C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 40 del 15/12/2022 – Delibera – Reclamo della società ASD GSO CASTELLO CITTA’ DI CANTU’ – Camp. Under 15 Regionali – Gir. B GARA del 20.11.2022 tra ARCELLASCO CITTA’ DI ERBA – CASTELLO CITTA’ DI CANTU’ C.U. n. 37 del CRL datato 24.11.2022
Reclamo della società ASD GSO CASTELLO CITTA’ DI CANTU’ – Camp. Under 15 Regionali – Gir. B
GARA del 20.11.2022 tra ARCELLASCO CITTA’ DI ERBA – CASTELLO CITTA’ DI CANTU’
C.U. n. 37 del CRL datato 24.11.2022
La società ASD GSO CASTELLO CITTA’ DI CANTU’ ha proposto reclamo avverso la decisione richiamata in epigrafe, con la quale il G.S. di 1°Grado ha comminato la squalifica fino al 04.01.2023 nei confronti del tesserato Stefano Terzo (allenatore squadra U-15 Regionali), per comportamento irriguardoso e gravemente minaccioso, nonché per utilizzo di linguaggio blasfemo, tenuto dal medesimo al termine dell’incontro nei confronti dell’Ufficiale di gara.
Per i medesimi fatti, il G.S. ha altresì inflitto l’ammenda di € 60,00 alla società.
Nel ricorso, la reclamante afferma che l’arbitro sarebbe incappato in un errore nell’identificazione del soggetto che avrebbe osservato i comportamenti descritti nel referto, poiché l’allenatore Stefano Terzo in quel frangente si sarebbe trovato in altro punto del campo insieme ai propri giocatori, e lì sarebbe rimasto fino a quando l’arbitro è rientrato negli spogliatoi.
A suffragio di tale argomento, la società produce alcuni reperti fotografici che comproverebbero quanto affermato.
Ad avviso della ricorrente, pertanto i fatti riportati nel referto sarebbero quindi ascrivibili esclusivamente a dirigenti e tesserati della squadra avversaria (Arcellasco), anch’essa peraltro destinataria di ammenda di pari ammontare.
Per questi motivi, la reclamante chiede la revoca della sanzione inflitta dal G.S.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto ritualmente e nei termini previsti dal CGS,
OSSERVA
Preliminarmente, non sono acquisibili – e sarebbero peraltro irrilevanti – i reperti fotografici esibiti dalla reclamante, in quanto trattasi di reclamo riferito a sanzione estranea alle ipotesi contemplate dall’art. 61, co. 2 e 6 C.G.S.
Ciò premesso, ai sensi dell’art. 61, co. 1, C.G.S. “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”.
Nel caso di specie, il reclamo attiene esclusivamente all’identificazione del tesserato Stefano Terzo quale autore delle gravi condotte riportate puntualmente negli atti di gara (e sostanzialmente incontestate).
A tal riguardo, su richiesta di questa Corte l’Ufficiale di gara ha fornito un supplemento di rapporto all’interno del quale, pur confermando la sostanza dei fatti rappresentati nel referto, ha riconosciuto di non poter affermare con certezza che sia stato effettivamente l’allenatore Stefano Terzo la persona ad aver osservato i comportamenti sopra descritti.
Allo stesso tempo, l’Ufficiale di gara ha però confermato che tra i soggetti coinvolti nello scontro occorso all’esito della gara, durante il quale sono stati tenuti i comportamenti aggressivi, minacciosi e blasfemi nei confronti dell’Arbitro, vi era sicuramente anche almeno un tesserato appartenente alla reclamante CITTA’ DI CANTU’.
Da quanto sopra consegue che, stante l’assenza di prove certe circa l’identità del tesserato che ha posto in essere i comportamenti in questione, la sanzione comminata nei confronti dell’allenatore Stefano Terzo deve essere annullata.
Al contempo, va invece confermata la sanzione dell’ammenda, atteso il certo coinvolgimento di tesserati della ricorrente nelle condotte in esame.
Tutto ciò premesso e considerato, la Corte Sportiva d’Appello Territoriale
ACCOGLIE
il reclamo e per l’effetto annulla la squalifica comminata nei confronti del tesserato Stefano Terzo. Conferma nel resto.
Si dispone la restituzione della relativa tassa, se versata.
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