F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0070/CFA pubblicata il 22 Febbraio 2023 (motivazioni) – Procuratore Federale Interregionale-A.S.D. Nuova Aquila e altri)

Decisione/0070/CFA-2022-2023

Registro procedimenti n. 0080/CFA/2022-2023

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Margherita Pittalis - Componente (Relatore)

Carlo Saltelli – Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0080/CFA/2022-2023 proposto dal Procuratore Federale Interregionale Avv. Paolo Mormando,

per la riforma della decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 127 del 10.1.2023, notificata in data 11 gennaio 2023, relativa al deferimento 27 pfi 22-23 a carico dei sigg.ri Edlira Zenelaj, Flamur Cela e Lassana Seydi, nonchè della società A.S.D. Nuova Aquila

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del 16 febbraio 2023, tenutasi per alcuni partecipanti in videoconferenza, l’Avv. Prof. Margherita Pittalis e udito l’Avv. Alessandro Avagliano per la reclamante Procura Federale Interregionale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con provvedimento del 28 novembre 2022 la Procura federale Interregionale della F.I.G.C. deferiva i soggetti sopra indicati per rispondere:

- la sig.ra Edlira Zenelaj, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Nuova Aquila:

della violazione dell’art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere la stessa, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Nuova Aquila, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Lassana Seydi nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla A.S.D. Nuova Aquila alle gare Acli Villa Musone – Nuova Aquila del 9.10.2021 e Nuova Aquila – Borgo Molino del 17.10.2021, entrambe valevoli per il campionato di Terza Categoria; nonché ancora per aver consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato disvolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa;

- il sig. Flamur Cela, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Nuova Aquila:

della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare Acli Villa Musone – Nuova Aquila del 9.10.2021 e Nuova Aquila – Borgo Molino del 17.10.2021, entrambe valevoli per il campionato di Terza Categoria, sottoscritto le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Nuova Aquila, nelle quali è stato indicato il nominativo del calciatore sig. Lassana Seydi, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

- il sig. Lassana Seydi, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Nuova Aquila:

della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e all’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società ASD Nuova Aquila, alle gare Acli Villa Musone – Nuova Aquila del 9.10.2021 e Nuova Aquila – BorgoMolino del 17.10.2021, entrambe valevoli per il campionato di Terza Categoria, senza avernetitolo perché non tesserato per tale società e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;

- la società A.S.D. Nuova Aquila a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Edlira Zenelaj, Flamur Cela e Lassana Seydi, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Alla riunione di trattazione era presente il rappresentante della Procura federale; nessuno si costituiva per i deferiti.

Per le violazioni come sopra ascritte la Procura Federale chiedeva nel procedimento di prime cure l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- sig. Edlira Zenelaj: inibizione per 4 (quattro) mesi;

- sig. Flamur Cela: inibizione per 4 (quattro) mesi;

- sig. Lassana Seydi: squalifica per 4 (quattro) giornate;

- società A.S.D. Nuova Aquila: penalizzazione di 2 punti in classifica ed euro 250,00 di ammenda.

Il Tribunale Federale Territoriale, tuttavia, pur accogliendo il deferimento nei confronti di tutti gli incolpati, con la pronuncia gravata ha comminato le seguenti sanzioni:

- sig. Edlira Zenelaj: inibizione per 2 (due) mesi;

- sig. Flamur Cela: inibizione per 20 (venti) giorni;

- sig. Lassana Seydi: ammonizione;

- società A.S.D. Nuova Aquila: ammenda di euro 150,00.

Ha proposto quindi il reclamo in epigrafe il Procuratore Federale Interregionale, deducendo, quale primo motivo, la incongruità e non afflittività della decisione di prime cure nei confronti di tutti i deferiti, essendo risultato pacifico, incontestato ed acclarato dal Tribunale Federale Territoriale il compimento degli atti e comportamenti oggetto dei capi di incolpazione, sintetizzabili nell’utilizzo da parte della A.S.D. Nuova Aquila del calciatore sig. Lassana Seydi in posizione irregolare perché non tesserato, in occasione di due gare valevoli per il campionato di terza categoria.

Quale secondo motivo di reclamo, il Procuratore Federale Interregionale ha dedotto la violazione degli artt. 44 e 51 del Codice di Giustizia Sportiva per mancanza assoluta di motivazione, sia in ordine alla mancata applicazione delle sanzioni richieste, sia in merito all’iter seguito per l’adozione delle più ridotte sanzioni irrogate.

Il reclamante ha chiesto pertanto la riforma dell’impugnata decisione, con applicazione delle sanzioni così come richieste nel corso del procedimento innanzi al Giudice di prime cure, ovvero di quelle ritenute di giustizia da questa Corte Federale di Appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Collegio osserva che, non avendo i deferiti impugnato la decisione di primo grado, sono divenute definitive - a seguito dell'avvenuta formazione del giudicato interno - le statuizioni in essa contenute, eccezion fatta per la misura delle sanzioni, oggetto di reclamo da parte della Procura federale.

Ne segue che, per la vicenda in questione, rimane incontestata la responsabilità disciplinare di ciascuno degli incolpati e della società deferiti, secondo i rispettivi capi di incolpazione, e resta soltanto da discutere - in relazione al reclamo della Procura federale - delle sanzioni da infliggere per le violazioni accertate.

La vicenda in esame riguarda l’utilizzazione, da parte della A.S.D. Nuova Aquila, in occasione di due gare valevoli per il campionato di terza categoria, del calciatore sig. Lassana Seydi in posizione irregolare perché non tesserato e privo di certificazione medica nonché di copertura assicurativa.

Entrambi i motivi del reclamo contestano il processo logico attraverso il quale il primo giudice è giunto a comminare la sanzione per gli illeciti disciplinari contestati ai deferiti e ritenuti acclarati. Essi dunque possono essere esaminati congiuntamente.

Nella decisione impugnata il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Marche ha tenuto conto, oltre che della propria giurisprudenza, non meglio specificata, del numero delle gare disputate e della circostanza che si tratta di violazioni risalenti alla passata stagione sportiva. Ha inoltre sminuito la responsabilità del calciatore deferito considerando preminente, se non assorbente, il ruolo svolto dalla società, dal presidente e dal dirigente accompagnatore tesserato per questa.

Si tratta di considerazioni che il Collegio non può condividere sia per il loro carattere ora generico, ora apodittico, sia per le concrete conseguenze cui hanno condotto sul piano della commisurazione delle sanzioni inflitte, fatta eccezione per la sanzione irrogata al Presidente della A.S.D. Nuova Aquila, come oltre si argomenterà.

Va segnalato, nella specie, che questa Corte Federale di Appello si è espressa recentemente a Sezioni Unite in merito ad una serie di reclami aventi ad oggetto proprio la questione su cui verte il presente procedimento, reclami tutti peraltro riferiti a campionati dilettantistici.

Ed infatti, con decisione 0067/CFA-2022-2023 del 10 febbraio 2023, le Sezioni Unite hanno affermato che, in presenza di comportamenti spesso reiterati, consistenti nell’aver fatto disputare gare a calciatori non legittimati in quanto non tesserati o squalificati, oltre a prospettarsi la violazione dei principi generali di lealtà, correttezza e probità, il cui carattere vincolante è codificato dall’art. 4, comma 1, C.G.S., la regola fondamentale in materia è posta dall’art. 32, comma 2, del medesimo codice, il quale dispone che “[l]e attività attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto e al tesseramento di calciatori devono essere svolte conformemente alle disposizioni federali ed ai regolamenti delle Leghe”.

La disposizione discende direttamente dall’art. 7, comma 1, dello Statuto federale (“Le società che svolgono l’attività del giuoco del calcio in Italia si avvalgono di calciatori tesserati dalla FIGC”) e si raccorda a svariate disposizioni delle N.O.I.F., a partire da quelle dell’art. 39, che disciplinano “[i]l tesseramento dei calciatori”.

La consapevole partecipazione a gare ufficiali o l’utilizzazione in queste di calciatori non legittimati - perché non tesserati, tesserati per altra squadra, squalificati, privi dell’età prescritta o per altra causa - costituisce una seria violazione dei ricordati principi generali di lealtà, correttezza e probità nonché della specifica norma dell’art. 32, comma 2, C.G.S., e rappresenta un illecito disciplinare di particolare gravità, in quanto, con riguardo alla società, altera il regolare svolgimento dei tornei, e, per quanto attiene al calciatore, lo sottrae alle indispensabili tutele mediche e assicurative.

Sempre ad avviso delle Sezioni Unite di questa Corte, inoltre, l’effettività, l’afflittività e la deterrenza delle sanzioni irrogate dai Tribunali territoriali debbono essere adeguate alla gravità degli illeciti commessi e documentalmente provati, in linea con quanto prescritto dall’art. 44, comma 5, C.G.S., secondo il quale “tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività”.

La medesima decisione rammenta che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte federale d’appello, compito del giudice del reclamo non è soltanto quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta in prime cure, dovendo, invece, anche esaminare - con riferimento al profilo sanzionatorio - se nel precedente grado siano valutati tutti gli elementi utili alla concreta determinazione della pena secondo una corretta e logica interpretazione. Viene qui in rilievo, dunque, la corretta applicazione delle regole della logica giuridica che conducono a fornire giustificazione della scelta di determinate conclusioni, a preferenza di altre (C.F.A., Sez. I, n. 31/2022-2023; C.F.A., Sez. I, n. 95 /2019-2020; C.F.A., SS.UU., n. 44/2019-2020).

“La Corte federale è … chiamata al difficile compito di svolgere funzione anche di giudice di equità e deve quindi proporzionare effettivamente la sanzione alla gravità dei fatti scrutinati” (C.F.A., SS.UU., n. 63/2022-2023).

E infatti, l'entità della sanzione va commisurata in primo luogo alla gravità dell'illecito - nel quadro delle circostanze di fatto – in quanto la sua efficacia deterrente, per poter svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita, deve necessariamente essere proporzionale al disvalore sociale della condotta, rispetto alla quale deve avere un adeguato effetto dissuasivo (C.F.A., Sez. I, n. 31/2022-2023; C.F.A., Sez. IV, n. 55/2020-2021).

Come ha rilevato questa Corte con riguardo alla fattispecie parallela del calciatore squalificato (C.F.A., Sez. I, n. 7/2022-2023), “ [i]l reiterato schieramento di un giocatore squalificato … è di per sé un fatto che non può essere considerato tenue - e va anzi nella direzione della “recidiva”, assunto come parametro di valutazione nel senso della “gravità” della violazione - a prescindere dall’incidenza che tale reiterata violazione possa avere avuto in relazione al risultato sportivo; ciò anche in considerazione del fatto che il mero risultato sportivo trova comunque una autonoma regolazione nell’ambito del giudizio sulla gara (si veda ad esempio l’art. 12, comma 7, CGS, in base al quale non può essere inflitta la sanzione della perdita della gara per la posizione irregolare del giocatore di riserva qualora lo stesso non sia stato utilizzato).

Seppure, dunque, il risultato sportivo sia, in ipotesi, sfavorevole per la squadra che ha commesso la violazione, non è possibile affermare che tale violazione sia stata ininfluente nella complessiva dinamica sportiva, che viene comunque e sempre alterata dalla presenza di un giocatore che non avrebbe dovuto essere presente; ciò, infatti, porta anche l‘altra squadra a scegliere un determinato assetto, con l’utilizzo di giocatori che, magari, si sarebbero fatti riposare; si realizzano fatti o scontri di gioco dalle conseguenze che non si sarebbero avute. In buona sostanza, le conseguenze sportive della violazione non si misurano solo nel mero risultato della gara, determinandosi esse nella alterazione della complessiva dinamica sportiva, consistente nelle scelte tattiche, delle fasi e scontri di gioco e dunque da tutte le imponderabili conseguenze, non misurabili ex post, perciò sanzionate ex ante e di per sé, derivanti da quell’indebito utilizzo.

 Il fatto poi che quello in esame sia un campionato minore non sposta i termini della questione circa il doveroso rispetto delle regole. In tali campionati, dove non c’è nemmeno l’attenzione della stampa o del pubblico, la Giustizia Sportiva è l’unico presidio a tutela delle realtà sportive più deboli.”

Questa Corte ha altresì rilevato (C.F.A., Sez. I, n. 0058/2022-2023) che le formalità inerenti il tesseramento “ non solo sono volte a garantire la certezza delle situazioni giuridiche (in quanto dal  tesseramento dipende l’instaurarsi del rapporto giuridico che lega l’atleta alla società per cui svolge la propria attività sportiva) e dirette a prevenire potenziali situazioni di conflitto tra il giocatore e la squadra per la quale lo stesso sia schierato, ma rispondono anche ad un preciso interesse del calciatore oltre che di sicurezza delle gare sportive stante l’impossibilità, in caso di mancato tesseramento, di provvedere agli adempimenti assicurativi”.

Il presente Collegio rileva inoltre che, oltre alla violazione delle disposizioni sin qui richiamate, nella vicenda oggetto del presente procedimento si riscontra anche la violazione degli artt. 16, comma 1, 17, 30, dello Statuto federale, oltre che degli artt. 29, 30, 36, 43, 45, 61, delle N.O.I.F.

Il reclamo della Procura federale si mostra dunque, in linea di principio, fondato, cosicché la decisione impugnata va riformata nella parte in cui ha determinato le sanzioni inflitte, fatta eccezione per la sanzione comminata al Presidente della A.S.D. Nuova Aquila, che si rivela invece congrua alla luce dei criteri che si andranno ad illustrare.

Con particolare riguardo alla concreta determinazione della misura della sanzione, le Sezioni Unite hanno affermato che, nonostante la presenza di più partite giocate dal calciatore in posizione irregolare, non si può applicare l’istituto penalistico della continuazione, ove non sia stata accertata – né prima ancora allegata, come appunto nella vicenda in oggetto, in cui gli incolpati non si sono costituiti in giudizio – la presenza di un unico disegno criminoso.

Ciò posto, come pure hanno rammentato le citate Sezioni Unite di questa Corte, conviene rilevare che l’art. 12, comma 1, C.G.S., attribuisce agli organi della giustizia sportiva un potere ampiamente discrezionale nella determinazione della tipologia e della misura della sanzione disciplinare da comminare.

La disposizione, che apre la Sezione II del Capo II del Codice, si raccorda all’elenco delle sanzioni enumerato dalla precedente Sezione I, dove si distingue fra sanzioni a carico della società (art. 8), sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati della società (art. 9), sanzione della perdita della gara (art. 10) e sanzioni inerenti alla disputa delle gare (art.11).

Questa lata discrezionalità di valutazione attribuita al giudice è del tutto coerente con i caratteri di informalità e di orientamento alla giustizia sostanziale che sono propri del processo sportivo. E ciò, tanto più in caso di incontri disputati in campionati dilettantistici.

Nella vicenda in esame, la questione dei criteri di esercizio della discrezionalità del giudice nella scelta della misura della sanzione si pone anzitutto con riguardo alla penalizzazione di uno o più punti in classifica che, per consolidato indirizzo della giurisprudenza endo ed esofederale, rappresenta - insieme con quella pecuniaria, e in disparte la perdita della gara - la sanzione tipica per le società che schierino in campo giocatori privi dei titoli necessari (tesseramento, assenza di squalifiche, età prescritta, ecc.).

Diversamente da quanto riguarda la sanzione della perdita della gara, cui è dedicato l’art. 10 C.G.S., nel Codice i presupposti della penalizzazione sono definiti solo episodicamente (ad es. art. 10, commi 2 e 9, e art. 11, comma 2).

Ecco perché le Sezioni Unite di questa Corte, in applicazione del principio del c.d. gradualismo sanzionatorio, che postula una proporzione tra il fatto e la relativa sanzione (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 7 febbraio 2022, n. 862), ed in omaggio a un onere di coerenza, hanno ritenuto che ci si debba porre in sostanziale continuità con quanto deciso in una recente decisione relativa a una fattispecie analoga, in cui l’utilizzo in cinque gare di un calciatore squalificato ha comportato la penalizzazione di cinque punti in classifica e l’ammenda di euro 550,00 (C.F.A., Sez. I, n.7/2022-2023).

A fronte di violazioni commesse nell’area del dilettantismo, hanno perciò affermato il principio che la società che faccia partecipare ad una gara un calciatore privo dei titoli e dei requisiti necessari incorre, per ciascun incontro giocato in posizione irregolare, nella sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica, oltre che nell’ammenda di euro 100,00.

Tale principio, peraltro, trova un significativo riscontro sul piano codicistico nella previsione dell’art. 11, comma 2, in cui l’utilizzazione di un calciatore non legittimato (sia pure per la particolare ragione di avere avuto il tesseramento revocato per irregolarità imputabile alla stessa società) è sanzionata con la penalizzazione di 1 punto in classifica per ciascuna gara cui abbia partecipato il giocatore.

Riguardo agli altri deferiti, a partire dal presidente della società, le Sezioni Unite hanno sottolineato che lo status di questi “si caratterizza non solo quale espressione della rappresentanza della società stessa nei confronti di tutti gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo con cui essa è destinata ad entrare in contatto (secondo un logico criterio di imputazione dei fatti e degli effetti, anche con funzione di semplificazione dei rapporti stessi), ma anche quale funzione di garanzia che la figura del presidente assume nei confronti dell’ordinamento sportivo tutto (e dei suoi soggetti), del rispetto da parte dei tesserati della società (e di coloro che agiscono per conto e/o nell’interesse della società, anche senza esserne tesserati) degli obblighi di lealtà, correttezza e probità” (C.F.A., sez. I, n.7/2022-2023; CFA,, sez. I, n. 63/2021-2022).

Hanno pertanto affermato che il presidente è responsabile con riguardo a tutte le partite segnate dalla illecita utilizzazione del giocatore deferito, mentre per gli altri esponenti della società occorre considerare il numero delle gare nelle quali la rispettiva condotta illecita è stata perpetrata.

Infine, per quanto concerne il calciatore, le Sezioni Unite, nel solco di precedenti pronunce della Giustizia Sportiva, hanno escluso che la sua responsabilità sia sostanzialmente assorbita da quella della società e dei soggetti operanti per questa, posto che non si vede come si possa ritenere quasi inesigibile da parte del giocatore l’obbligo (o l’onere) di osservare una sia pur minima diligenza nell’accertare la sussistenza dei requisiti che l’ordinamento federale richiede per la partecipazione alle singole gare, anche nel rispetto della parità di situazione con le altre società e gli altri giocatori in competizione, di tal che spetta al tesserando verificare, presso la società che si occupa delle relative procedure, l’effettivo buon esito (e a fortiori l’esistenza) delle pratiche di tesseramento che lo riguardano (C.F.A., Sez. I, n. 58/2022-2023; C.F.A., Sez. IV, n. 20 e n. 22/2021-2022).

Per tutti gli incolpati, è stata affermata la irrilevanza della circostanza che l’illecito sia stato commesso in una stagione sportiva ormai decorsa.

Rispetto a tutti i soggetti concorrenti nell’illecito, diversi dalle società, è stato affermato il criterio per cui, per ciascuna violazione accertata, va applicata la sanzione della inibizione di un mese per il presidente e per i dirigenti, e della squalifica di una giornata per il calciatore.

Si ritiene di aderire ai criteri enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte, con specifico riguardo ai campionati dilettantistici. La decisione del Tribunale Federale Territoriale di cui all’odierno reclamo va dunque confermata soltanto in relazione alla inibizione di due mesi al presidente, mentre per gli altri incolpati va riformata.

Sanzioni, tutte, che nel caso di specie vanno applicate cumulativamente fra loro, non ricorrendo infatti i presupposti per un apprezzamento equitativamente riduttivo, dal momento che le gare disputate senza tesseramento sono state due, ed avendo affermato le riferite Sezioni Unite che la mitigazione equitativa possa effettuarsi unicamente per le violazioni ulteriori a cinque.

In conclusione il Collegio accoglie in parte il reclamo e, per l’effetto, irroga le sanzioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie in parte il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, irroga le seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi 2 (due) al sig. Edlira Zenelaj, confermando sul punto la decisione impugnata;

- inibizione di mesi 2 (due) al sig. Flamur Cela;

- squalifica per 2 (due) giornate effettive di gara, da scontarsi nel campionato di competenza, al sig. Lassana Seydi;

- penalizzazione di punti 2 (due) in classifica e ammenda di 200,00 (duecento/00) alla società A.S.D. Nuova Aquila.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Margherita Pittalis                                                    Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

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