C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 29 del 13/10/2022 – Delibera – Reclamo società UNIONE SPORTIVA SESTESE CALCIO – Camp. Juniores Reg. B – Gir. A GARA del 10.09.2022 tra Sestese Calcio / Valceresio A. Audax C.U. n. 20 del CRL datato 22.09.2022

Reclamo società UNIONE SPORTIVA SESTESE CALCIO – Camp. Juniores Reg. B – Gir. A GARA del 10.09.2022 tra Sestese Calcio / Valceresio A. Audax

C.U. n. 20 del CRL datato 22.09.2022

La società UNIONE SPORTIVA SESTESE CALCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. con cui veniva comminata la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3 giusto il disposto dell’art. 10 CGS, nonché l’ammenda di euro 80,00 così determinata per la categoria di appartenenza per aver utilizzato calciatore non tesserato. La reclamante chiede quindi l’annullamento della sanzione sportiva de quo, con omologazione del risultato acquisito sul campo.

La questione trae origine da un ricorso presentato dalla società Valceresio A. Audax nel quale la medesima sosteneva che la Sestese Calcio avesse utilizzato, nella gara tra le due disputata in data 10.09.2022, il calciatore Diao Oumar, in pendenza di squalifica.

Il Diao Oumar, tesserato per la Sestese dal 08.09.2022, risultava in pendenza di squalifica per la s.s. 2022/2023, dovendo scontare ancora una giornata di squalifica rimediata nel Campionato Juniores Regionale B s.s. 2021/2022, nel corso del quale era tesserato per la società Arsaghese.

Con le proprie controdeduzioni inviate in data 12.09.2022 la Sestese Calcio affermava che, ai sensi dell’art. 21, commi 6 e 7 CGS, il proprio calciatore, avendo cambiato società, ha scontato l’ultima giornata di squalifica con la prima squadra nella gara del 04.09.2022, cat. Eccellenza, Sestese vs Ardor Lazzate.

Il G.S., confermando l’interpretazione dell’art. 21 CGS fornita dalla Sestese, rilevava tuttavia che, nel caso di specie, il calciatore era stato tesserato solo in data 08.09.2022 pertanto solo da tale data in poi (e non dal 04.09.2022) aveva titolo a partecipare regolarmente all’attività agonistica della nuova società di appartenenza e quindi a scontare regolarmente eventuali sanzioni.

Il GS pertanto accoglieva il ricorso della Valceresio e condannava la Sestese alla perdita della gara per 0-3 e al pagamento dell’ammenda di € 80,00, oltre a disporre la squalifica per il calciatore Diao Oumar per un’ulteriore gara e per il dirigente della Sestese, Bevilacqua Alberto, sino al 16.11.2022.

Avverso tale decisione proponeva reclamo la società U.S. SESTESE CALCIO la quale, a parziale modifica delle considerazioni già svolte dinanzi al GS, afferma che il calcatore, Diao Oumar – tesserato per la reclamante in data 08.09.2022 e in pendenza di squalifica per la s.s. 2022/2023, dovendo scontare ancora una giornata di squalifica rimediata nel Campionato Juniores Regionale B s.s. 2021/2022, nel corso del quale era tesserato per la società Arsaghese – ai sensi dell’art. 21, commi 6 e 7 CGS, avrebbe dovuto scontare l’ultima giornata di squalifica con la prima gara utile della prima squadra (ovvero in data 11.09.2022) nel campionato di Eccellenza e che la pendenza di squalifica non poteva pregiudicare la partecipazione ad eventuali gare della squadra Juniores.

La reclamante cita sul punto due recenti decisioni del Collegio di Garanzia dello Sport – prima sezione, n. 20 e n. 21 del 24.03.2020.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS,

OSSERVA

Il reclamo è infondato e non merita accoglimento.

La U.S. Sestese Calcio nel corso della gara del campionato Juniores Regionale, girone A, contro la Valceresio A. Audax del 10.09.2022 schierava, di fatto, tra le proprie fila il calciatore Diao Oumar, in pendenza di squalifica per dover scontare ancora una giornata a seguito di squalifica rimediata nel campionato Juniores Regionale B della stagione 2021/2022, nel corso della quale era tesserato per la società Arsaghese. Il Diao Oumar veniva tesserato per la odierna reclamante in data del 08.09.2022.

Ai sensi dell’art. 21, comma 6 CGS “le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive”.

Ai sensi del successivo comma 7 poi, “fatto salvo quanto previsto al comma 10, qualora il calciatore nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica, del campionato Primavera, Trofeo Berretti o Juniores, la squalifica viene scontata, in deroga al comma 2, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della categoria di appartenenza, ferma la distinzione di cui all’art. 19, commi 4 e 6 ……”.

Il Collegio di Garanzia dello Sport nelle due decisioni n. 20 e n. 21 del 24.03.2020, peraltro richiamate dall’odierna reclamante, evidenzia che, in tema di esecuzione delle sanzioni, sia necessario operare il corretto bilanciamento tra due principi: il principio di effettività della sanzione e il principio dell’omogeneità delle competizioni.

Sul punto, infatti, i Giudici del Collegio di Garanzia statuiscono che “i principi fondamentali, in tema di esecuzione della sanzione, sono il principio dell’effettività, che impone che quest’ultima sia scontata, ed il principio della omogeneità, per il quale la squalifica deve essere scontata nella categoria e competizione nella quale il tesserato ha posto in essere il comportamento sanzionato” (Decisione n. 21 del 24.03.2020).

Sempre in virtù del principio di effettività della sanzione si richiama la decisione della Corte Sportiva d’Appello, Sez. Unite, C.U. n. 90/CSA, 12.02.2018, ai sensi della quale risulta, altresì, fondamentale non solo che la sanzione sia scontata, ma anche che la stessa non sia affidata al potere discrezionale della società di appartenenza. Afferma, infatti, la Corte Sportiva d’Appello, che la “ratio sottesa” ai commi 2 e 6 dell’art. 21 CGS, “si fonda soprattutto sulla necessità di evitare che l’esecuzione della sanzione da parte di un calciatore squalificato possa essere aggirata mediante escamotage posti in essere dalla nuova società di appartenenza, in base alla possibilità di decidere, a sua scelta, dove far scontare la citata sanzione”.

Orbene, anche alla luce di tali principi risultano evidenti le intenzioni del Legislatore Federale nel disciplinare casi come quello che ci occupa, vale a dire non vanificare l’effetto dei provvedimenti di squalifica comminati, anche in una diversa stagione sportiva, al calciatore che viene tesserato per altra società.

Il Collegio di Garanzia dello Sport, in virtù della propria funzione nomofilattica, assicura di fatto tale principio, all’evidenza mal interpretato dall’odierna reclamante.

E’ parere di questa Corte Sportiva di Appello Territoriale, infatti, che l’art. 21 CGS debba essere inteso e interpretato nel senso più rigoroso possibile, nel rispetto dei provvedimenti sanzionatori comminati e ancora pendenti.

Pertanto il calciatore Diao Oumar – tesserato per la U.S. Sestese Calcio in data 08.09.2022 – non poteva essere schierato nel corso della gara del 10.09.2022 del campionato Juniores Regionale B, in quanto l’ultima giornata di squalifica doveva essere scontata dal medesimo (principio di effettività) nella prima giornata utile in cui avrebbe disputato gare ufficiali la prima squadra del nuovo sodalizio sportivo, vale a dire nella gara del 11.09.2022 del campionato Eccellenza, e che sino a tale gara il calciatore non avrebbe potuto prendere parte  ad alcuna competizione del campionato Juniores Regionale (principio di omogeneità).

Diversamente opinando, si arriverebbe all’effetto paradossale per cui un qualsiasi calciatore potrebbe essere scambiato tra le varie Società – ad esempio – a livello giovanile, continuando a giocare senza soluzione di continuità nel campionato di appartenenza nonostante la pendenza di squalifiche, anche lunghe e per fatti gravi, rimettendo l’esecuzione a una diversa squadra e a un diverso campionato a cui il calciatore non prenderebbe mai nemmeno parte, con definitiva e inaccettabile compromissione del principio di effettività.

Da quanto sopra conseguono l’infondatezza del reclamo e la conferma della decisione del G.S.

Tanto premesso e ritenuto questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

RIGETTA

il reclamo proposto dalla UNIONE SPORTIVA SESTESE CALCIO.

Dispone l’addebito della relativa tassa, se versata.

 

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