C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 40 del 15/12/2022 – Delibera – Reclamo della società U.S. CASSINA RIZZARDI – Camp. Giovanissimi Prov. U14 AUT – Gir. B GARA del 19.11.2022 – U.S.. CASSINA RIZZARDI – U.S. ITALA C.U. n. 20 della Delegazione Provinciale di Como datato 24.11.2022

Reclamo della società U.S. CASSINA RIZZARDI – Camp. Giovanissimi Prov. U14 AUT – Gir. B GARA del 19.11.2022 – U.S.. CASSINA RIZZARDI – U.S. ITALA C.U. n. 20 della Delegazione Provinciale di Como datato 24.11.2022 La società U.S. CASSINA RIZZARDI ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lombardia Delegazione Provinciale di Como avverso la sanzione dell’ammenda di euro 40,00 (quaranta/00) per comportamento offensivo, così come riportato nel rapporto di gara, mantenuto da propri sostenitori nei confronti di calciatori appartenenti alla squadra avversaria. Pur evidenziando la stessa ricorrente che la sanzione inflitta non risulta passibile di ricorso a questa Corte Sportiva d’Appello in ragione di quanto dispone l’art. 137 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva, si duole la reclamante della motivazione resa pubblica nel Comunicato Ufficiale, negando che propri sostenitori si siano resi responsabili delle condotte che hanno determinato l’irrogazione della sanzione. Tanto premesso, la Corte Sportiva d’Appello, OSSERVA L’art. 76 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C. esige che il reclamo sia inoltrato nel termine di cinque giorni decorrente dalla pubblicazione sul Comunicato Ufficiale della decisione che si intende impugnare. In disparte alla considerazione che, come la stessa ricorrente riconosce, la sanzione irrogata non è soggetta a reclamo ex art. 137 comma 3 C.G.S.., ciò che deve essere preliminarmente rilevato è che il ricorso proposto dalla U.S. CASSINA RIZZARDI in data 30.11.2022 avverso una decisione pubblicata in data 24.11.2022 è certamente tardivo. In ragione di quanto sopra, il reclamo deve essere dichiarato inammissibile. Tanto premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DICHIARA inammissibile il reclamo ex art. 76 comma 3 C.G.S. e dispone l’addebito della relativa tassa se non versata.
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