione e di Coppa provincia organizzate dai Comitati regionali della Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2021/2022”, come pubblicato allegato al CU del CR Lombardia n° 6 del 5-8-2021  che riprende il CU N° 66 del 4-8-2021 della LND che ha reso noto ed a sua volta pubblicato il Cu Figc n° 50/A del 4-8-2021 che dispone quanto segue:

1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali instaurati su ricorso della parte interessata:

- il termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato entro le ore 12.00 del giorno successivo allo svolgimento della gara;

- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara;

- il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti instaurati su ricorso di parte è ridotto entro le ore 12.00 del giorno della pronuncia.

- il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata.

Considerato che il C.U. n. 6 del 4.08.2022 che riporta il regolamento delle Coppe precisa al punto 3.1.2 che per le gare di Coppa Italia/Lombardia è fatto obbligo di impiegare giovani calciatori secondo le norme previste per lo svolgimento dei campionati relativi alla rispettiva categoria ecc.

Dato atto che con nota a mezzo pec in data 30 sett. 2022 ore 21.09 e successivamente con nota pec in data 1 ott. 20221 ore 12,32 la società Roè Volciano ha inviato ricorso in ordine alla gara in oggetto.

Il ricorso è inammissibile in quanto presentato oltre i termini su indicati.

Tuttavia dagli atti ufficiali di gara risulta che la società Paitone, ha dato inizio alla gara con i calciatori “giovani” n° 2 Geverini Angelo nato il 29-6-2000; n° 7 Rexhepi Klevis nato il 28-3-2001 e n° 9 Manini Andrea nato il 10-12-2001.

Al 13° del 2° tempo ha sostituito il calciatore n° 7 Rexhepi Klevis nato il 28-3-2001 col n° 13 Franzoni Michele nato il 3-4-1990. Da questo momento e fino al 20 del 2° tempo rimaneva pertanto con solo due dei tre “giovani previsti dalla normativa.

Si ricorda che” richiamato l’art. 34 bis delle N.O.I.F. ed avvalendosi della facoltà di deroga consentita dal Consiglio Direttivo della L.N.D. (cfr. C.U. LND n.1 del 01/7/2022), con C.U. n° 6 crl  del  4-8-22 Punto 3.1.1. A/4 lett b) pag. 13 e segg. il Comitato Regionale Lombardia ha determinato, per la stagione sportiva 2022-23, che le Società partecipanti ai Campionati di 2^ categoria hanno l’obbligo di impiegare nell’attività ufficiale (quindi Campionato e Coppe), sin dall’inizio della gara e per tutta la durata della stessa e, quindi anche nel caso di sostituzioni successive, calciatori, distinti in relazione al numero e all’età, come segue:

di 2 calciatori nati dal 01.01.2000 in poi

di 1 calciatore nato dal 01.01.2001 in poi

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di:

espulsione dal campo;

casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite;

L’inosservanza delle predette disposizioni, ….. sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva”.

Dato atto che la società Paitone non ha inviato deduzioni.

Rilevata pertanto la palese violazione delle norme citate occorre applicare la sanzione sportiva della perdita della gara così come prevista dall’art. 10 del C.G.S.

PQM

 DELIBERA

a) di comminare alla Società Paitone la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 - 3.

b) di dichiarare inammissibile il ricorso e di addebitare alla ricorrente la tassa se non versata.

 

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