C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 36 del 17/11/2022 – Delibera – Reclamo della società U.S. ALDINI S.S.A.R.L. – Campionato Giov. Reg. Èlite, Gir. A GARA del 23.10.2022 tra U.S. ALDINI – CENTRO SCHIAFFINO C.U. n. 32 del CRL datato 27.10.2022

Reclamo della società U.S. ALDINI S.S.A.R.L. – Campionato Giov. Reg. Èlite, Gir. A GARA del 23.10.2022 tra U.S. ALDINI – CENTRO SCHIAFFINO C.U. n. 32 del CRL datato 27.10.2022 La società U.S. ALDINI S.S.A.R.L. ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. di 1°Grado, che ha comminato la squalifica fino al 16.11.2022 a carico sia del sig. Valtolina Fabian Natale, quale allenatore della società reclamante, sia del sig. Autiero Vincenzo, quale massaggiatore della medesima compagine. Dal referto del direttore di gara emerge che il sig. Valtolina veniva espulso per recidività in proteste e, successivamente all’allontanamento dal campo, l’allenatore continuava a rivolgersi in modo irriguardoso nei confronti dell’arbitro, mentre per quanto riguarda il sig. Autiero, quest’ultimo veniva espulso per continue proteste e, andandosene dal terreno di gioco, insultava il direttore di gara. Nel proprio reclamo, la società U.S. ALDINI evidenzia anzitutto che il provvedimento disciplinare comminato del Giudice di prime cure risulta privo di motivazione ed inoltre riferisce che il direttore di gara, alla notifica dell’espulsione a carico del tecnico e del massaggiatore, non forniva loro alcuna spiegazione. La reclamante fornisce quindi una ricostruzione dei fatti occorsi ed in conclusione, ritenendo le sanzioni comminate comunque esagerate, chiede una revisione delle stesse. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rilevato che il reclamo è stato proposto ritualmente e nei termini previsti dal CGS, OSSERVA che ai sensi dell’art. 137 comma 3 lett. b) del CGS, il provvedimento disciplinare della squalifica fino ad un mese a carico di tecnici e massaggiatori non è impugnabile (ad eccezione della impugnazione da parte del Presidente federale). Dai documenti acquisiti emerge che i signori Valtolina Fabian Natale, quale tecnico, e Autiero Vincenzo, quale massaggiatore, in relazione alla gara disputata in data 23.10.2022, siano stati squalificati sino al 16.11.2022 con provvedimento pubblicato nel C.U. n. 32 del 27.10.2022. Risulta pertanto che le squalifiche comminate dal G.S. siano inferiori ad un mese, con conseguente inammissibilità del reclamo. Tanto premesso e osservato questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DICHIARA Il reclamo inammissibile ex art. 137 comma 3 lett. b) del C.G.S. e dispone l’addebito della relativa tassa.
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