C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 29 del 13/10/2022 – Delibera – Gara: Oratorio San Francesco-Gorla Minore del 02.10.2022

Gara: Oratorio San Francesco-Gorla Minore del 02.10.2022

Con deliberazione pubblicata sul C.U. n°26 del 06.10.2022 questo Giudice ha deciso di sospendere l’omologazione della gara in oggetto, a seguito di preannuncio di ricorso da parte della soc. Gorla Minore

Dato atto che la soc. Gorla Minore con nota a mezzo pec in data 03.10.2022 ore 11.48 ha preannunciato ricorso e che con nota a mezzo mail pec in data 05.10.2022 ore 24.00 ha depositato il ricorso in ordine alla gara : Oratorio San Francesco-Gorla Minore inviando il tutto per conoscenza alla controparte.

Dato atto che con nota pec in data 06.10.2022 la segretaria del S.G.S ha provveduto a comunicare alle società la data fissata per la pronuncia.

Con il ricorso la soc. Gorla Minore sostiene che al 25° del primo tempo la propria squadra realizzava la terza rete che l’arbitro convalidava, suscitando le proteste della squadra avversaria, che portavano all’espulsione del tecnico. Tali proteste creavano una situazione pregiudizievole per l’incolumità del direttore di gara che decretava la fine della gara. Dopo alcuni minuti (10’), ritornata la calma, l’arbitro chiedeva alle squadre di riprendere la gara con una rimessa laterale, invece che dal centro del campo, portandola alla fine. Per quanto esposto la reclamante chiede la sanzione della perdita della gara, con l’aggiudicazione della stessa a proprio favore.                   

Dal rapporto di gara e dal relativo supplemento in data 12-10-2022 ore 15,36 (inviato tramite portale) l’arbitro, sentito anche telefonicamente, riferisce che al 29° del 2° tempo indicava la ripresa di giuoco su rimessa laterale mentre il gesto veniva interpretato erroneamente come assegnazione di una rete; ciò provocava proteste per cui al 30° del primo tempo espelleva il tecnico della società ospitante. Il provvedimento suscitava ripetute proteste da parte dei tesserati della società San Francesco che costringevano il direttore di gara a sospendere il gioco per calmare l’ambiente e per stabilire ordine e tranquillità, nel frangente chiedeva ai calciatori delle due squadre di rimanere a disposizione sul terreno di gioco. Dopo circa 8’ verificato che il tecnico sanzionato aveva lasciato il terreno di gioco, il direttore di gara avvisava i capitani che il gioco poteva essere ripreso e la gara portata a termine.

La tesi prospettata dalla reclamante non trova dunque riscontro negli atti ufficiali e pertanto le affermazioni addotte dalla stessa con il proprio ricorso hanno solo il valore di mere allegazioni non confortate da alcun elemento probatorio, infatti il referto arbitrale e le eventuali successive sue integrazioni sono atti assistiti da presunzione di verità: essi sono fonte primaria privilegiata di prova e costituiscono la base ed il fondamento delle decisioni degli Organi disciplinari.

La soc. Oratorio San Francesco non ha inviato controdeduzioni.

PQM

DELIBERA

-Di ritenere la gara regolare e di omologare il risultato come conseguito sul campo: Oratori San Francesco-Gorla Minore (4-4)

-Di disporre a carico della società Gorla Minore l’addebito della tassa ricorso, se non versata.

 

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