C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 20/10/2022 – Delibera – Reclamo SSD ARL SPORT CASAZZA – Camp. Juniores Prov. – Gir. C GARA del 24.09.2022 tra SSD ARL Sport Casazza / ASD Atletico Villongo C.U. n. 9 della Delegazione Provinciale di Bergamo datato 29.09.2022
Reclamo SSD ARL SPORT CASAZZA – Camp. Juniores Prov. – Gir. C
GARA del 24.09.2022 tra SSD ARL Sport Casazza / ASD Atletico Villongo
C.U. n. 9 della Delegazione Provinciale di Bergamo datato 29.09.2022
La società SSD ARL SPORT CASAZZA ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lombardia – Delegazione Provinciale di Bergamo che ha comminato alla reclamante la sanzione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il risultato di 0-3, nonché l’ammenda di € 60,00 e l’inibizione sino al 14.10.2022 per il Dirigente accompagnatore della Società Sig. Stefano Marelli, ritenendo che nella partita in questione la Società Sport Casazza avrebbe schierato il giocatore THIELO MANSOUR, che non risultava regolarmente tesserato.
Nel reclamo, la SSD ARL Sport Casazza affermava che il giocatore Thielo Mansour fosse tesserato, ritenendo che, in difetto di tesseramento, la Società non avrebbe potuto inserire il nominativo del proprio calciatore nella distinta dei giocatori partecipanti alla gara.
Chiede quindi l’omologazione della gara con il risultato acquisito sul campo, terminato in parità; nonché l’annullamento dell’ammenda e dell’inibizione del sig. Marelli.
La Corte Sportiva d’Appello, fissata udienza per il 13.10.2022, ritualmente notificata, osserva quanto segue.
L’art. 49 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C. esige che il reclamo sia inoltrato, con le medesime modalità con cui è disposto che sia inviato alla Corte Sportiva d’Appello, alla “controparte”, intendendosi con questo termine la Società avversaria, che evidentemente versa nella posizione di contraddittore necessario, il cui diritto ad interloquire in ordine al risultato della gara che la vede coinvolta deve essere tutelato. Analoga previsione è contemplata nell’art. 76 comma 3 del predetto Codice di Giustizia.
Con decisione 15.12.2020 la Corte Sportiva d’Appello Nazionale F.I.G.C. -richiamando peraltro in motivazione le precedenti conformi decisioni CSA FIGC 22.1.2018 e Corte di Giustizia Federale 9.6.2010- ha confermato la lettura ermeneutica delle anzidette norme, che conduce inevitabilmente alla declaratoria di inammissibilità del reclamo laddove la reclamante non abbia correttamente instaurato il contraddittorio nei confronti della sua controparte.
L’esame degli atti consente di verificare che la Società reclamante ha del tutto omesso la formalità di comunicazione del proprio reclamo alla controparte, per ciò solo dovendosi dunque dichiarare inammissibile il reclamo.
Tanto premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale
DICHIARA
inammissibile il reclamo ex artt. 49 co. 4 e 76 co. 3 C.G.S. e dispone l’addebito della relativa tassa se versata.
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