F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 132/TFN – SD del 20 Febbraio 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 12576/827 pf 21-22/GC/PM/mg del 17 novembre 2022, depositato il 18 novembre 2022, nei confronti del sig. Francesco Montervino – Reg. Prot. 87/TFN-SD

 

Decisione/0132/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0087/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Antonella Arpini – Componente

Giammaria Camici – Componente

Leopoldo Di Bonito – Componente

Francesca Paola Rinaldi – Componente (Relatore)

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 9 febbraio 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 12576/827 pf 21-22/GC/PM/mg del 17 novembre 2022, depositato il 18 novembre 2022, nei confronti del sig. Francesco Montervino,

la seguente

DECISIONE

Con atto del 17 novembre 2022, depositato il 18 novembre 2022, Prot. 12576/827pf 21-22/GC/PM/mg, la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, tra gli altri, il sig. Montervino Francesco, all'epoca dei fatti tesserato come direttore sportivo della Società Taranto FC 1927 srl, per rispondere:

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’articolo 23, co.1, del Codice di Giustizia per aver leso l’onore, la reputazione e il decoro di due tesserati della Società Taranto FC 1927 srl ovvero il sig. V. G. e la sig.ra M. S., nonché, per l’effetto e più in generale, anche quelli propri della Società Taranto FC 1927 srl attraverso le seguenti dichiarazioni proferite davanti ad altri soggetti e tesserati (calciatori, staff tecnico e dirigenziale) della suddetta società: “ragazzi voi siete dei professionisti….non fatevi mai prendere in giro da questa gente….da questo delinquente e vecchio rincoglionito che è V. G. ...” (cfr. verbale audizione della sig.ra M. S.); “anche la segretaria non capisce un cazzo…va in giro a parlare male della gente e a ……….”(cfr. verbale audizione della sig.ra M. S.);

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’articolo 25 del Codice di Giustizia per aver adottato una condotta violenta nei confronti di un tifoso del Taranto, il sig. Di Lena Rodolfo, in occasione della partita Picerno - Taranto del 24.04.2022 (campionato di serie C).

La fase istruttoria

In data 18 maggio 2022, il sig. Salvatore Alfonso, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della Società Taranto FC 1927 srl, inoltrava un esposto alla Procura Federale con il quale denunciava la commissione, da parte del sig. Francesco Montervino, Direttore Sportivo della società nella stagione sportiva 2021-2022, di condotte antiregolamentari.

In particolare, il sig. Salvatore Alfonso, dopo aver premesso che a causa di divergenze e discussioni che avevano indotto la società ad esentare il sig. Montervino dalla partecipazione alla gara che si sarebbe tenuta a Picerno il giorno 24 aprile 2022, evidenziava che:

- il Montervino, in violazione alle disposizioni impartite, avrebbe comunque partecipato alla cena pre-gara del 23 aprile;

- nell’occasione, alla presenza dello staff tecnico, dei giocatori e dei dirigenti, avrebbe rivolto al sig. V. G. (procuratore della società) le seguenti parole offensive: sono stato sospeso dall’incarico tramite un messaggio inviato da un vecchio rincoglionito e delinquente che dice di essere esperto di carte federali, che invece non conosce. Questo vecchio non sa che io conosco il calcio e che io quindi sto qua. Il Montervino avrebbe continuato incitando i giocatori a essere professionisti e a non farsi prendere in giro da questo vecchio e da queste persone poco affidabili che lavorano nella società;

- sempre in occasione della cena, il Montervino si sarebbe avvicinato al tavolo dello staff tecnico ove vi erano i sigg.ri Giuseppe Giove, Giuseppe Laterza, Giuseppe Lentini, Francesco Rizzo e Giovanni Indiveri, e, continuando ad offendere il sig. V. G., avrebbe rivolto pesantissime e scurrili offese nei confronti della sig.ra M. S., ………….. della società, affermando che la stessa avrebbe intrattenuto rapporti con vari giocatori e dirigenti, tra cui in particolare con l’ex tesserato A. …….

- il giorno successivo, durante l’intervallo della gara Picerno-Taranto, il Montervino avrebbe aggredito il tifoso Rodolfo Di Lena, dandogli due schiaffi.

A seguito dell’esposto, la Procura, in data 14 giugno 2022, provvedeva ad iscrivere nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 827pf21-22, avente ad oggetto: “Gravi e reiterate condotte antiregolamentari tenute dal sig. Francesco Montervino, Direttore Sportivo della società FC Taranto Club 1927”.

In sede istruttoria, la Procura procedeva all’audizione di numerosi tesserati.

In primo luogo, veniva sentito il sig. Salvatore Alfonso, il quale nel confermare il contenuto dell’esposto, riferiva di non essere stato presente alla cena del 23 aprile e di aver saputo dell’accaduto dal sig. V. G. e dalla sig.ra M. S.

Gli stessi gli avrebbero anche riferito dell’episodio di aggressione a danno del tifoso Di Lena.

Veniva, poi, sentito il sig. V. G., il quale, dopo aver premesso anch’egli di non essere stato presente alla cena pre-gara del 23 aprile, riferiva di aver saputo dalla sig.ra M. S. delle offese proferite dal Montervino nei suoi confronti e nei confronti della medesima. In particolare, il sig. V. G. affermava di aver ricevuto una telefonata dalla sig.ra M. S. dopo la cena del 23 aprile, durante la quale la stessa, molto coinvolta emotivamente sino al pianto, gli aveva riportato le frasi offensive dette dal Montervino.

In ordine all’aggressione del tifoso, il V. G. riferiva di averla appresa direttamente dal sig. Di Lena (tifoso del Taranto da tempo), il quale gli avrebbe inviato una fotografia dalla quale si vedeva il medesimo Di Lena con una borsa del ghiaccio sulla guancia. A tal proposito, il sig. V. G.  esibiva alla Procura lo screenshot della conversazione WhatsApp intervenuta con il Di Lena, dalla quale risultava la suddetta fotografia.

La Procura sentiva, inoltre, la sig.ra M. S., la quale confermava che, durante la cena del 23 aprile, il Montervino avrebbe offeso sia il sig. V. G. sia ella stessa.

In particolare, per ciò che concerneva le offese nei suoi confronti, le stesse sarebbero state proferite allorquando il Montervino era nei pressi del tavolo dello staff tecnico.

Su espressa domanda della Procura, la sig.ra M. S. affermava di non aver replicato al Montervino e di essere rimasta indifferente sia durante la cena e sia il giorno seguente. Precisava, inoltre, che il giorno successivo aveva chiesto al Montervino, tramite il Team Manager, se fosse sua intenzione essere inserito in distinta durante la partita e che il Montervino avrebbe scelto di andare in tribuna. Venivano, ancora, sentiti il tecnico Giuseppe Laterza, il preparatore atletico Rizzo Francesco, l’allenatore in seconda Giuseppe Lentini, e i calciatori Vincent De Maria e Andrea Loliva.

Tutti riportavano la circostanza che durante la cena del 23 aprile il Montervino era adirato o nervoso, aveva tenuto un discorso importante, ma nessuno ricordava che aveva offeso qualcuno.

Venivano, infine, sentiti il sig. Rodolfo Di Lena ed il sig. Francesco Montervino.

Il primo confermava di aver ricevuto dal Montervino, durante l’intervallo della partita Picerno-Taranto, due schiaffi sul volto ed asseriva che in occasione dell’episodio era presente tale sig. Dino, autista del pullman della società Taranto.

Il Montervino, invece, durante l’audizione, negava sia la circostanza di aver proferito offese durante la cena del 23 aprile e sia l’aggressione lamentata dal sig. Di Lena.

Terminata l’attività di indagine, in data 26 ottobre 2022, la Procura notificava al sig. Francesco Montervino e alla Società Taranto FC 1927 srl l’avviso di conclusione delle indagini.

Con pec del 26 ottobre 2022, il sig. Montervino, tramite il proprio legale, chiedeva alla Procura copia degli atti di indagine, atti che gli venivano consegnati il giorno successivo.

In data 28 ottobre 2022, il sig. Montervino chiedeva alla Procura di essere sentito.

Con nota del 2 novembre 2022, il sig. Montervino dichiarava di rinunciare all’audizione.

La Procura Federale, pertanto, in data 18 novembre 2022, procedeva a deferire il sig. Francesco Montervino e la Società Taranto FC 1927 srl.

Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale, di conseguenza, fissava per la discussione l’udienza del 13 dicembre 2022.

La fase predibattimentale

In data 7 dicembre 2022, si costituiva il sig. Francesco Montervino, a mezzo dell’Avv. Luciano Ruggiero Malagnini, depositando una memoria difensiva.

Con detta memoria, in particolare, il deferito eccepiva, preliminarmente, l’inammissibilità e/o improcedibilità del deferimento per violazione dell’art. 124 CGS.

Per ciò che concerneva il merito, rilevava l’infondatezza delle accuse, non essendo sorrette da validi e plausibili elementi probatori. All’atto della costituzione il deferito allegava il ricorso depositato dalla Società Taranto FC 1927 srl innanzi al Collegio Arbitrale, relativo ai medesimi fatti oggetto del deferimento, e la memoria dallo stesso depositata, riferendo che la circostanza che a seguito delle difese svolte la Società Taranto Calcio aveva rinunciato al ricorso proposto dimostrava la temerarietà della lite e, dunque, la mancanza di qualsivoglia responsabilità per le condotte contestate.

In data 9 dicembre 2022, la Società Taranto FC 1927 srl chiedeva al Tribunale copia degli atti e, in data 10 dicembre 2022, si costituiva a mezzo dell’Avv. Cesare Di Cintio, depositando memoria difensiva.

Prima dell’apertura del dibattimento, la Procura Federale depositava la proposta di accordo, ex art. 127 CGS, raggiunta con la Società Taranto FC 1927 srl.

Il dibattimento

Udienza del 13 dicembre 2022

All’udienza del 13 dicembre 2022, svoltasi in videoconferenza, comparivano l’Avv. Cristiano Pasero, in rappresentanza della Procura Federale, l’Avv. Francesca Auci, in rappresentanza della Società Taranto FC 1927 srl e l’Avv. Luciano Ruggiero Malagnini, in rappresentanza del sig. Francesco Montervino.

Il Tribunale, preliminarmente, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all’art. 127 CGS, dichiarava l’efficacia dell’accordo raggiunto con la società, irrogando le sanzioni ivi contemplate.

Il procedimento, pertanto, proseguiva nei confronti del solo sig. Francesco Montervino.

A questo punto, da una parte, la Procura chiedeva irrogarsi la sanzione di mesi 9 (nove) di inibizione, dall’altra, l’Avv. Malagnini si riportava ai propri scritti chiedendo l’accoglimento delle conclusioni formulate.

All’esito dell’udienza, con ordinanza di pari data, il Tribunale, impregiudicata ogni valutazione in ordine alla eccezione preliminare sollevata dalla difesa del deferito, riteneva necessario disporre l’acquisizione della testimonianza dei sigg.ri Laterza Giuseppe, Lentini Giuseppe, Rizzo Francesco, Giove Giuseppe, nonché dell’autista del pullman in uso alla società Taranto nel giorno della gara Picerno – Taranto del 24 aprile 2022, affinché riferissero in ordine ai fatti oggetto del deferimento.

Mandava alla Procura Federale affinché acquisisse il nominativo e i recapiti del suddetto autista.

Il Tribunale rinviava, quindi, il procedimento, al solo fine dell’acquisizione delle testimonianze, all’udienza del 16 gennaio 2023. Prima dell’udienza, l’autista del pullman, sig. Cataldo D’Ignazio, soggetto non tesserato, comunicava la propria indisponibilità a partecipare all’udienza e riferiva di non aver alcuna conoscenza dei fatti causa.

Udienza del 16 gennaio 2023

All’udienza del 16 gennaio 2023, svoltasi in videoconferenza, venivano escussi i testi Laterza Giuseppe, Lentini Giuseppe, Rizzo Francesco, Giove Giuseppe.

Interrogati in ordine alle offese che il sig. Montervino avrebbe rivolto durante la cena del 23 aprile, i primi tre dichiaravano di non ricordare parole offensive. Il sig. Giuseppe Giove, invece, riferiva che il Montervino aveva rivolto parole ingiuriose a sfondo sessista nei confronti della sig.ra M. S. e parole offensive anche nei confronti del sig. V. G.

Quanto all’episodio dell’aggressione nei confronti del sig. Di Lena nessuno dei testi sapeva nulla.

Assunte le prove testimoniali, il Tribunale rinviava l’udienza al 9 febbraio 2023 per la discussione, autorizzando le parti a depositare memorie difensive nei termini di legge.

In data 1 febbraio 2023, l’Avv. Malagnini depositava ulteriore memoria difensiva con la quale ribadiva l’eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità del deferimento per violazione dell’art. 124 CGS, e evidenziava, anche alla luce delle testimonianze assunte dal Tribunale, la carenza di prova in ordine ai fatti oggetto di deferimento.

Udienza del 9 febbraio 2023

All’udienza del 9 febbraio 2023, svoltasi in videoconferenza, compariva l’Avv. Alessandro Avagliano, in rappresentanza della Procura Federale, e gli Avv.ti Luciano Ruggiero Malagnini e Claudia Renzulli, in rappresentanza del sig. Francesco Montervino.

L’Avv. Alessandro Avagliano, nel riportarsi all’atto di deferimento, chiedeva irrogarsi la sanzione della inibizione di mesi 9 (nove). L’Avv. Luciano Ruggiero Malagnini si riportava all’eccezione preliminare di improcedibilità del deferimento, precisando che anche il deferimento relativo alla violazione dell’art. 4 CGS, norma di chiusura, doveva essere riportato nell’ambito del procedimento speciale.

L’Avv. Claudia Renzulli, dal canto suo, evidenziava la mancanza di prove per sorreggere le accuse oggetto di deferimento.

La decisione

1. Con riferimento al primo capo di incolpazione, l’odierno deferito ha eccepito l’inammissibilità e/o improcedibilità del deferimento per violazione dell’art. 124 CGS.

In particolare, secondo il deferito, il deferimento sarebbe intervenuto ben oltre il termine di 30 giorni dalla conoscenza delle dichiarazioni lesive da parte della Procura Federale. Ciò comporterebbe la violazione dell’art. 124 CGS, e, di conseguenza, l’improcedibilità o inammissibilità del deferimento.

L’eccezione è fondata.

L’art. 124 CGS, intitolato Procedimenti speciali, stabilisce, per quanto qui interessa che: “1. Il provvedimento di deferimento o di archiviazione, relativo alle fattispecie di cui all’art. 23, deve intervenire entro trenta giorni dall’avvenuta conoscenza delle dichiarazioni da parte della Procura Federale.

2. …………”.

Il legislatore del Codice ha, dunque, previsto, con riferimento a determinate fattispecie quale quella oggetto del presente deferimento, un procedimento speciale, che si differenzia, pertanto, da quello ordinario, al fine, evidentemente, di garantirne uno svolgimento più rapido.

Una delle fattispecie contemplate dalla norma è, appunto, quella relativa ai deferimenti che scaturiscono dalla violazione dell’art. 23 CGS, che punisce i soggetti dell’ordinamento federale che abbiano pubblicamente espresso giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell’ambito del CONI, della FIGC, della UEFA o della FIFA.

In tali casi, il deferimento deve intervenire entro trenta giorni dall’avvenuta conoscenza delle dichiarazioni lesive da parte della Procura Federale.

Nel caso di specie, secondo la tesi accusatoria della Procura, il sig. Francesco Montervino, facendo riferimento a due tesserati della Società Taranto FC 1927 srl, ovvero al sig. V. G. e alla sig.ra M. S., avrebbe pronunciato le seguenti frasi: “ragazzi voi siete dei professionisti…non fatevi mai prendere in giro da questa gente...da questo delinquente e vecchio rincoglionito che è V. G. ...”. “anche la segretaria non capisce un cazzo…va in giro a parlare male della gente e a ……”.

Tali dichiarazioni possono certamente ritenersi lesive dell’onore, della reputazione e del decoro dei due tesserati della Società Taranto FC 1927 srl.

Non solo.

Poiché tali dichiarazioni sarebbero state pronunciate durante la cena pre-gara tenutasi il giorno 23 aprile e, pertanto, alla presenza di numerose persone, le stesse possono senza dubbio ritenersi pubbliche.

La natura pubblica delle dichiarazioni, la circostanza che le stesse siano state rivolte a soggetti tesserati e la loro lesività integrano i presupposti per ritenere sussistente, nel caso di specie, la violazione dell’art. 23 CGS.

Appurato che le condotte contestate rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 23 CGS, occorre verificare preliminarmente se la Procura ha rispettato i termini imposti dall’art. 124 CGS per i deferimenti scaturenti dalla violazione del suddetto art. 23 CGS.

Termini che, ai sensi dell’art. 44, comma 6, CGS, devono ritenersi perentori.

Come si è innanzi detto, l’indagine nasce dall’esposto presentato dal sig. Salvatore Alfonso, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della Società Taranto FC 1927 srl.

L’esposto, come risulta dagli atti, veniva inoltrato e consegnato, a mezzo pec, alla Procura Federale in data 18 maggio 2022.

La Procura Federale notificava al Montervino l’atto di deferimento il 18 novembre 2022.

È evidente, dunque, il mancato rispetto, da parte della Procura, del termine per la notifica dell’atto di deferimento, sancito dall’art. 124 per il procedimento in questione, di 30 giorni dalla conoscenza delle dichiarazioni lesive.

Di qui l’improcedibilità del deferimento relativo alla violazione dell’art. 23 CGS.

2. La Procura Federale, con il primo capo di incolpazione, ha deferito il sig. Francesco Montervino anche per la violazione dell’art. 4, comma 1, CGS, sia in via autonoma e sia in relazione a quanto previsto dall’articolo 23, comma 1, CGS.

Rispetto a tale contestazione, l’Avv. Malagnini, in sede di discussione, ha precisato che l’art. 4 CGS è una norma di chiusura e che deve considerarsi, nella fattispecie in esame, anch’essa inserita, al pari dell’art. 23 CGS, nel procedimento speciale ex art. 124 CGS.

Ragionare diversamente, secondo il deferito, significherebbe consentire l’aggiramento della disposizione relativa al suddetto procedimento speciale, laddove alla Procura basterebbe deferire un soggetto, reo di aver reso dichiarazioni lesive, solo contestando la violazione dell’art. 4, comma 1, CGS.

Tale tesi, in realtà, non tiene conto dei principi sanciti, con riferimento ai rapporti tra gli artt. 4, comma 1, e 23 CGS, dalla giurisprudenza della Corte Federale di Appello, che il Tribunale condivide pienamente prima ancora di aderirvi.

Secondo la Corte Federale, “l’ordinamento federale assegna alla reputazione dei propri tesserati un rilievo specifico tanto nei rapporti interni (il reciproco riconoscimento) quanto nei rapporti esterni (il credito sociale) (v. CFA, SS.UU. n. 10/2021-2022; n. 41/2021-2022). Pertanto, anche nel caso in cui sia da escludere la violazione dell’art. 23 del CGS (enfasi aggiunta), va comunque verificato se possa residuare una violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, che, lungi dal costituire una norma in bianco, non può essere ricostruito e applicato secondo i canoni propri del diritto penale e, in specie, di quelli di determinatezza e tassatività. Le connotazioni proprie del diritto sportivo e la libera adesione a esso dei soggetti che ne fanno parte consentono di aderire a una diversa prospettiva e di dare maggior rilievo a profili valoriali di cui la disposizione in questione si fa portatrice, introiettando nell’ordinamento sportivo positivo principi che debbono ispirare la stessa pratica sportiva e, inevitabilmente, i comportamenti posti in essere da tutti i soggetti che di quell’ordinamento fanno parte. Si spiega così la presenza di disposizioni, quale l’art. 4, comma 1, del CGS, caratterizzate dalla enunciazione di principi e da un certo grado di flessibilità, tale da consentire al giudice di spaziare ampiamente secondo le esigenze del caso concreto e da rendere possibili decisioni che, secondo l’evidenza del caso singolo, completino e integrino la fattispecie sanzionatoria anche attraverso valutazioni e concezioni di comune esperienza.

L’art. 4, comma 1, costituisce quindi una disposizione di chiusura di carattere generale la cui applicazione non è esclusa necessariamente dalla presenza della disposizione speciale del citato art. 23 del CGS, ove di quest’ultima non venga riconosciuta l’applicabilità (enfasi aggiunta) ma sussistano i presupposti per riconoscere comunque la violazione del dovere di lealtà, correttezza e probità” (CFA Decisione n. 0023 del 7 settembre 2022).

Quindi, il riconoscimento della sussistenza degli elementi atti a far ritenere sussistente la violazione dell’art. 23 esclude l’ipotesi anche astratta di verificare la sussistenza della violazione dell’art. 4, avendo quest’ultimo natura residuale (giurisprudenza endo ed esofederale pacifica).

Ed una volta accertato, come nel caso di specie, che la violazione dell’art. 23, pur ritenuta sussistente, non può essere sanzionata per omesso rispetto del relativo procedimento codicistico, non ci si può evidentemente rifugiare nella sussidiarietà dell’art. 4 in quanto ciò comporterebbe una palese violazione dell’art. 124 CGS.

Conseguentemente, i comportamenti addebitati al deferito con il primo capo di incolpazione e sussunti come violazione dell’art. 4 CGS non possono essere scrutinati a tal fine, per la semplice ma determinante ragione che quei comportamenti sono stati riconosciuti sussumibili nella violazione dell’artt. 23 CGS, norma specifica rispetto all’ art. 4, norma residuale.

3. Con il secondo capo di incolpazione il sig. Montervino è stato deferito per la violazione dell’art. 4, comma 1, CGS sia in via autonoma e sia in relazione a quanto previsto dall’art. 25 CGS, per aver adottato una condotta violenta nei confronti di un tifoso del Taranto, il sig. Di Lena Rodolfo, in occasione della partita Picerno - Taranto del 24.04.2022.

In particolare, il Montervino, durante l’intervallo della gara, avrebbe schiaffeggiato il tifoso del Taranto Rodolfo Di Lena.

Agli atti di causa, tuttavia, non vi sono elementi, oltre alla dichiarazione del sig. Di Lena e ad una fotografia nella quale lo stesso appare con una borsa del ghiaccio sul viso, che possono far ritenere provata, con ragionevole certezza, l’aggressione subita dal Di Lena.

La stessa Procura Federale, del resto, nella propria relazione, ha concluso nel seguente modo: “si precisa che lo stesso Di Lena, in ordine alla circostanza, non è stato in grado di fornire utili testimonianze che possano sostenere la propria tesi accusatoria nei confronti del Montervino ad eccezione di una foto effettuata da uno smartphone che lo ritrae da solo ed intento ad applicare del ghiaccio sul volto”.

Del resto, il sig. Di Lena ha dalla sua solo la sua parola, peraltro non corroborata da una denuncia alla A.G., contrastata da quella del deferito.

Con conseguente carenza di indizi gravi, precisi e concordanti.

Il sig. Francesco Montervino va, dunque, prosciolto in ordine al deferimento relativo al secondo capo di incolpazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dichiara il deferimento in parte improcedibile e, per il residuo, proscioglie il sig. Francesco Montervino.

Così deciso nella Camera di consiglio del 9 febbraio 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                         IL PRESIDENTE

Francesca Paola Rinaldi                                                    Carlo Sica

 

Depositato in data 20 febbraio 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

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