C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 32 del 27/10/2022 – Delibera – Reclamo S.S.D. LUCIANO MANARA – Camp. Allievi Reg. U17 – Gir. B GARA del 2.10.2022 – S.S.D. LUCIANO MANARA – U.S. 1913 SEREGNO CALCIO C.U. n. 26 del C.R.L. datato 6.10.2022
Reclamo S.S.D. LUCIANO MANARA – Camp. Allievi Reg. U17 – Gir. B
GARA del 2.10.2022 – S.S.D. LUCIANO MANARA – U.S. 1913 SEREGNO CALCIO
C.U. n. 26 del C.R.L. datato 6.10.2022
La società S.S.D. LUCIANO MANARA ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. presso il Comitato Regionale Lombardia che ha comminato la squalifica per tre gare effettive al proprio calciatore Manzoni Gregorio per atto di violenza consumato nei confronti di un giocatore avversario, consistito nell’avere colpito quest’ultimo con un calcio sferrato a gioco fermo.
Asserisce la reclamante che il contrasto tra i due atleti si sarebbe verificato a gioco in svolgimento nel tentativo di contendersi il pallone e che il contatto si sarebbe verificato unicamente in conseguenza di un intervento certamente scomposto e scoordinato del proprio tesserato, ma senza alcuna intenzione di arrecare danno fisico all’avversario, che sarebbe stato attinto al petto.
Nelle proprie richieste, la società reclamante richiede dunque la riduzione della sanzione inflitta al proprio tesserato.
Tanto premesso, questa Corte
OSSERVA
Dal referto arbitrale, che si rammenta essere fonte primaria e privilegiata di prova (art. 61 comma 1 CGS), emerge in modo chiaro che l’azione in contestazione si sia verificata a gioco fermo, e non dunque con il gioco in svolgimento e nell’intento di contendere il pallone all’avversario.
Nel proprio supplemento di rapporto, richiesto da questa Corte, l’Arbitro evidenzia peraltro che il calcio arrecato dal giocatore Manzoni Gregorio ebbe a colpire l’avversario nel polpaccio, e neppure sul petto.
Aggiunge il Direttore di Gara che “il calcio è stato dato senza alcuna intenzione di giocare il pallone”.
Considerato il già richiamato valore privilegiato del rapporto di gara ai fini della prova di quanto verificato dall’Ufficiale di Gara, non può quindi che constatarsi che il reclamo non apporta alcun elemento probatorio concreto per contraddirne il contenuto.
Così inquadrata la fattispecie della condotta, non può che constatarsi che a norma dell’art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC la sanzione della squalifica di tre giornate inflitta dal Giudice Sportivo corrisponde al minimo edittale previsto dalla norma.
Conclusivamente, il reclamo non può trovare accoglimento.
Visto quanto precede, pertanto, la decisione del G.S. deve essere integralmente confermata.
Tanto premesso e ritenuto questa Corte Sportiva di Appello Territoriale
RIGETTA
il ricorso e dispone l’addebito della relativa tassa se versata.
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