C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 37 del 24/11/2022 – Delibera – gara del 13/11/2022 PRO SESTO 1913 S.R.L. – REAL MEDA CF

gara del 13/11/2022 PRO SESTO 1913 S.R.L. - REAL MEDA CF

Dato atto che la società Real Meda con nota a mezzo mail pec in data 14.11.2022 ore 21.31 ha preannunciato ricorso e con nota a mezzo mail pec in data 15.11.2022 ore 22.14 ha inviato le motivazioni del ricorso in ordine della gara in oggetto; inviando nel contesto le motivazioni alla controparte.

Dato atto che con nota mail pec la segreteria del S.G.S. ha provveduto a comunicare alle società la data fissata per la pronuncia.

Nel reclamo la società Real Meda evidenzia la non regolarità della gara in quanto la società Pro Sesto durante la gara ha utilizzato una calciatrice "Fuori quota" e specificatamente al 17º del 2º tempo la calciatrice nº20 Bresci Marianna (21.01.2005) entrava a sostituire la calciatrice nº 7.

Sostiene infatti che come da C.U. nº19 del 25.07.2022 e successiva integrazione C.U. 53 del 16.09.2022." La possibilità di utilizzo di due calciatrici " fuori quota" è riservata alle squadre femminili delle società neopromosse di Lega Pro Maschile e alle società Dilettanti non partecipanti, con la prima squadra, al campionato di Serie A Femminile per la stagione 2022.2023". Pertanto poiché la società Pro Sesto non rientra nelle condizioni di cui sopra, si rileva che la calciatrice Bresci Marianna non aveva titolo a partecipare alla gara.

La controparte oltre a ribadire quanto previsto dai C.U. nº19 e nº 53 , indica il C.U nº 34 del C.R.L. S.G.S. del 3 .11.2022 come approvazione ed adesione al disposto del CU 53 e quindi approva l'utilizzo per la categoria Under 17 Femminile di due calciatrici fuoriquota (2005).

Infatti il C.U. S.G.S. nº 19 del 25.07.2022 risulta non prevedere per le categorie Under 17 e Under 15 l'utilizzo durante la gara di due calciatrici fuori quota (art.2 punto 2).

Successivamente il C.U. nº 53 S.G.S. del 16.09.2022 ad integrazione ( dell'art.2 punto 2) concedeva limitatamente alla fase regionale deroga, al regolamento della competizione Under 17 Femminile e Under 15 Femminile consentendo l'utilizzo durante la gara di due fuori quota e specificatamente due calciatrici Under 17 nate nel 2005 e due calciatrici Under 15 nate nel 2007. Infatti dispone: " INTEGRAZIONE REGOLAMENTO Ad integrazione di quanto riportato all'articolo 2 punto 2 del regolamento della competizione (CU Nº 19 del 25/07/2022) si specifica quanto di seguito indicato: Tenuto conto dello sviluppo dell'attività femminile giovanile in continua evoluzione, e per continuare a dare supporto ai Club che hanno avviato progetti dedicati all'attività femminile giovanile da breve tempo, è lasciata facoltà ai Comitati organizzatori di applicarenella SOLA FASE REGIONALE la possibilità di utilizzare nº2 Fuori quotanate nel 2005 con le seguenti modalità:

La possibilità di utilizzo di calciatrici "fuori quota" è riservata alle Squadre femminili delle Società neopromosse di Lega Pro Maschile (propria) e alle Società Dilettanti NON partecipanti, conla prima squadra, al campionato di Serie A Femminile nella stagione 2022/2023.

Le Società che disputano il Campionato in accordo e per conto di Società Professionistiche di Serie A , di Serie B, o di Lega Pro sono equiparate alla Società Professionistica con cui hanno l'accordo.

Pertanto, non potranno usufruire di fuori quota. Resta inteso che nelle fasi interregionali e fase nazionale non è ammesso l'utilizzo di"fuori quota" ".

Fa presente che la propria prima squadra dilettanti femminile partecipa al campionato nazionale di serie C e non a quello di sere A pertanto chiede la conferma del risultato conseguito sul campo.

Infatti così come riportato sul C.U. nº34 del 3.11.2022 il CR lombardia recependo la modifica regolamentare la cui applicazione ovviamente è da sottoporre alla osservanza delle condizioni precisate dal citato CU nº 53, al punto 3.3.1 dispone: "A seguito della pubblicazione del c.u. n. 19 del 25/07/2022 del SGS, nel quale non erano previste 2 Calciatrici fuori quota annata 2005 , il CR Lombardiasi è fatto promotore di chiedere una deroga al SGS per detto inserimento.

Successivamente il SGS con la pubblicazione del c.u. n. 53 del 16/09/2022 provvedeva all'integrazione del regolamento per l'utilizzo di n. 2 fuori quota nate nel 2005 lasciando la facoltà ai Comitati organizzatori di applicare nella SOLA FASE REGIONALE la suddetta modifica.

Si ribadisce che il CR Lombardia ha aderito alla suddetta integrazione del regolamento.

Pertanto si evidenzia che la società Pro Sesto pur non essendo società neopromossa in LN Pro maschile e non partecipando al campionato di serie A femminile bensì al campionato dilettanti di serie C, aveva i requisiti per potere utilizzare la calciatrice Bresci Marianna come fuori quota.

Pertanto la gara si è svolta in modo regolare.

 

 

 

 

Visto l'art.10 del C.G.S.

P.Q.S.

DELIBERA

a-di omologare il risultato della gara come conseguito: Pro Sesto - Real Meda 2-2

b-di addebitare la tassa ricorso se non versata

 

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