C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 32 del 27/10/2022 – Delibera – Reclamo società U.S.D. CALCIO BOSTO – Coppa Lombardia 1a Categoria – Gir. 02 GARA del 7.9.2022 tra A.S.D. GALLARATE CALCIO – USD CALCIO BOSTO C.U. n. 14 del C.R.L. datato 09.09.2022

Reclamo società U.S.D. CALCIO BOSTO – Coppa Lombardia 1a Categoria – Gir. 02 GARA del 7.9.2022 tra A.S.D. GALLARATE CALCIO – USD CALCIO BOSTO C.U. n. 14 del C.R.L. datato 09.09.2022 La società U.S.D. CALCIO BOSTO ha proposto reclamo avverso decisione richiamata in epigrafe, con la quale il Giudice Sportivo, verificandone l’inammissibilità per tardività, aveva respinto il reclamo che la Società stessa aveva proposto avverso l’omologazione della gara in intestazione, vinta dalla A.S.D. Gallarate Calcio con il risultato di 5 reti a 2. Lamentava infatti la società qui reclamante che la A.S.D. Gallarate Calcio avesse schierato in quella partita un giocatore squalificato. La reclamante fa dunque riferimento al contenuto del C.U. n. 25 del 4.10.2022 ove è riportata altra decisione del Giudice Sportivo -riferita ad un’altra gara, disputata tra altre squadre contendenti- ove l’Organo Giudicante afferma che, pur ravvisandosi la tardività del reclamo riferito all’irregolare schieramento di giocatori da parte della compagine avversaria, purtuttavia la circostanza può essere fatta oggetto di rilievo officioso da parte del Giudice. Sulla scorta di tale considerazione -ed ipotizzando dunque di far decorrere il termine dalla data del comunicato del 4.10.2022- la Società U.S.D. CALCIO BOSTO propone reclamo avverso la decisione di omologazione del risultato acquisito sul campo, chiedendo quindi l’assegnazione della vittoria “a tavolino”. La controinteressata A.S.D. Gallarate Calcio, cui il reclamo è stato inoltrato in data 6.10.2022, non ha fatto pervenire proprie deduzioni. Tutto ciò premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale, visto il C.U. n. 19/A della F.I.G.C., così come richiamato dal C.U. n. 30 della L.N.D. del 20 luglio 2022, pubblicato all’interno del C.U. n. 4 del 21.07.2022 del C.R. Lombardia OSSERVA PRELIMINARMENTE Come già riscontrato dallo stesso G.S., la gara in questione, essendo riferita alla competizione di Coppa Lombardia riservata alle squadre militanti nella 1a categoria, è soggetta alla abbreviazione dei termini per i reclami ex art. 76 CGS, disposta con C.U. n. 19/A della F.I.G.C. del 20 luglio 2022 (cfr. C.U. n. 4 del 21.07.2022 del C.R. Lombardia). Nello specifico, la norma dispone che “il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo e all’eventuale richiesta di copia dei documenti, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione”. Inoltre, “il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 24:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare, ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti”. I termini di cui sopra devono intendersi previsti, per espressa previsione normativa, a pena di inammissibilità. In ogni caso, ove anche non si fosse trattato di competizione per la quale fosse stata operante la disposizione normativa relativa all’abbreviazione dei termini -e dunque fossero stati applicabili i termini ordinari previsti dal Codice di Giustizia Sportiva- il reclamo oggetto d’esame sarebbe comunque manifestamente tardivo. La decisione oggetto di gravame, infatti, è stata pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 14 del 9.9.2022 ed è da questa data che debbono computarsi i termini utili per la proposizione del reclamo (prescindendosi ora dal fatto se debbano applicarsi quelli ordinari o, come nel caso di specie, quelli abbreviati). Il preteso contrasto con altra decisione assunta dal Giudice Sportivo con successivo Comunicato Ufficiale del 4.10.2022 certo non può rimettere in termini la reclamante per l’impugnazione di una decisione ormai divenuta definitiva. Ciò in ossequio ad un generale principio di stabilità e certezza che contraddistingue non solo la Giustizia Sportiva e che è consacrato nell’intangibilità delle decisioni “passate in giudicato” in quanto non più soggette a gravame. Su tali basi, mentre l’art. 66, co. 1, lett. a) CGS avrebbe conferito al Giudice Sportivo il potere di avviare d’ufficio il procedimento di primo grado nonostante la tardività in cui, già in quella sede, era incorsa l’odierna reclamante, a questa Corte è invece preclusa la valutazione nel merito di ricorsi che presentano profili di inammissibilità, come è nel caso di specie. Per questi motivi, il ricorso della USD CALCIO BOSTO deve ritenersi tardivo e pertanto inammissibile. Tanto premesso e osservato, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DICHIARA il reclamo inammissibile per mancata osservanza dei termini procedurali e dispone l’addebito della relativa tassa.
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