C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 37 del 24/11/2022 – Delibera – Reclamo della società ASD OLTREPO’ FBC – Camp. Under 15 provinciali di Pavia – Gir. B GARA del 22.10.2022 tra Frigirola 1952 – Oltrepò FBC C.U. n. 18 della Delegazione Provinciale di Pavia datato 27.10.2022

Reclamo della società ASD OLTREPO’ FBC – Camp. Under 15 provinciali di Pavia – Gir. B GARA del 22.10.2022 tra Frigirola 1952 – Oltrepò FBC C.U. n. 18 della Delegazione Provinciale di Pavia datato 27.10.2022 La società ASD OLTREPO’ FBC ha proposto reclamo avverso la decisione richiamata in epigrafe con cui il G.S., rilevata sugli atti ufficiali di gara la partecipazione all’incontro in questione del calciatore URSINO Juri, nato il 03.07.2007, ha riscontrato la violazione della normativa prevista sull’impiego dei calciatori per la categoria Under 15 provinciale, così come pubblicata sul C.U. n. 1 SGS dell’1.7.2022 – Stagione Sportiva 2022-2023 (pag. 14), ove ammette l’utilizzo di calciatori nati negli anni 2008 e 2009, e ha di conseguenza disposto nei confronti di OLTREPO’ FBC (i) la punizione sportiva della perdita della gara ex art. 10 C.G.S.; (ii) l’ammenda pari ad € 40,00; (iii) l’inibizione sino al 7.11.2022 del sig. Ferrari Antonio, Dirigente accompagnatore ufficiale della società. Avverso tale decisione, la reclamante eccepisce che l’inserimento del calciatore URSINO Juri nella distinta di gara sarebbe dovuto a un mero errore di omonimia, in quanto lo stesso sarebbe stato indicato per sbaglio nella compilazione dei documenti ufficiali al posto di un altro tesserato, URSINO Gioele, nato il 7.06.2008, il quale – regolarmente tesserato e a disposizione della società – sarebbe stato il calciatore effettivamente sceso in campo nelle file della OLTREPO’ FBC in quella partita. A suffragio di tale argomento, la ricorrente produce distinta di un’altra partita del campionato U-16 provinciale, delegazione di Pavia, disputata sempre il 22.10.2022, ore 15:30, tra le squadre OLTREPO’ FBC e MIRABELLO 1957, alla quale URSINO Juri (classe 2007) avrebbe effettivamente e regolarmente partecipato, come attestato dagli atti ufficiali di quella gara. Posto che le due partite si sono svolte pressoché in contemporanea (la gara qui in rilievo, infatti, è iniziata alle ore 15:00 dello stesso giorno, 22 ottobre 2022), la reclamante osserva che non è possibile assumere che URSINO Juri fosse in campo anche nella partita tra Frigirola 1952 e Oltrepò FBC e di conseguenza verrebbe meno la ragione della sanzione ex art. 10 C.G.S. La reclamante richiede anche l’acquisizione di due fotografie, che attesterebbero la presenza di URSINO Gioele alla partita qui oggetto di reclamo. In conclusione, la reclamante richiede la cancellazione della sanzione sportiva della perdita della gara e l’omologazione del risultato di fine gara acquisito sul campo (Frigirola 1952 – Oltrepò FBC 0-3), nulla osservando invece sulle altre sanzioni comminate. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato depositato ritualmente enei termini di cui al CGS OSSERVA Il reclamo qui in esame attiene alla corretta identificazione del calciatore sceso in campo per la società OLTREPO’ FBC nella partita del campionato U15 provinciali, girone B, delegazione provinciale di Pavia, disputata in data 22.10.2022 tra Frigirola 1952 – Oltrepò FBC Per quanto riguarda le fotografie prodotte, le stesse non sono acquisibili in quanto pacificamente estranee alle ipotesi tassative previste dall’art. 61 C.G.S. All’opposto, è indubbia l’utilizzabilità nel caso di specie dei due referti prodotti dalla ricorrente, rispetto ai quali, stante l’incompatibilità materiale tra quanto in essi riportato, diviene non agilmente applicabile al caso di specie il disposto dell’art. 61, co. 1, C.G.S. in punto di valore privilegiato di prova attribuito alle informazioni riportate all’interno del referto stesso. A fronte di tale eccezionale situazione di incertezza, viene invece in rilievo il disposto dell’art. 10, co. 8, C.G.S, secondo cui “non si applica la sanzione della perdita della gara, fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari a carico della società, se l’identità del calciatore, in relazione all’art. 71 delle NOIF, è accertata in sede di giudizio ancorché i documenti presentati all’arbitro per l’identificazione prima della gara siano insufficienti”. Per tali motivi, visti l’esigenza di accertare l’identità del calciatore sceso in campo nell’incontro qui in esame e il principio di prova fornito dalla ricorrente, questa Corte ritiene di disporre la trasmissione degli atti alla Procura Federale ai sensi dell’art. 50, co. 3 C.G.S. (e art. 61, co. 1, seconda parte, C.G.S.) affinché proceda ad accertare, con i mezzi consentiti dall’ordinamento sportivo e nel più breve tempo possibile, l’identità del calciatore che ha effettivamente preso parte all’incontro in questione. Questa Corte si riserva nel frattempo la decisione sul reclamo, che sarà assunta all’esito degli accertamenti espletati, previa nuova fissazione di udienza ai sensi dell’art. 77 C.G.S. nel contraddittorio tra le parti, le quali avranno – ovviamente – piena facoltà di acquisire gli atti delle indagini e interloquire sul punto. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale dispone la trasmissione dell’intero fascicolo alla Procura Federale ai sensi dell’art. 50, co. 3, C.G.S. affinché proceda ad accertare l’identità del calciatore che ha preso parte all’incontro Frigirola 1952 – Oltrepò FBC, disputato in data 22 ottobre 2022, ore 15:00, subentrato al 33’ del 2° t. regolamentare, con divisa n. 19. Si riserva la decisione sul reclamo proposto all’esito degli accertamenti disposti.
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