C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 39 del 09/12/2022 – Delibera – Reclamo della società A.S.D. VARANO BORGHI. – Camp. Seconda Categoria, Gir. Z GARA del 06.11.2022 tra A.S.D. VARANO BORGHI – JERAGHESE 1953 C.U. n. 19 della Delegazione Provinciale di Varese – datato 17.11.2022

Reclamo della società A.S.D. VARANO BORGHI. – Camp. Seconda Categoria, Gir. Z GARA del 06.11.2022 tra A.S.D. VARANO BORGHI – JERAGHESE 1953 C.U. n. 19 della Delegazione Provinciale di Varese – datato 17.11.2022 La società A.S.D. VARANO BORGHI ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. di 1°Grado che ha disposto la ripetizione della gara tra A.S.D. Varano Borghi – Jeraghese a causa di un errore tecnico commesso dal direttore di gara nel corso del medesimo incontro, disputato in data 06.11.2022. In particolare risulta che l’arbitro abbia annullato un gol segnato dalla Jeraghese su calcio di punizione ma tuttavia, in sede di supplemento di rapporto, lo stesso Direttore di gara ha ammesso il proprio errore ritenendo pienamente regolare la segnatura annullata. Nel proprio reclamo, la società A.S.D. VARANO BORGHI sostiene che la decisione del G.S. si basa esclusivamente sul supplemento di rapporto redatto dal Direttore di Gara successivamente al rapporto ufficiale e, a causa sia del lasso di tempo trascorso, sia di un video circolante in rete che mostrerebbe il presunto errore tecnico dell’arbitro (video prodotto dalla Società USD JERAGHESE 1953 in sede di ricorso in primo grado), il direttore di gara potrebbe essere stato influenzato da informazioni esterne e comunque estranee alla sola memoria del fatto. In conclusione, la reclamante chiede di riformare la decisione del G.S. con conseguente omologazione del risultato acquisito sul campo, ovvero A.S.D. VARANO BORGHI - USD JERAGHESE 1 – 0. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rilevato che il reclamo è stato proposto ritualmente e nei termini previsti dal CGS, OSSERVA Si rammenta anzitutto che il supplemento di rapporto deve considerarsi fonte primaria e privilegiata di prova ai sensi dell’art. 61 comma 1 del CGS. Dagli atti ufficiali risulta pacifico che il direttore di gara, nel proprio supplemento di rapporto, specifica con chiarezza che al minuto 40° del primo tempo assegnava un calcio di punizione a favore della società Jeraghese e, dopo il fischio di ripresa del gioco, la stessa Jeraghese batteva la punizione realizzando una rete. L’arbitro conclude l’analitica descrizione dei fatti evidenziando di avere erroneamente annullato la rete e disposto la ripetizione del calcio di punizione a causa delle proteste dei giocatori del Varano Borghi che reclamavano di non avere sentito nessun fischio arbitrale. Risulta pertanto che il direttore di gara abbia riconosciuto un proprio errore tecnico e, in considerazione della specifica, chiara e minuziosa descrizione dei fatti come operata all’interno del supplemento del rapporto, non sussistono elementi atti a smentire o contraddire la versione dell’arbitro che, in sintesi, ha ammesso sinceramente di avere annullato erroneamente una rete pienamente valida in danno alla società Jeraghese. Va inoltre aggiunto che l’errore tecnico riconosciuto ed ammesso dal direttore di gara ha, di fatto, alterato significativamente il risultato finale dell’incontro poiché quest’ultimo si concludeva con la vittoria del Varano Borghi per 1 rete a 0. Ricorrono pertanto gli estremi per ordinare la ripetizione della gara ai sensi dell’art. 10 comma 5 del C.G.S., come correttamente disposto dal G.S., la cui decisione deve quindi essere integralmente confermata. Tanto premesso e osservato, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale, RIGETTA Il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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