C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 43 del 22/12/2022 – Delibera – Reclamo della società Pol. Pozzolengo – Camp. Seconda categoria – Gir. F GARA del 27.11.2022 tra Gottolengo – Pozzolengo C.U. n. 21 della Delegazione Provinciale di Brescia datato 01.12.2022

Reclamo della società Pol. Pozzolengo – Camp. Seconda categoria – Gir. F GARA del 27.11.2022 tra Gottolengo – Pozzolengo C.U. n. 21 della Delegazione Provinciale di Brescia datato 01.12.2022 La società Pol. Gottolengo ha impugnato la decisione richiamata in epigrafe con cui il G.S. 1°Grado aveva disposto la squalifica per 4 giornate del calciatore Casotto Jacopo, per aver compiuto un grave atto di violenza nei confronti di un avversario. Nel proprio reclamo, la società evidenziava che il calciatore Casotto e il calciatore Gualdi Alessandro del Gottolengo (anch’egli squalificato per 4 giornate) si erano reciprocamente spintonati ed avevano avuto un diverbio, ma che nessuno avesse compiuto atti violenti. Chiedeva dunque la riduzione della squalifica del proprio tesserato Casotto Jacopo. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato depositato ritualmente e nei termini di cui al CGS OSSERVA Preliminarmente, occorre definire il concetto di condotta violenta di cui all’art. 38 del CGS. Secondo costante orientamento della Giurisprudenza federale la condotta violenta consiste in un comportamento connotato da “intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica […] che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri” (CSA, Sez. III, 10 giugno 2021, n. 221 e richiami ivi; 2 marzo 2021, n. 103; 30 ottobre 2019, n. 49). Nella fattispecie, dall’integrazione al referto inviata in data 11.12.2022 dal Direttore di gara emerge che il sig. Casotto ha senz’altro impiegato una foga eccessiva nell’intervento compiuto ai danni dell’avversario, avendolo trattenuto per il collo con veemenza tale da cagionarne la caduta. Tuttavia, tale comportamento non ha procurato all’avversario alcun danno, tanto che il sig. Gualdi ha addirittura avuto l’energia per reagire alla condotta gravemente fallosa del giocatore della reclamante. senza manifestare l’intento, nonostante la reazione, di porne in pericolo l’integrità fisica. Conseguentemente, la condotta posta in essere dal calciatore Casotto appare piuttosto riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 39, considerata la sproporzionata veemenza della condotta fallosa. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale Accoglie il reclamo e riduce la squalifica del calciatore Casotto Jacopo a 2 giornate di gara; Dispone la restituzione della relativa tassa se versata.
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