C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 43 del 22/12/2022 – Delibera – Reclamo della società ASD REAL MEDA – Camp. Under 17 Regionale Femminile – Gir. B GARA del 13.11.2022 tra PRO SESTO 1913 S.r.l. – REAL MEDA CF C.U. n. 37 del CRL datato 24.11.2022

Reclamo della società ASD REAL MEDA – Camp. Under 17 Regionale Femminile – Gir. B GARA del 13.11.2022 tra PRO SESTO 1913 S.r.l. – REAL MEDA CF C.U. n. 37 del CRL datato 24.11.2022 La società ASD REAL MEDA ha impugnato la decisione richiamata in epigrafe con cui il G.S.di 1°Grado aveva respinto il reclamo proposto prima dell’omologazione della predetta gara con cui l’odierna reclamante aveva lamentato la violazione delle norme riguardanti i limiti di partecipazione alla gara di giocatrici “fuori quota”, avendo schierato nel corso della gara una calciatrice nata nell’anno 2005. Il reclamo verteva sostanzialmente sull’interpretazione della norma di cui al CU n. 53 del SGS del 16.09.2022 secondo cui “la possibilità di utilizzo di calciatrici “fuori quota” è riservata alle Squadre femminili delle Società neopromosse di Lega Pro Maschile (propria) e alle Società Dilettanti NON partecipanti, con la prima squadra, al campionato di Serie A Femminile nella stagione 2022/2023”. Ad avviso della reclamante, la Pro Sesto 1913 S.r.l. è una società che, sebbene abbia una squadra femminile che disputa il Campionato di Serie C, deve comunque essere considerata come professionistica. La reclamante sostiene che le prime squadre, maschile e femminile, sono articolazioni della medesima società, tanto che presentano il medesimo numero di matricola, come risulta dall’Annuario della Stagione Sportiva 2022/2023 e dal CU n. 6 del 04/08/2022 del Dipartimento di Calcio Femminile. La reclamante sosteneva dunque che la calciatrice (nello specifico sig.ra Bresci Marianna subentrata, come da referto, al minuto 35 del secondo tempo) non avesse titolo per prendere parte alla gara ed insisteva dunque sulle conclusioni già rassegnate in sede di reclamo al GS. Con memoria depositata tempestivamente, la Pro sesto S.r.l. eccepiva che la società Real Meda non avesse depositato – o quanto meno che non le avesse inoltrato – il preannuncio di reclamo che avrebbe dovuto precedere l’impugnazione dinanzi a questa Corte della decisione reclamata, si riportava a quanto argomentato in sede di primo grado di giudizio relativamente all’interpretazione della predetta norma e chiedeva la conferma della decisione del Giudice Sportivo. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato depositato ritualmente e nei termini di cui al CGS OSSERVA Preliminarmente, appare opportuno ribadire l’orientamento di questa Corte per ciò che concerne l’ammissibilità del reclamo in assenza del preannuncio di cui all’art. 76 del CGS. Questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi sulla tematica. Sul punto si precisa che, in aderenza a quanto statuito dalla Corte Sportiva d’Appello Nazionale, sezione III, con decisione n. 0090/2019 Reg. Dec., funzione tipica del preannuncio di reclamo è quella di sospendere l’omologazione del risultato dell’incontro, consentendo poi alla parte ricorrente, se lo ritiene, di inviare reclamo con proprie motivazioni entro 5 giorni dalla pubblicazione della decisione che si vuole impugnare, con obbligo tassativo di trasmetterle contestualmente alla controparte per consentirle eventuali controdeduzioni. In questo senso anche il provvedimento della Corte di Giustizia Federale in C.U. 20 marzo 2013, n. 211/CGF, dove si pone in risalto che sia la norma di riferimento (nel caso di specie l’art. 76 comma 2 CGS) che l’intero CGS non prevedono alcuna preclusione e o sanzione, in ordine all’ammissibilità del reclamo (qualora questo, ovviamente, sia proposto nei termini), in caso di omessa comunicazione all’altra parte del preannuncio di reclamo in caso di omessa proposizione. Espone la Corte di Giustizia Federale: «non può revocarsi in dubbio che l’unico atto concretamente capace di compromettere la posizione della controparte e di esigere che su di esso questa appronti le proprie difese, è quella della proposizione del motivato reclamo, l’unico su cui il Giudice ha l’obbligo di provvedere. Lo stesso non può dirsi del preannuncio di reclamo sia perché non è affatto certo che ad esso segua poi nel tempo l’effettiva proposizione del reclamo sia perché è privo di effetti anche potenzialmente lesivi dell’altra parte (come è dimostrato dal fatto che l’unico effetto che comporta il preannuncio di reclamo è l’obbligatoria sospensione dell’omologazione del risultato della gara senza pregiudizio della futura decisione) sia, infine, perché, non essendo accompagnato dall’illustrazione dei motivi non consentirebbe in ogni caso all’altra parte di articolare alcuna difesa”. Posta l’ammissibilità del reclamo ed assodato che il CR Lombardia, con CU n. 34 del 03.11.2022 ha recepito il disposto della norma di cui al CU n. 53 del SGS del 16.09.2022, questa Corte ritiene che il disposto “la possibilità di utilizzo di calciatrici “fuori quota” è riservata alle Squadre femminili delle Società neopromosse di Lega Pro Maschile (propria) e alle Società Dilettanti NON partecipanti, con la prima squadra, al campionato di Serie A Femminile nella stagione 2022/2023” debba essere interpretato nei termini che seguono. Nella norma assume rilievo centrale il termine “Società”, con riferimento sia alle compagini professionistiche che a quelle dilettantistiche. Preliminarmente dunque, è opportuno operare un discrimine tra le due categorie, evidenziando che le Società Professionistiche sono quelle che disputano i campionati organizzati dalla Lega Serie A, Lega Serie B e Lega Pro. Dal 1 luglio 2022, sono considerate come professioniste anche le calciatrici che disputano il Campionato di Serie A Femminile e conseguentemente dovranno essere considerate come professionistiche – ed a tal fine devono essere costituite nelle forme di cui all’art. 10 della L. 91 del 23 marzo 1981 - anche le società che partecipano a detto Campionato. In via residuale, tutte le società che partecipano a Campionati differenti devono essere considerate come dilettantistiche. Non sussiste dubbio alcuno circa la qualificazione giuridica delle calciatrici della Pro Sesto – sia quelle della prima squadra femminile, sia quelle che partecipano ai campionati giovanili - come atlete dilettanti, considerata la loro partecipazione al Campionato di Serie C Femminile. Tuttavia, la norma di cui al CU n. 53 del SGS del 16.09.2022 fa riferimento alle Società e non alle Squadre che ne sono articolazione. L’utilizzo del termine Società da parte del Legislatore federale, dunque, impone l’interpretazione letterale della norma ed in considerazione di ciò, le squadre che possono utilizzare calciatrici fuori quota sono quelle professionistiche ma neopromosse e quelle dilettantistiche. La Pro Sesto 1913 S.r.l. – prima Società Sportiva Dilettantistica Pro Sesto, trasformata in società di capitali a seguito della promozione in Serie C al termine della stagione sportiva 2019/20 – partecipa a Campionati professionistici dalla stagione 2020-21 e pertanto non può essere considerata come società neopromossa in Lega Pro. Senza dubbio alcuno, considerata la partecipazione ai campionati organizzati dalla Lega Pro, la Pro Sesto 1913 S.r.l. deve essere considerata come società professionistica e altrettanto indubbiamente e conseguentemente non può essere considerata come società dilettantistica. La Pro Sesto femminile, come da evidenze documentali in atti, non è una società autonoma ma è semplicemente una squadra iscritta al campionato femminile di Serie C per il tramite dell’affiliata Pro Sesto 1913 S.r.l., società professionistica non neopromossa. Posto quanto sopra, la società Pro Sesto 1913 S.r.l. non soddisfa nessuno dei due requisiti previsti dalla norma di cui al CU n. 53 del SGS del 16.09.2022, non essendo né una società neopromossa in Lega Pro, né una società dilettante. Pertanto, l’atleta Bresci Marianna non aveva titolo per partecipare alla gara, non rientrando nella deroga di cui al summenzionato Comunicato Ufficiale e pertanto deve essere applicato alla fattispecie l’art. 10, comma 6, lett. a) del CGS. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale Accoglie il reclamo e dispone la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 in favore della reclamante; Dispone la restituzione della relativa tassa se versata.
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