F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 144/CSA pubblicata del 21 Febbraio 2023 – Tivoli Calcio 1919 – calciatore Matteo Vagnoni

Decisione n. 144/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 151/CSA/2022-2023 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente (relatore)

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Andrea Galli – Componente

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 151/CSA/2022-2023, proposto dalla società Tivoli Calcio 1919 per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 84 del 24.01.2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 8.02.2023, l’avv. Patrizio Leozappa;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Tivoli Calcio Calcio 1919 ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore tesserato, Sig. Matteo Vagnoni, dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc (cfr. Com. Uff. n. 84 del 24.01.2023), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Girone G, Real Monterotondo / Tivoli Calcio del 22.01.2023.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 3 giornate effettive di gara “Per aver colpito un calciatore avversario con un pugno”.

La società reclamante ha sostenuto la totale estraneità del proprio calciatore Vagnoni all’episodio sanzionato, coinvolgente in realtà altro calciatore del Tivoli Calcio, come dimostrerebbe chiaramente la ripresa video accessibile attraverso il link che viene fornito. La società reclamante chiede quindi l’annullamento della sanzione erroneamente irrogata al sig. Vagnoni, in luogo del reale autore del comportamento censurato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

In particolare, premessa l’ammissibilità in astratto nel caso di specie della produzione del video, ai sensi del comma 2, dell’art. 61, C.G.S., trattandosi di mezzo di prova legittimamente finalizzato a dimostrare che i documenti ufficiali di gara indicano quale autore del gesto sanzionato un calciatore diverso da quello che ha effettivamente commesso l’infrazione contestata, deve tuttavia rilevarsi che la ripresa televisiva allegata a supporto del reclamo non offre affatto quella piena garanzia tecnica e documentale che la norma citata richiede ai fini della concreta utilizzabilità a fini probatori del filmato. In particolare, il filmato prodotto è di provenienza ignota e consiste in un mero stralcio, del tutto privo di riferimenti temporali utili a collocare l’azione filmata nel preciso lasso temporale in cui è maturata l’azione sanzionata secondo gli atti ufficiali di gara e comunque inidoneo ad attestare con sufficiente chiarezza e attendibilità che quella ripresa è effettivamente l’azione di gioco incriminata e non altra pure verificatasi nella partita in questione.

In mancanza di ulteriori elementi di prova idonei, pertanto, non v’è modo di ritenere accertata la circostanza dello scambio di persona su cui il reclamo si fonda.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC. 

 

                                                                                IL PRESIDENTE ESTENSORE

                                                                                       Patrizio Leozappa

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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