C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 36 del 17/11/2022 – Delibera – Reclamo della società F.C. GARLASCO 1976 A.S.D. – Campionato 1^ categoria – Gir.I GARA del 30.10.2022 tra F.C. GARLASCO 1976 – A.S.D. VIGEVANO CALCIO C.U. n. 34 del CRL datato 03.11.2022

Reclamo della società F.C. GARLASCO 1976 A.S.D. – Campionato 1^ categoria – Gir.I GARA del 30.10.2022 tra F.C. GARLASCO 1976 – A.S.D. VIGEVANO CALCIO C.U. n. 34 del CRL datato 03.11.2022 La società F.C. GARLASCO 1976 ASD ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. di 1°Grado, che ha comminato a carico del calciatore Contiero Matteo la squalifica per tre gare effettive per atto di violenza nei confronti di un giocatore avversario. Nel proprio reclamo, la F.C. GARLASCO ritiene eccessiva la sanzione sostenendo che il proprio tesserato, dopo avere subito un fallo da tergo, tentava di divincolarsi dalla trattenuta dell’avversario il quale, nel frattempo, stava franando su di lui. La reclamante evidenzia quindi che non vi è stato alcun atto di violenza e che l’avversario, subito dopo il contatto, ha ripreso regolarmente il gioco non riportando danni. In conclusione, la reclamante chiede la riduzione del numero di giornate di squalifica. Tanto premesso, la Corte Sportiva d’Appello, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal C.G.S., OSSERVA Ai sensi dell’art 61 comma 1 del C.G.S., i rapporti degli ufficiali di gara e i relativi eventuali supplementi sono considerati fonte primaria e privilegiata di prova. Dal referto redatto dal direttore di gara emerge in modo chiaro e dettagliato che, al minuto 35° del secondo tempo, il calciatore Contiero Matteo, in reazione ad un fallo subito da un calciatore avversario, colpiva quest’ultimo con un pugno allargando il braccio e provocandogli lieve dolore. Il direttore di gara ha altresì chiarito e specificato che il sig. Contiero reagiva ad una trattenuta della maglia con la piena consapevolezza della posizione del giocatore avversario ed avendo modo di coordinarsi nel compiere il gesto violento. Il reclamo, limitandosi a descrivere una differente ricostruzione dei fatti, non riporta alcun elemento atto a confutare quanto rappresentato dal direttore di gara negli atti ufficiali. Per ultimo, considerato che ai sensi dell’art. 38 CGS la condotta violenta è punita nel minimo edittale con tre giornate di squalifica, risulta per il caso di specie che l’entità della sanzione sia stata correttamente quantificata dal G.S. Tanto premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale RIGETTA Il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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