C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 30 del 17/10/2022 – Delibera – Gara Oratorio Merone – Oratorio Bulciago Tabiago gir. 19 del 13-10-2022

Gara Oratorio Merone – Oratorio Bulciago Tabiago

gir. 19                                       del 13-10-2022

Premesso che per le gare di Coppa Lombardia gli eventuali ricorsi sono sottoposti alla “Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le gare delle fasi regionali di Coppa Italia di Coppa Regione e di Coppa provincia organizzate dai Comitati regionali della Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2021/2022”, come pubblicato allegato al CU del CR Lombardia n° 6 del 5-8-2021  che riprende il CU N° 66 del 4-8-2021 della LND che ha reso noto ed a sua volta pubblicato il Cu Figc n° 50/A del 4-8-2021 che dispone quanto segue:

1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali instaurati su ricorso della parte interessata:

- il termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato entro le ore 12.00 del giorno successivo allo svolgimento della gara;

- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara;

- il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti instaurati su ricorso di parte è ridotto entro le ore 12.00 del giorno della pronuncia.

- il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata.

La società Oratorio Merone ha inviato preannuncio di ricorso, a mezzo mail non certificata in data 15-10-2022 ore 12,00 ed ha inviato motivazioni di ricorso, a mezzo mail non certificata in data 15-10-2022 ore 16,38; peraltro sia il preannuncio sia le motivazioni non risultano inviate alla controparte e non sono conformi quanto alle modalità di invio al disposto di cui all’articolo 67 del CGS e, quanto al termine di invio al disposto di cui ai CU sopra indicati in riferimento alla “Abbreviazione dei termini”.

Il ricorso è quindi inammissibile.

Dagli atti di gara risulta che la società Oratorio Bulciago Tabiago durante la gara ha provveduto alla sostituzione di SEI calciatori anziché dei CINQUE consentiti così come disposto dal CU N° 1 della LND del 1-7-22 punto 23 pag. 49e come riportato sul CU n6 del CRLombardia del4-8-2022 “ Norme comuni” pag 28/6.

Pertanto la gara di che trattasi dal 43° del 2° tempo è stata disputata in modo irregolare.

La società Oratorio Bulciago Tabiago non ha inviato controdeduzioni.

Visto l’art 10 del CGS.

PQS

DELIBERA

di comminare alla società Oratorio Bulciago Tabiago la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3;

di addebitare alla società Oratorio Merone la tassa reclamo, se non versata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it