C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 29 del 13/10/2022 – Delibera – Reclamo società FC ATLETICO SESTO – Camp. 3° Categoria – Gir. D GARA del 18.09.2022 tra Oratorio Maria Regina / Atletico Sesto C.U. n. 9 della Delegazione provinciale di Milano datato 22.09.2022

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Reclamo società FC ATLETICO SESTO – Camp. 3° Categoria – Gir. D GARA del 18.09.2022 tra Oratorio Maria Regina / Atletico Sesto

C.U. n. 9 della Delegazione provinciale di Milano datato 22.09.2022

La società A.S.D. ATLETICO SESTO F.C. ha proposto reclamo in data 26.09.2022 avverso la decisione del G.S. che ha comminato la sanzione della sconfitta con il punteggio di 0 – 3, l’inibizione del dirigente sig. Mollo Giuseppe e l’ammenda di € 80,00 nei confronti di ASD Atletico Sesto FC per l’impiego di un calciatore non tesserato.

Asd Atletico Sesto FC, in sede di reclamo, evidenziava di aver provveduto al tesseramento del calciatore Caprio Luciano in data 16.09.2022 e di averlo impiegato in buona fede nell’erronea convinzione di aver concluso la procedura per un non meglio precisato rallentamento informatico della rete.

In conclusione, la reclamante chiede la revisione della decisione del Giudice Sportivo.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

OSSERVA PRELIMINARMENTE:

- che la società reclamante non ha presentato preannuncio di reclamo; 

- che in data 26.09.2022 la società depositava il proprio reclamo, inviandolo all’indirizzo cortedappello.tribunaleterritoriale@pec.comitatoregionalelombardia.it;

- che il predetto reclamo non veniva notificato alla società Oratorio Maria Regina;

- che ai sensi dell’art. 76 co. 3 del CGS “Il reclamo deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmesso ad opera del reclamante alla controparte entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare”;

- che la reclamante non ha dunque notiziato la Controparte dell’avvio del procedimento.

L’art. 49 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C. esige che il reclamo sia inoltrato, con le medesime modalità con cui è disposto che sia inviato alla Corte Sportiva d’Appello, alla “controparte”, intendendosi con questo termine la Società avversaria, che evidentemente versa nella posizione di contraddittore necessario, il cui diritto ad interloquire in ordine al risultato della gara che la vede coinvolta deve essere tutelato. Analoga previsione è contemplata nell’art. 76 comma 3 del predetto Codice di Giustizia.

Con decisione 15.12.2020 la Corte Sportiva d’Appello Nazionale F.I.G.C. – richiamando peraltro in motivazione le precedenti conformi decisioni CSA FIGC 22.1.2018 e Corte di Giustizia Federale 9.6.2010 – ha confermato la lettura ermeneutica delle anzidette norme, che conduce inevitabilmente alla declaratoria di inammissibilità del reclamo laddove la reclamante non abbia correttamente instaurato il contraddittorio nei confronti della sua controparte.

Tanto premesso e osservato, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DICHIARA

inammissibile il reclamo ex artt. 49 co. 4 e 76 co. 3 C.G.S. e dispone l’addebito della relativa tassa se versata.

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