C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 36 del 17/11/2022 – Delibera – Deferimento della Procura Federale Prot.841 datato 18.10.2022 nei confronti di: Sergio Gervasi, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società POL. D. TORRAZZO MALAGNINO DIGI2: della violazione degli articoli 4, comma 1, e 32 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dal punto 2.6 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 per la stagione sportiva 2021-2022, per avere lo stesso avuto contatti con genitori di calciatori tesserati per la società Pol. D. Pieve 010, nel periodo di maggio 2022, finalizzati al tesseramento degli stessi per la POL. D. TORRAZZO MALAGNINO DIGI2, nonché inoltre per avere lo stesso fatto svolgere un provino in data 17 maggio 2022 al Sig. Stefano BALDRICCHI, tesserato per la Pol. D.Pieve 010, in assenza del necessario “nulla osta” della società di appartenenza e senza accertare il tesseramento del calciatore per altra compagine; Maurizio Dossena, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società POL. D. TORRAZZO MALAGNINO DIGI2: della violazione degli articoli 4, comma 1, e 32 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dal punto 2.6 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 per la stagione sportiva 2021-2022, per avere consentito, e comunque non impedito, al Signor Sergio Gervasi di avere contatti con genitori di giovani calciatori tesserati per la società Pol.D.PIEVE 010, nel periodo di maggio 2022, finalizzati al tesseramento degli stessi per la POL. D. TORRAZZO MALAGNINO DIGI2, nonché per avere consentito, e comunque non impedito, allo stesso dirigente, di far svolgere un provino in data 17 maggio 2022, al Signor Stefano Baldricchi, calciatore tesserato per la Pol. D. PIEVE 010, in assenza del necessario “nulla osta” della società di appartenenza e senza accertare il tesseramento del calciatore per altra compagine; la società POL. D. TORRAZZO MALAGNINO DIGI2, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Maurizo Dossena e Sergio Gervasi, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Deferimento della Procura Federale Prot.841 datato 18.10.2022 nei confronti di:

Sergio Gervasi, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società POL. D. TORRAZZO MALAGNINO DIGI2: della violazione degli articoli 4, comma 1, e 32 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dal punto 2.6 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 per la stagione sportiva 2021-2022, per avere lo stesso avuto contatti con genitori di calciatori tesserati per la società Pol. D. Pieve 010, nel periodo di maggio 2022, finalizzati al tesseramento degli stessi per la POL. D. TORRAZZO MALAGNINO DIGI2, nonché inoltre per avere lo stesso fatto svolgere un provino in data 17 maggio 2022 al Sig. Stefano BALDRICCHI, tesserato per la Pol. D.Pieve 010, in assenza del necessario “nulla osta” della società di appartenenza e senza accertare il tesseramento del calciatore per altra compagine;

Maurizio Dossena, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società POL. D. TORRAZZO MALAGNINO DIGI2: della violazione degli articoli 4, comma 1, e 32 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dal punto 2.6 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 per la stagione sportiva 2021-2022, per avere consentito, e comunque non impedito, al Signor Sergio Gervasi di avere contatti con genitori di giovani calciatori tesserati per la società Pol.D.PIEVE 010, nel periodo di maggio 2022, finalizzati al tesseramento degli stessi per la POL. D. TORRAZZO MALAGNINO DIGI2, nonché per avere consentito, e comunque non impedito, allo stesso dirigente, di far svolgere un provino in data 17 maggio 2022, al Signor Stefano Baldricchi, calciatore tesserato per la Pol. D. PIEVE 010, in assenza del necessario “nulla osta” della società di appartenenza e senza accertare il tesseramento del calciatore per altra compagine;

la società POL. D. TORRAZZO MALAGNINO DIGI2, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Maurizo Dossena e Sergio Gervasi, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Il Tribunale Federale Territoriale, esperiti gli incombenti di rito:

PREMESSO CHE

  • alla riunione del 11.10.2022 per i soggetti deferiti sono comparsi per i soggetti deferiti il Signor Sergio Gervasi personalmente ed il Signor Maurizio Dossena personalmente, sia in proprio e sia in qualità di legale rappresentante della società deferita, la POL. D. TORRAZZO MALAGNINO DIGI2; per la Procura Federale è comparso l’Avv. Sergio Onesti.
  • Prima dell’apertura del dibattimento, le parti dichiarano di avere raggiunto un accordo in relazione all’applicazione della pena ed in particolare di concordare sulle seguenti sanzioni così determinate:
  1. per il Sig. Sergio Gervasi, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la POL. D. TORRAZZO MALAGNINO DIGI2: pena base 4 mesi di inibizione, ridotta di 1/3 per il rito, pena finale mesi 2, giorni 20 di inibizione;
  2. per il Signor Maurizio Dossena, all’epoca dei fatti presidente dotato di potere di rappresentanza della POL. D. TORRAZZO MALAGNINO DIGI2: pena base 2 mesi di inibizione, ridotta di 1/3 per il rito, pena finale: mesi 1 giorni 10;
  3.  per la POL. D. TORRAZZO MALAGNINO DIGI2 ammenda di € 525,00, ridotta 1/3 per il rito, pena finale: € 350,00.

OSSERVA

dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale e dalle risultanze delle indagini svolte, emerge la responsabilità dei deferiti, rispetto alle condotte ascritte e pertanto non è possibile emettere provvedimento di assoluzione.

Esaminato l’accordo raggiunto ai sensi dell’art. 23 CGS lo ritiene equo ed ammissibile e pertanto

APPLICA

 

per Sergio Gervasi mesi 2, giorni 20 di inibizione;

per Maurizio Dossena a mesi 1, giorni 10 di inibizione;

per la POL. D. TORRAZZO MALAGNINO DIGI2 € 350,00 di ammenda.

Manda alla segreteria del Tribunale di provvedere alla comunicazione del presente provvedimento alle parti.

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