C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 32 del 27/10/2022 – Delibera – Reclamo società A.S. MONTEVECCHIA – cat. Juniores Provinciali – Gir. B GARA del 01.10.2022 tra A.S. MONTEVECCHIA – A.C. PAGNANO C.U. n. 13 della Delegazione Provinciale di Lecco datato 06.10.2022

Reclamo società A.S. MONTEVECCHIA – cat. Juniores Provinciali – Gir. B GARA del 01.10.2022 tra A.S. MONTEVECCHIA – A.C. PAGNANO C.U. n. 13 della Delegazione Provinciale di Lecco datato 06.10.2022 La società A.S. MONTEVECCHIA ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha comminato a carico della reclamante la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3 per violazione della normativa relativa all’impiego dei c.d. “Fuori quota” in quanto, nel corso della gara in epigrafe, la società A.S. Montevecchia impiegava in campo, dal primo minuto di gioco, numero nove calciatori “Fuori quota” nati tra il 01.01.2002 ed il 31.12.2003 anziché i sei consentiti dalla normativa vigente. Nel reclamo, la A.S. Montevecchia sostiene nel merito che la norma asseritamente violata non sia chiara e sia comunque di difficile interpretazione, poiché dal tenore letterale della stessa non parrebbe che i calciatori nati nell’anno 2003 debbano essere considerati “Fuori quota”. Inoltre la reclamante, con riferimento alla pronuncia del Giudice di prime cure, eccepisce la violazione da parte della società Pagnano dell’art. 49 comma 4 C.G.S. per mancata trasmissione del ricorso a mezzo PEC alla controparte, con conseguente violazione del contradditorio e lesione del diritto di difesa in danno della A.S. Montevecchia. In conclusione, la reclamante chiede l’annullamento della sanzione della perdita della gara e la declaratoria di nullità/inammissibilità/improcedibilità del provvedimento del G.S. Tanto premesso, la Corte Sportiva d’Appello, rilevato che il reclamo è stato proposto ritualmente e nei termini previsti dal C.G.S., OSSERVA Preliminarmente giova evidenziare che le violazioni relative alle normative sul “Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età” (ossia c.d. “Fuori quota”) possono essere rilevate dal G.S. d’ufficio ai sensi dell’art. 66, lett. a) del C.G.S. in quanto si svolgono sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali e, pertanto, senza necessità di una rituale impugnazione da parte di un soggetto avente interesse. Nei fatti, risulta pacifico e non contestato che, nel corso della gara tra A.S. MONTEVECCHIA – A.C. PAGNANO, la reclamante impiegava in campo, dal primo minuto, numero nove calciatori nati tra il 01.01.2002 ed il 31.12.2003. Alla luce di quanto sopra, il Giudice di prime cure rilevava la violazione della norma di cui al C.U. n°68 del 05.05.2022 del C.R.L. che prevede infatti la possibilità, per la s.s. 2022/2023, di impiegare durante le gare della categoria Juniores Provinciali un massimo di sei calciatori nati dal 01 gennaio 2002 in poi. Ad integrazione della fonte normativa richiamata dal Giudice di prime cure, risulta dirimente per il caso in esame quanto contenuto nel C.U. n.6 del 04.08.2022 del C.R.L. ove, a pagina 18/6 – punto A/8, lett. b) viene chiaramente specificato: “Alle gare del Campionato Provinciale “Juniores – Under 19” possono partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 2004 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è consentito impiegare fino a un massimo di 6 calciatori “fuori quota”, nati dal 1° Gennaio 2002 in poi (indistintamente nati negli anni 2002 e 2003). L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni”. Dal tenore letterale della norma, potendo al campionato provinciale in esame partecipare i calciatori “nati dal 01 gennaio 2004 in poi…” risulta di tutta evidenza che i giocatori nati sia nel 2002 sia nel 2003 debbano essere considerati “Fuori quota”, come peraltro esplicitamente specificato nel paragrafo successivo della medesima disposizione. Pertanto le motivazioni della reclamante relative ad un’asserita difficoltà interpretativa del precetto sono manifestamente infondate. Per ultimo, dimostrata ed accertata la violazione della normativa sull’utilizzo dei “Fuori quota”, l’eccezione preliminare della reclamante relativa all’inosservanza dell’art. 49 comma 4 C.G.S. da parte della società Pagnano risulta superata e priva di pregio, in primis poiché la violazione sul “Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età” è rilevabile d’ufficio dal G.S. ex art. 66 lett. a) C.G.S. (come tra l’altro emerge nella pronuncia di primo grado nella parte in cui il G.S. argomenta: “visti gli atti ufficiali di gara…”), ed in secundis poiché A.S. Montevecchia, nel presente procedimento, non ha fornito alcun elemento di impugnazione nel merito atto a confutare l’accertata infrazione, confermando anzi di fatto la correttezza del trattamento sanzionatorio applicato dal Giudice di primo grado. In conclusione la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3 a carico della reclamante deve essere confermata. Tanto premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale RIGETTA il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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