C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 37 del 24/11/2022 – Delibera – gara del 12/11/2022 SANCOLOMBANO – ESPERIA CALCIO

gara del 12/11/2022 SANCOLOMBANO - ESPERIA CALCIO

Con deliberazione pubblicata sul C.U. nº36 del 17.11.2022 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto, a seguito di preannuncio di ricorso da parte della soc. San colombano.

Dato atto che la soc. Sancolombano con nota a mezzo pec in data 13.11.2022 ore 15.43 ha preannunciato ricorso e che con nota a mezzo mail pec in data 15.11.2022ore 17.23 ha depositato il ricorso in ordine alla gara: Sancolombano - Esperia Calcio inviando il tutto per conoscenza alla controparte.

Dato atto che con nota pec il data 18.11.2022 la segreteria del S.G.S.ha provveduto a comunicare alle società la data fissata per la pronuncia.

Il ricorso da parte della soc. Sancolombano verte sulla irregolarità della gara dovuta ad errata adozione di un provvedimento disciplinare da parte del direttore di gara; infatti, sostiene la ricorrente al 28º del 1º tempo il portiere interviene nella propria area di rigore per cercare di intercettare il pallone, nello slancio entra in contatto con un calciatore avversario; l'arbitro interrompe il gioco assegna un calcio di rigore alla squadra ospite ed espelle il portiere. A nulla sono servite le relative proteste per tale decisione risulta errata.

La controparte precisa che non hanno mai tentato di persuadere il direttore di gara a recidere dalla decisione presa, tuttavia non inviaprove riguardo al fatto in discussione limitandosi alla descrizione del comportamento dei propri dirigenti e degli avversari.

Dal referto di gara, sentito l'arbitro e visto il relativo supplementoal rapporto si evince che il direttore di gara riconosce di avere commesso un errore di natura tecnica in quanto a seguito all'assegnazione del calcio di rigore perchè il portiere in area di rigore commetteva un'infrazione nei confronti di un avversario al quale negava una evidente opportunità di segnare una rete provvedeva all'espulsione del portiere anziché, come previsto nel caso di specie dalla regola 12 ( DOGSO) alla ammonizione.

Inoltre col proprio supplemento il direttore di gara evidenzia che durante l'intervallo il dirigente Signor Panizzari Marco della società Sancolombano teneva nei suoi confronti un comportamento ripetutamente oppressivo tanto da "… portarmi a piangere per lo stress accumulato obbligandomi così a firmare un foglio sul quale c'era scritto di ammettere la mia svista..." ed ammettere quindi l'errore commesso.

Pertanto si ritiene che dal 28º del 1º tempo la gara si è svolta il modo irregolare.

Visto l'art 10 del C.G.S.

PQM

DELIBERA

-Di disporre la ripetizione della gara;

-Di sanzionare la soc. Sancolombano con l'ammenda di euro 100,00 per avere propri dirigenti sottoposto il direttore di gara a pressioni ripetute.

Di squalificare il dirigente Panizzari Marco fino al 25-1-2023 per il suo comportamento oppressivo nei confronti dell'arbitro.

-Di accreditare la tassa ricorso alla società Sancolombano, se versata.

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