C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 32 del 27/10/2022 – Delibera – Reclamo società A.C. PAITONE 2011 – Coppa Lombardia 2a Categoria – Gir. 43 GARA del 29.09.2022 tra ROE’ VOLCIANO – A.C. PAITONE 2011 C.U. n. 25 del C.R.L. datato 04.10.2022

Reclamo società A.C. PAITONE 2011 – Coppa Lombardia 2a Categoria – Gir. 43 GARA del 29.09.2022 tra ROE’ VOLCIANO – A.C. PAITONE 2011 C.U. n. 25 del C.R.L. datato 04.10.2022 La società A.C. PAITONE 2011 ha proposto reclamo avverso decisione richiamata in epigrafe, con la quale il G.S., pur riscontrando l’inammissibilità del ricorso promosso da Roè Volciano in ordine alla gara in oggetto, poiché presentato in violazione dei termini abbreviati previsti per le gare di Coppa Lombardia, ha fatto uso dei poteri allo stesso attribuiti dall’art. 66, co. 1, lett. a) CGS e ha riscontrato che, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali, la gara in questione si fosse celebrata in modo irregolare, dato che la società PAITONE, a seguito delle sostituzioni effettuate, aveva violato l’obbligo dell’utilizzo di un certo numero di calciatori “giovani”, distinti in relazione al numero e all’età, nell’attività ufficiale della 2a categoria. Su queste basi, in applicazione dell’art. 10 CGS, il G.S. ha comminato la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3. La reclamante presenta articolati motivi di ricorso, sostenendo che l’Arbitro sarebbe incappato accidentalmente in un errore nella compilazione del referto, in quanto nella seconda parte di gara il campo sarebbe stato colpito da un violento acquazzone, che aveva reso difficile gestire l’incontro e aveva generato notevole confusione, portando l’Ufficiale di Gara a segnare una sequenza non corretta delle sostituzioni effettuate. Ove invece si andassero a ricostruire in modo corrispondente alla realtà le sostituzioni avvenute, la ricorrente sostiene non vi sarebbe stata nessuna violazione della normativa sull’utilizzo dei “giovani” calciatori, con conseguente richiesta di annullamento della delibera del G.S. e ripristino del risultato acquisito sul campo. In data 17.10.2022, perveniva altresì nuova memoria da parte della reclamante, con cui veniva portato all’attenzione di Questa Corte Territoriale un documento sottoscritto dai presidenti di entrambe le Società coinvolte, ove si ribadisce quanto già affermato con il reclamo. In limine all’udienza, questa Corte provvedeva, inoltre, ad interpellare l’Ufficiale di gara, richiedendo un supplemento di rapporto sul tema oggetto del ricorso. Tutto ciò premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale, visto il C.U. n. 19/A della F.I.G.C., così come richiamato dal C.U. n. 30 della L.N.D. del 20 luglio 2022, pubblicato all’interno del C.U. n. 4 del 21.07.2022 del C.R. Lombardia OSSERVA PRELIMINARMENTE Come già riscontrato dallo stesso G.S., la gara in questione, essendo riferita alla competizione di Coppa Lombardia riservata alle squadre militanti nella 2a categoria, è soggetta alla abbreviazione dei termini per i reclami ex art. 76 CGS, disposta con C.U. n. 19/A della F.I.G.C. del 20 luglio 2022 (cfr. C.U. n. 4 del 21.07.2022 del C.R. Lombardia). Nello specifico, la norma dispone che “il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo e all’eventuale richiesta di copia dei documenti, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione”. Inoltre, “il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 24:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare, ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti”. I termini di cui sopra devono intendersi previsti, per espressa previsione normativa, a pena di inammissibilità. Nel caso di specie, la reclamante, senza nemmeno presentare preannuncio di reclamo, ha depositato il ricorso in data 07.10.2022, ovvero sia tre giorni dopo la pubblicazione della delibera, avvenuta con C.U. n. 25 del 4.10.2022, in piena violazione dei termini previsti dalla normativa di riferimento. Il ricorso, per di più, non è stato notificato a controparte, sicché vertendosi in questione attinente alla sanzione della perdita della gara, che vede un evidente interesse anche della controparte, ciò costituirebbe ulteriore motivo di inammissibilità. Su tali basi, mentre l’art. 66, co. 1, lett. a) CGS conferisce al Giudice Sportivo il potere di avviare d’ufficio il procedimento di primo grado, a questa Corte è invece preclusa la valutazione nel merito di ricorsi che presentano profili di inammissibilità, come è nel caso di specie. Per questi motivi, il ricorso della A.C. PAITONE 2011 deve ritenersi tardivo e pertanto inammissibile. Tanto premesso e osservato, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DICHIARA il reclamo inammissibile per mancata osservanza dei termini procedurali e dispone l’addebito della relativa tassa.
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