F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 143/CSA pubblicata del 21 Febbraio 2023 – A.S.D. Sancataldese Calcio 1945 – calciatore Salvatore Maltese
Decisione n. 143/CSA/2022-2023
Registro procedimenti n. 149/CSA/2022-2023
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno – Vice Presidente
Andrea Galli – Componente (relatore)
Franco Granato - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 149/CSA/2022-2023, proposto dalla società A.S.D. Sancataldese Calcio 1945 per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 84 del 24.01.2023;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 08.02.2023, l’Avv. Andrea Galli;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società A.S.D. Sancataldese Calcio 1945 ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore tesserato, Sig. Salvatore Maltese, dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc (cfr. Com. Uff. n. 84 del 24.01.2023), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Girone I, Canicattì / Sancataldese del 22.01.2023.
Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 4 giornate effettive di gara perché “Al termine della gara rivolgeva reiterate espressioni offensive all'indirizzo del Direttore di gara. Successivamente, profferiva espressioni gravemente minacciose accompagnate da gesto intimidatorio all'indirizzo di un calciatore avversario provocando una mischia tra calciatori e dirigenti delle due società”.
La società reclamante ha sostenuto l’eccessiva afflittività della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo rispetto al comportamento tenuto dal suo tesserato nella circostanza per cui è causa, chiedendone la riduzione.
In particolare, la A.S.D. Sancataldese Calcio 1945, pur ammettendo la censurabilità della condotta del proprio tesserato, ha sostenuto che nell’episodio per cui è causa non si sarebbero verificati scontri fisici e che le parole proferite dal Maltese all’indirizzo del Direttore di gara sarebbero scaturite da un contesto di nervosismo, nell’immediatezza dell’assegnazione di un calcio di rigore in favore degli avversari, cui sono, tuttavia, seguite le immediate scuse all'Arbitro. Il Giudice Sportivo, quindi, avrebbe dovuto applicare in favore del Maltese le circostanze attenuanti previste dall'art. 13 del Codice di Giustizia Sportiva.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 8 febbraio 2023 il reclamo è stato esaminato e ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.
In particolare, ai fini della decisione della presente controversia, occorre valutare la gravità della condotta e se sia corretta la qualificazione del fatto, che il Giudice Sportivo ha implicitamente operato in termini di somma algebrica delle sanzioni previste dalla lettera a) dell’art 36, comma 1, del C.G.S., che prevede la squalifica: “a) per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara” e dall’art. 39, comma 1, del C.G.S., secondo cui “Ai calciatori responsabili di condotta gravemente antisportiva, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per due giornate”.
A tal fine va effettuata un’attenta disamina della refertazione arbitrale, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61, comma 1, C.G.S., da cui risulta che “A gara terminata mi offende come segue: "sei un incapace, incompetente, scarso, venduto" ripetendo i medesimi insulti plurime volte. Inoltre urla ad un avversario "ti ammazzo", mimando con il dito sulla propria gola. Causa la creazione di una mischia alla quale partecipano calciatori e dirigenti di entrambe le squadre, senza tuttavia episodi particolari da segnalare. Prima di lasciare l'impianto sportivo, viene dinnanzi al mio spogliatoio per scusarsi”.
Questa Corte ritiene che dai documenti ufficiali di gara emerga in modo chiaro come il comportamento tenuto dal Maltese configuri una condotta sanzionabile in ogni caso con 4 giornate di squalifica e ciò, sia che la si qualifichi alla stregua della violazione di entrambe le disposizioni sopra richiamate, sia che la si valuti come un’unica condotta, continuata, disciplinarmente rilevante.
In tale ultimo caso, infatti, la sanzione edittale di 2 giornate di squalifica prevista per il caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti del Direttore di gara, andrebbe aggravata con l’attribuzione di 2 ulteriori giornate di squalifica, tenuto conto dell’estrema gravità del contegno tenuto dall’atleta, il quale, dopo aver rivolto reiterate espressioni offensive all'indirizzo dell’Arbitro, si è rivolto verso un calciatore avversario proferendo nei suoi confronti espressioni gravemente minacciose, accompagnate da un gesto di natura inequivocabilmente intimidatoria, finendo per provocare una mischia, che ha visto coinvolti calciatori e dirigenti di entrambe le squadre.
Ne consegue che le deduzioni della reclamante non sono condivisibili, siccome smentite dal referto arbitrale e prive di riscontri oggettivi, nonché infondate nella parte in cui si richiede l’applicazione delle circostanze attenuanti previste dall'art. 13 del Codice di Giustizia Sportiva, non ricorrendone alcun presupposto.
La quantificazione della sanzione operata dal Giudice Sportivo, pertanto, risulta congrua e condivisibile e deve essere confermata.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Andrea Galli Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce