C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 20/10/2022 – Delibera – Reclamo A.C. ARDOR LAZZATE – Camp. Juniores Reg. fascia B – Gir. B GARA del 25.09.2022 tra A.C. Ardor Lazzate / A.S.D. Niguarda Calcio C.U. n. 23 – datato 29.09.2022 – e successivo C.U. n. 25 – datato 4.10.202 del CRL
Reclamo A.C. ARDOR LAZZATE – Camp. Juniores Reg. fascia B – Gir. B
GARA del 25.09.2022 tra A.C. Ardor Lazzate / A.S.D. Niguarda Calcio
C.U. n. 23 – datato 29.09.2022 - e successivo C.U. n. 25 – datato 4.10.202 del CRL
La società A.C. ARDOR LAZZATE ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lombardia che ha comminato alla reclamante la sanzione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il risultato di 0-3 (così anche per la società Niguarda Calcio), nonché l’ammenda di € 150,00 e la squalifica per 5 gare al giocatore della Società, Moioli Marco; il tutto a seguito della sospensione in via definitiva della gara in epigrafe per una rissa che ha visto coinvolti, a vario titolo, alcuni giocatori presenti in campo.
Nel reclamo, l’A.C. Ardor Lazzate affermava che l’episodio che aveva portato l’arbitro a sospendere la gara era durato meno di trenta secondi, perché immediatamente sedato dai propri Presidente e Direttore Generale, e che un solo giocatore del Lazzate, Marco Moioli, era stato coinvolto. Ragioni per cui la reclamante escludeva la propria responsabilità.
L’A.C. Ardor Lazzate chiede quindi l’omologazione della gara con il risultato acquisito sul campo, terminata con la vittoria dell’A.C. Ardor Lazzate; in alternativa, chiede alla Corte di disporre a favore della stessa la vittoria per 3-0. (È da intendersi superata la richiesta di cancellazione dell’ammenda di euro 200 inizialmente comminatale per atto di violenza di un proprio calciatore nei confronti del direttore di gara, in quanto il G.S. con successivo comunicato ha già provveduto d’ufficio a correggere il destinatario della sanzione, da individuarsi nella società A.S.D. Niguarda Calcio)
La Corte Sportiva d’Appello, fissata udienza per il 13.10.2022, ritualmente notificata, osserva quanto segue.
L’art. 76, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva dispone che il reclamo debba essere preannunciato da apposita dichiarazione, tramessa a mezzo di posta elettronica certificata, alla segreteria della Corte sportiva d’appello territoriale, e contestualmente inviata alla “controparte”, intendendosi con questo termine la Società avversaria, che evidentemente versa nella posizione di contraddittore necessario, il cui diritto ad interloquire in ordine al risultato della gara che la vede coinvolta deve essere tutelato.
Allo stesso modo, l’art. 49 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C. esige che anche il reclamo sia inoltrato, con le medesime modalità con cui è disposto che sia inviato alla Corte Sportiva d’Appello, alla “controparte”. Analoga previsione è contemplata nell’art. 76 comma 3 del predetto Codice di Giustizia.
Con decisione 15.12.2020 la Corte Sportiva d’Appello Nazionale F.I.G.C. -richiamando peraltro in motivazione le precedenti conformi decisioni CSA FIGC 22.1.2018 e Corte di Giustizia Federale 9.6.2010- ha confermato la lettura ermeneutica delle anzidette norme, che conduce inevitabilmente alla declaratoria di inammissibilità del reclamo laddove la reclamante non abbia correttamente instaurato il contraddittorio nei confronti della sua controparte.
L’esame degli atti consente di verificare che la Società reclamante non ha trasmesso né alla segreteria della Corte, né alla controparte, apposita dichiarazione anticipatoria del reclamo e, fatto ancor più rilevante, ha del tutto omesso la formalità di comunicazione del reclamo alla Società controinteressata, per ciò dovendosi dunque dichiarare inammissibile il reclamo.
Tanto premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale
DICHIARA
inammissibile il reclamo ex artt. 49 co. 4 e 76 co. 3 C.G.S. e dispone l’addebito della relativa tassa se versata.
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