C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 29 del 13/10/2022 – Delibera – Reclamo società A.S.D. NUOVA VALSABBIA – Camp. Promozione – gir. D Gara dell’11.09.2022m tra A.s.d. Nuova Valsabbia / F.C. Marmirolo C.U. n. 16 del CRL datato 15.09.2022.

Reclamo società A.S.D. NUOVA VALSABBIA  – Camp. Promozione – gir. D Gara dell’11.09.2022m tra A.s.d. Nuova Valsabbia / F.C. Marmirolo

C.U. n. 16 del CRL datato 15.09.2022.

La società A.S.D. NUOVA VALSABBIA ha proposto reclamo avverso la decisione, con la quale il G.S., riscontrata sul referto arbitrale l’espulsione del calciatore CVIJIC DANIEL nel corso del 2° tempo regolamentare per aver proferito la frase “marocchino di merda nei confronti di un giocatore avversario”, dava applicazione all’art. 28, co. 2., C.G.S. ravvisando la sussistenza di un comportamento discriminatorio e comminando di conseguenza al tesserato la squalifica pari a 10 giornate effettive.

Avverso la predetta decisione, la ricorrente presentava articolato ricorso, corredato dalla dichiarazione scritta di alcuni tesserati appartenenti alla medesima società, con cui sosteneva che la frase audita dall’Ufficiale di gara fosse parte di una conversazione più ampia, intrattenuta dal calciatore CVIJIC con un giocatore dell’altra squadra.

Più nello specifico, la ricorrente sostiene che il calciatore avversario avrebbe a più riprese proferito espressioni discriminatorie e provocatorie nei confronti del CVIJIC, e che la frase proferita dal medesimo sarebbe solo la parte finale della risposta pronunciata da quest’ultimo, il quale avrebbe affermato “che cazzo vuoi, piantala, è come se io ti dicessi marocchino di merda”.

Su tali basi, la ricorrente osserva che la frase non sarebbe caratterizzata da intento discriminatorio o anche ingiurioso, ma potrebbe al più costituire violazione dei principi di correttezza e probità, non giustificando pertanto la squalifica imposta dal G.S.

A tal fine, la ricorrente produceva dichiarazione scritta di tre tesserati della A.S.D. Nuova Valsabbia, che confermerebbero la ricostruzione offerta, chiedendo in subordine a questa Corte Territoriale di disporre accertamenti sul tema per il tramite della Procura Federale, e richiedendo al contempo l’adozione di un provvedimento di sospensione cautelare della squalifica ai sensi dell’art. 19, co. 2, C.G.S.

In vista dell’udienza chiamata per il giorno 6.10.2022 questa Corte Territoriale richiedeva all’Ufficiale di Gara un supplemento di rapporto, dal quale emergeva che l’arbitro, seppur trovandosi a distanza dai due calciatori menzionati nel ricorso, aveva sentito chiaramente la “frase «marocchino di merda»” pronunciata “con un volume alto della voce”, motivo per cui aveva poi adottato il provvedimento disciplinare riportato nel referto di gara.

All’udienza del 6.10.2022, la ricorrente insisteva per l’accoglimento del ricorso o per l’adozione dei provvedimenti subordinati in termini di accertamenti demandati alla Procura Federale e contestuale sospensione cautelare della squalifica, osservando che il supplemento arbitrale richiesto da Questa Corte confermava l’impossibilità per il Direttore di gara di aver audito l’intera conversazione, ciò confermando pertanto la fondatezza del ricorso.

Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto ritualmente e nei termini previsti dal C.G.S.,

OSSERVA

Ai sensi dell’art. 61, co. 1, C.G.S. “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”.

Tale norma di sistema pone uno sbarramento normativo all’utilizzo di fonti di conoscenza diverse dagli atti ufficiali di gara, attribuendo fede privilegiata al contenuto del referto arbitrale, che può essere contestata “solo per intrinseche contraddizioni o manifesta irragionevolezza” (cfr. Corte Federale d’Appello, Sez. IV, C.U. n. 7/CFA, 15 ottobre 2019).

La stessa disposizione disciplina poi in modo puntuale le ulteriori fonti di prova che possono essere eventualmente acquisite, in circostanze specifiche ed eccezionali, al fine di completare e verificare il quadro probatorio emergente dagli atti di gara, tra cui ad esempio la prova televisiva, in caso di comportamenti violenti – insussistenti nel caso di specie – o anche gli atti di indagine della Procura Federale.

A tal riguardo, è principio di diritto consolidato del Collegio di Garanzia (cfr. Collegio di Garanzia CONI, S.U., decisione 12/2019) quello secondo cui il “supremo criterio di valutazione del materiale probatorio non può che essere quello del libero convincimento da parte del giudicante, il quale poi – come è ovvio – dovrà darne adeguata giustificazione nell’apparato motivazionale”.

Su tali basi, ritiene questa Corte che gli elementi raccolti nel caso di specie, e segnatamente il referto arbitrale e il supplemento di rapporto, consentano di giungere a una valutazione completa e accurata dell’accaduto, senza necessità di ulteriori accertamenti da parte della Procura Federale e senza che le dichiarazioni scritte allegate al ricorso possano scalfire quanto riscontrato dall’arbitro.

L’Ufficiale di gara, infatti, ha riportato senza alcuna incertezza e con grande precisione la dinamica del fatto, affermando di aver sentito chiaramente la frase proferita a voce molto alta (in sostanza, urlata) dal tesserato CVIJIC, pur trovandosi ad una certa distanza dal calciatore (e non “mentre sopraggiungeva il Direttore di gara”, come pedissequamente riportato nelle tre dichiarazioni scritte allegate al ricorso).

Tale riscontro rende del tutto inverosimile il racconto della reclamante, secondo cui quell’espressione sarebbe parte di una frase più ampia, che – a voler seguire la tesi della stessa – sarebbe stata pronunciata prima sottovoce (o al più con tono normale), nella parte non audita dall’Arbitro, e poi urlata solo nella parte offensiva e discriminatoria.

Viceversa, il tono elevato con cui è stata pronunciata la frase, tale da consentire all’Ufficiale di gara di sentirla pur trovandosi a metà campo, mentre i calciatori erano in prossimità dell’area di rigore, rende pienamente conto dell’effettività del comportamento discriminatorio rilevato dal G.S.

In conclusione, la decisione del G.S. deve ritenersi corretta e conforme a diritto, così come appare congrua la sanzione comminata, corrispondente al minimo edittale per l’ipotesi di prevista dall’art. 28 C.G.S. In ragione di quanto sopra, consegue l’infondatezza del ricorso.

Tanto premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

RIGETTA

Il reclamo proposto dalla A.S.D. NUOVA VALSABBIA.

Dispone l’addebito della relativa tassa, se versata.

 

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