C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 20/10/2022 – Delibera – Deferimento della Procura Federale datato 21.09.2022 Prot. 803 nei confronti di: Mauro Racco, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Varese Laveno C5, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, al calciatore Sig. Patrick Luminoso di partecipare nella fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Varese Laveno C5, alla gara A.S.D. Varese Laveno C5 – A.S.D. Real Cornaredo del 29.04.2022, valevole per il campionato di serie C 1 di calcio a 5, nonostante lo stesso dovesse ancora scontare la squalifica irrogata dal Giudice Sportivo territoriale con provvedimento pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 65 del 28 aprile 2022 del Comitato Regionale Lombardia della L.N.D.; Marco Zingaro, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Varese Laveno C5 per rispondere della violazione degli articoli art. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, sottoscritto la distinta di gara della società A.S.D. Varese Laveno C5 consegnata all’arbitro in occasione della A.S.D. Varese Laveno C5 – A.S.D. Real Cornaredo del 29.04.2022, valevole per il campionato di serie C 1 di Calcio a 5 nella quale è inserito il nominativo del sig. Patrick Luminoso, attestando così in maniera non veridica la sua legittima partecipazione alla predetta gara; tale calciatore infatti, doveva scontare la squalifica irrogatagli dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 65 del 28 aprile 2022 del Comitato Regionale Lombardia della L.N.D.; Patrick Luminoso, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Varese Laveno C5, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 21 commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso partecipato nella fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Varese Laveno C5, alla gara A.S.D. Varese Laveno C5 – A.S.D. Real Cornaredo del 29.04.2022, valevole per il campionato di serie C 1 di Calcio a 5, nonostante dovesse ancora scontare la squalifica irrogatagli dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 65 del 28 aprile 2022 del Comitato Regionale Lombardia della L.N.D; la società A.S.D. Varese Laveno C5, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Mauro Racco, Marco Zingaro e Patrick Luminoso, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Deferimento della Procura Federale datato 21.09.2022 Prot. 803 nei confronti di:

 Mauro Racco, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Varese Laveno C5, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, al calciatore Sig. Patrick Luminoso di partecipare nella fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Varese Laveno C5, alla gara A.S.D. Varese Laveno C5 – A.S.D. Real Cornaredo  del 29.04.2022, valevole per il campionato di serie C 1 di calcio a 5, nonostante lo stesso dovesse ancora scontare la squalifica irrogata dal Giudice Sportivo territoriale con provvedimento pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 65 del 28 aprile 2022 del Comitato Regionale Lombardia della L.N.D.;

Marco Zingaro, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Varese Laveno C5 per rispondere della violazione degli articoli art. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, sottoscritto la distinta di gara della società A.S.D. Varese Laveno C5 consegnata all’arbitro in occasione della A.S.D. Varese Laveno C5 – A.S.D. Real Cornaredo del 29.04.2022, valevole per il campionato di serie C 1 di Calcio a 5 nella quale è inserito il nominativo del sig. Patrick Luminoso, attestando così in maniera non veridica la sua legittima partecipazione alla predetta gara; tale calciatore infatti, doveva scontare la squalifica irrogatagli dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 65 del 28 aprile 2022 del Comitato Regionale Lombardia della L.N.D.;

Patrick Luminoso, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Varese Laveno C5, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 21 commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso partecipato nella fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Varese Laveno C5, alla gara A.S.D. Varese Laveno C5 – A.S.D. Real Cornaredo del 29.04.2022, valevole per il campionato di serie C 1 di Calcio a 5, nonostante dovesse ancora scontare la squalifica irrogatagli dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 65 del 28 aprile 2022 del Comitato Regionale Lombardia della L.N.D;

la società A.S.D. Varese Laveno C5, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Mauro Racco, Marco Zingaro e Patrick Luminoso, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Il Tribunale Federale Territoriale, esperiti gli incombenti di rito:

PREMESSO CHE

alla riunione del 13.10.2022 nessuno è comparso per i soggetti deferiti nonostante regolare convocazione; per la Procura Federale è comparso l’Avv. Sergio Onesti.

Il rappresentante della Procura si riporta integralmente al deferimento ed in particolare segnala che il Patrick Luminoso risultava squalificato, come indicato a pag. 3632 degli atti del deferimento ed era presente nella distinta di gara e pertanto risulta pacifico l’illecito contestato. La Procura chiede comminarsi le seguenti sanzioni:

per il Sig. Mauro Racco, Presidente, mesi 3 di inibizione;

per il Sig. Marco Zingaro, Dirigente accompagnatore mesi 3 di inibizione;

per il Sig. Patrick Luminoso, tre giornate di squalifica;

per la U.S.D. Varese Laveno C5, ammenda di € 300,00 ed un punto di penalizzazione.

OSSERVA

dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale e dalle risultanze delle indagini svolte, emerge inconfutabilmente che il calciatore Patrick Luminoso ha preso parte alla gara A.S.D. Varese Laveno C5 – A.S.D. Real Cornaredo del 29.04.2022 figurando nelle distinte ufficiali dei partecipanti alla gara presentate all’Arbitro.

Come risulta dal Comunicato Ufficiale n. 65 del 28.04.2022 del Comitato Regionale Lombardo -pure allegato agli atti del deferimento-, il calciatore Patrick Luminoso risultava essere stato sanzionato con una giornata di squalifica per una gara effettiva per recidiva in ammonizione.

In ragione dell’anzidetto provvedimento disciplinare, il calciatore Patrick Luminoso non avrebbe avuto dunque titolo per partecipare alla gara del 29 aprile 2022, risultando così integrata la violazione a suo carico così come contestata dalla Procura Federale.

Parimenti integrate risultano le violazioni contestate al Presidente Mauro Racco, Legale Rappresentante, della Società A.S.D. Varese Laveno C5 ed al Sig. Marco Zingaro, Dirigente accompagnatore che, tanto attraverso condotte attive quali la sottoscrizione e la presentazione della distinta dei calciatori, quanto attraverso condotte omissive non impedendo comunque la partecipazione alla gara del giocatore squalificato, hanno fornito il loro contributo causale al perfezionamento della violazione.

Da quanto sopra discende poi tanto la responsabilità diretta della società A.S.D. Varese Laveno C5, ai sensi dell’art. art. 6, comma 1, del CGS, per gli atti e comportamenti posti in essere dal proprio presidente dotato di poteri di rappresentanza sig. Mauro Racco, che la responsabilità oggettiva della medesima, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del CGS, per gli atti e comportamenti posti in essere dai propri tesserati sin qui menzionati.

Quanto al trattamento sanzionatorio, le richieste formulate dalla Procura Federale appaiono congrue e proporzionate alla fattispecie oggetto d’esame.

Tanto premesso e ritenuto, il Tribunale Federale Territoriale

CONDANNA

Mauro Racco a mesi 3 di inibizione;

Marco Zingaro a mesi 3 di inibizione;

Patrick Luminoso a 3 giornate di squalifica;

la A.S.D. Varese Laveno C5 al pagamento di € 300,00 di ammenda ed ad un punto di penalizzazione in classifica.

Manda alla segreteria del Tribunale di provvedere alla comunicazione del presente provvedimento alle parti.

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