C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 38 del 01/12/2022 – Delibera – gara del 20/11/2022 ARCA – CENTRO SCHUSTER
gara del 20/11/2022 ARCA - CENTRO SCHUSTER Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 37 del 24.11.2022 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto aseguito di preannuncio di reclamo da parte della Società Arca.
Dato atto che con nota pec in data 23-11-2022 ore 12,44la segreteria del GS ha provveduto ai sensi dell'articolo 67 del CGS a comunicare alle società la data fissata per la pronuncia;
Con il reclamo, regolarmente presentato, la citata società sostiene che la società Centro Schuster ha violato la normativa riguardante il limite di partecipazione (alla gara) di calciatori in relazione all'età essendo rimasta, a seguito delle sostituzioni dal 40 del 2º tempo con solamente due calciatori anziché i tre previsti; pertanto chiede a carico della società citata l'applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara.
Dagli atti ufficiali di gara risulta che la società Centro Schuster ha dato inizio alla gara con i calciatori "giovani" nº 1 D'Ambrosio Alessio nato il 25-11-2003; nº 4 Gerosa Emanuele Alessandro nato il 18-2-2003; nº 9 Quinto Leonardo Romeo nato il 21-1-2002; nº 10 Bertoli Mattia Oscar nato il 13-7-2002 e nº 11 Arisi Andrea nato il 11-4-2001.
A seguito delle sostituzioni, come riportate sul rapporto di gara, tra le altre risulta che al 3º del 2º tempo ha sostituito il calciatore ;nº 4 Gerosa Emanuele Alessandro nato il 18-2-2003 col nº 14 Pavan Alberto nato il 10-6-1995; (da questo momento aveva sul terreno di gioco quattro calciatori "giovani" ); al 12º minuto del 2º tempo ha sostituito il calciatore nº 9 Quinto Leonardo Romeo nato il 21-1-2002 col nº 20 Garcea Matteo nato il 31-5-2000 (da questo momento aveva sul terreno di gioco ancora quattro calciatori "giovani" ); al 25º minuto del 2º tempo ha sostituito il calciatore nº 10 Bertoli Mattia Oscar nato il 13-7-2002 col nº18 Pugliese Andrea nato il 28-12-1993 (da questo momento aveva sul terreno di gioco tre calciatori "giovani" ); ed infine al 40º minuto del 2º tempo ha sostituito il calciatore nº 11 Arisi Andrea nato il 11-4-2001 col nº15 Sanna Matteo nato il 15-8-1999 (da questo momento avrebbe avuto sul terreno di gioco solamente due calciatori "giovani" ).Quindi effettivamente dal 1º al 40 del 2º tempo la società Centro Schuster avrebbe violato la vigente normativa in quanto in tale periodo sarebbe rimasta con due calciatori " giovani " anziché con i tre previsti.
La società Centro Schuster ha inviato controdeduzioni con pec in data 22-11-2022 le quali contesta il fatto che al 25º minuto del 2º tempo avrebbe sostituito il calciatore nº 10 Bertoli Mattia Oscar nato il 13-7-2002 col nº18 Pugliese Andrea nato il 28-12-93 ma comunica di averlo sostituito col calciatore nº 16 Lamperti Giovanni nato il 20-9-2001; quindi nonostante la successiva sostituzione del 40º minutoaveva comunque sul terreno di giuoco i tre calciatori " giovani " comedisposto dalla vigente normativa. Chiede pertanto il rigetto del ricorso.
La società Centro Schuster ha inviato ulteriori controdeduzioni in data 27-11-2022 ore 11,16 con le quali conferma quanto sostenuto col le precedenti controdeduzioni e documentazione fotografica ed in alle ore 14,13 invia altra comunicazione contenente link al fine di verificare le immagini della gara Il direttore di gara sentito in proposito e mediante supplemento al rapporto comunicato con mail in data 23-11-2022 ore 18,52 dichiara di aver "… sbagliato ad inserire il numero del giocatore subentrato al 25º del 2t. Nella fattispecie la sostituzione corretta è 10 / 16 e non10 / 18.".
Si ricorda che ai sensi dell'articolo 61 comma 6 che dispone "6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano anche alle gare della Lega Pro, della LND e del Settore per l'attività giovanile e scolastica, limitatamente ai fatti di condotta violenta o concernenti l'uso di espressione blasfema; la segnalazione, oltre che dal Procuratore federale, può essere effettuata anche, se designato, dal commissario di campo.".
L'errore, indicato nel ricorso dalla società Centro Schuster, in ordine alla errata segnalazione riguardo la sostituzione di un proprio calciatore evidentemente non è stato fatto notare al direttore di gara da parte del proprio dirigente (neppure dal dirigente della ricorrente) che peraltro ha sottoscritto per presa visione il foglio notizie consegnatogli a fine gara dall'arbitro, con ciò lasciando spazio ad un ricorso che ben poteva essere evitato solo che da parte di tutti si fosse posta in essere una normale diligenza negli adempimenti di fine gara (compilazione del foglio notizie compreso).
Quindi sarà il caso di evidenziare ancora una volta che i fatti che avvengono sul terreno di gioco sono evidentemente osservati e ben conosciuti dai dirigenti di entrambe le società.
Pertanto oltre all'attenzione che deve porre in essere il direttore di gara nella compilazione degli atti di gara, agli stessi dirigenti tocca il compito, a fine gara, di verificare e segnalare all'arbitro (per dovere di lealtà e correttezza) l'eventuale diversità od errore di trascrizione sul foglio di fine gara (seppure tale foglio non è parte integrante e sostanziale del rapporto di gara) delle notizie riguardo i provvedimenti assunti (quali ammonizioni, espulsioni e segnalazioni disciplinari varie) e riguardo le sostituzioni avvenute sia per la propria sia per l'altra società.
L'attenta e puntuale attuazione di tale incombenza di fine gara da parte di arbitro e dirigenti potrà evitare così di dar luogo ad inutili, se non addirittura a ricorsi temerari sanzionabili disciplinarmente per violazione dei principi di lealtà e correttezza di cui all'art 4 comma del CGS.
Il ricorso va quindi rigettato.
PQM
DELIBERA
a) di omologare il risultato della gara come conseguito sul capo: Arca- Centro Schuster 1 - 2.
b) di addebitare alla ricorrente la tassa reclamo se non versata.