C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 38 del 01/12/2022 – Delibera – Reclamo della società A.S.D. NIGUARDA CALCIO – Camp. Juniores Prov. Under 19 – Gir. C GARA del 12.11.2022 – A.S.D. POLISPORTIVA OR.PA.S. – A.S.D. NIGUARDA CALCIO C.U. n. 17 della – Delegazione Provinciale di Milano – datato 17.11.2022

Reclamo della società A.S.D. NIGUARDA CALCIO – Camp. Juniores Prov. Under 19 - Gir. C GARA del 12.11.2022 – A.S.D. POLISPORTIVA OR.PA.S. – A.S.D. NIGUARDA CALCIO C.U. n. 17 della – Delegazione Provinciale di Milano – datato 17.11.2022 La società A.S.D. NIGUARDA CALCIO, con comunicazione inoltrata lo stesso giorno del Comunicato Ufficiale n. 17 del 17.11.2022, ha preannunciato reclamo avverso la decisione del G.S. di 1°Grado presso la Delegazione Provinciale di Milano che ha omologato il risultato della gara di cui in epigrafe con il risultato di 5 reti a 0 in favore della A.S.D. POLISPORTIVA OR.PA.S Sostenendo che l’Arbitro sarebbe incorso in errore tecnico per avere, in tesi, comunicato al termine della gara che questa sarebbe terminata con il risultato di 3 a 0 “a tavolino”, nonché adducendo che il Direttore di Gara avrebbe sospeso la partita anzitempo senza che ne ricorressero gli estremi, chiede quindi la ripetizione della gara. Preliminarmente, occorre vagliare la scrutinabilità del preannuncio di reclamo -così testualmente qualificato- senza che questo sia seguito dal reclamo previsto dall’art. 76 commi 3 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva. Ritiene questo Tribunale Federale Territoriale che nel caso specifico in esame l’omissione del reclamo che faccia seguito al preventivo preavviso non implichi per ciò solo una inammissibilità del gravame e consenta quindi di esaminarne appieno il merito. Infatti, se da una parte l’art. 2 comma 5 dei Principi di Giustizia Sportiva prevede che i vizi formali dell’atto, laddove non comportino violazione dei principi generali, non ne compromettono la validità, il successivo comma 6 del medesimo articolo richiama l’applicazione dei principi e delle norme del Codice di Procedura Civile. Tra queste ultime deve quindi, nel caso in esame, trovare applicazione il disposto di cui all’art. 156 comma 3 c.p.c., secondo cui la nullità non può essere dichiarata quando l’atto ha raggiunto lo scopo per il quale è destinato. Orbene, calandosi nel caso concreto, il preavviso di reclamo proposto dalla Società Niguarda Calcio contiene di per sé tutte le argomentazioni e le doglianze che avrebbero potuto formare oggetto di un successivo formale reclamo, assumendone quindi ad ogni effetto piena e corrispondente valenza. Cionondimeno, il reclamo è infondato. Dal referto arbitrale, che si rammenta essere fonte primaria e privilegiata di prova (art. 61 comma 1 CGS), non risulta affatto, in primis, che l’Arbitro abbia decretato la sospensione anticipata della gara evincendosi anzi, da quell’unico atto ufficiale rilevante, che l’espulsione dell’ultimo calciatore appartenente alla compagine reclamante sia avvenuta in conseguenza di una condotta posta in essere in concomitanza con il segnale sonoro di fine della competizione. Nessuna rilevanza, in disparte al difetto di qualsiasi prova in argomento, assume la circostanza addotta circa dichiarazioni che l’Arbitro possa avere rilasciato in ordine all’assegnazione del risultato “a tavolino”, che ovviamente non sarebbe comunque decisione di competenza del Direttore di Gara; né maggior rilievo può assumere quanto sia stato rapportato nel c.d. “rapportino” sottoscritto dall’Arbitro e scambiato tra le società al termine dell’incontro, che, com’è noto, ha solo carattere e valenza informativi senza in alcun modo assurgere ad atto ufficiale. In conclusione, il prospettato “errore tecnico” che la Società reclamante attribuisce al Direttore di Gara è insussistente, con la conseguenza che il reclamo proposto deve essere rigettato. Visto quanto precede, pertanto, la decisione del G.S. deve essere integralmente confermata. Tanto premesso e ritenuto questa Corte Sportiva di Appello Territoriale RIGETTA il ricorso e dispone l’addebito della relativa tassa se versata.
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