C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 29 del 13/10/2022 – Delibera – gara del 1/10/2022 CASALPUSTERLENGO 1947 – AVC VOGHERESE 1919

gara del 1/10/2022 CASALPUSTERLENGO 1947 - AVC VOGHERESE 1919 La gara in oggetto è stata definitivamente sospesa a causa del fatto che la società Vogherese 1919 comunicava al direttore di gara che "non si sarebbe presentata più per la ripresa di giuoco non condividendo gli atti di violenza ...".

L' art. 53 commi 2 e 7 dispone quanto segue: "2. La società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato o di altra manifestazione o fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della stessa, laddove sia già in svolgimento, subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le gare di calcio a cinque, o con il punteggio al momento più favorevole alla squadra avversaria nonché la penalizzazione di un punto in classifica, fatta salva l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art. 1 comma 1 del C.G.S.

7. Alle società che rinunciano a disputare gare od a proseguire nella disputa delle stesse, sono irrogate anche sanzioni pecuniarie nella misura annualmente fissata dalle Leghe e dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica."

Dagli atti di gara l'arbitro non evidenzia motivi e non comunica di aver assunto la decisione di sospendere definitivamente l'incontro.

PQM

DELIBERA

a) di comminare alla Società Vogherese 1919 la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, penalizzando altresì la stessa di un punto in classifica giusto il disposto dell'art. 10 del C.G.S.;

b) di comminare alla Società Vogherese la sanzione dell'ammenda pari ad Euro 100,00 cosi come stabilita, in relazione alla categoria d'appartenenza, dalla L.N.D. per la Stagione Sportiva 2022/2023 come pubblicate sul C.U. n. 1 del 1.07.2022.

c) di dare atto che i provvedimenti disciplinari sono riportati nelle apposite sezioni del presente comunicato.

 

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