C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 38 del 01/12/2022 – Delibera – Reclamo della società A.C. VERGIATESE SSDRL – Camp. Juniores Regionali B – Gir. A GARA del 1.10.2022 – A.C. VERGIATESE SSDRL – F.C. CUASSESE 1965 C.U. n. 35 del CRL – datato 10.11.2022

Reclamo della società A.C. VERGIATESE SSDRL – Camp. Juniores Regionali B – Gir. A GARA del 1.10.2022 – A.C. VERGIATESE SSDRL – F.C. CUASSESE 1965 C.U. n. 35 del CRL – datato 10.11.2022 La società A.C. VERGIATESE SSDRL ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di 1°Grado presso il Comitato Regionale Lombardia che ha rigettato il ricorso che la stessa reclamante aveva proposto avverso l’omologazione del risultato della gara in epigrafe, deducendo che la compagine avversaria, F.C. Cuassese, avesse schierato un numero di calciatori “fuori quota” eccedente il massimo consentito. Il Giudice Sportivo aveva rigettato il ricorso in esito ad accertamenti effettuati dalla Procura Federale che avevano concluso per l’insussistenza dell’infrazione che la reclamante addebita alla squadra avversaria. Il ricorso portato alla cognizione di questa Corte Sportiva d’Appello, preannunziato con preavviso di reclamo del 11.11.2022, è stato presentato mediante inoltro di PEC in data 16.11.2022 alle ore 18,19. Resiste la F.C. Cuassese 1965 con memoria scritta inoltrata in data 19.11.2022. Tanto premesso, la Corte Sportiva d’Appello, OSSERVA L’art. 76 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C. esige che il reclamo sia inoltrato nel termine di cinque giorni decorrente dalla pubblicazione sul Comunicato Ufficiale della decisione che si intende impugnare. In disparte alla considerazione che il reclamo non apporta alcun elemento utile a contrastare l’esito degli accertamenti della Procura Federale su cui si è basata la decisione impugnata, ciò che deve essere preliminarmente rilevato è che il ricorso proposto dalla A.C. Vergiatese SSDRL in data 16.11.2022 avverso una decisione pubblicata in data 10.11.2022 è certamente tardivo. In ragione di quanto sopra, il reclamo deve essere dichiarato inammissibile. Tanto premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DICHIARA inammissibile il reclamo ex art. 76 comma 3 C.G.S. e dispone l’addebito della relativa tassa se versata.
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