C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 43 del 22/12/2022 – Delibera – Reclamo della società U.S. PIERINO GHEZZI – Camp. Juniores Provinciale U19 – Gir. B GARA del 20.11.2022 tra Fonas – u.s. Pierino Ghezzi C.U. n. 19 della Delegazione Provinciale di Monza datato 24.11.2022

Reclamo della società U.S. PIERINO GHEZZI – Camp. Juniores Provinciale U19 – Gir. B GARA del 20.11.2022 tra Fonas – u.s. Pierino Ghezzi C.U. n. 19 della Delegazione Provinciale di Monza datato 24.11.2022 La società U.S. PIERINO GHEZZI ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. di 1°Grado con cui veniva comminata la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 3-0 per entrambe le squadre coinvolte, come conseguenza di una rissa scatenatasi al minuto 42 del secondo tempo, tra i calciatori della società reclamante e la Fonas, e che di fatto non consentiva la prosecuzione della partita. Nel proprio reclamo, la società U.S. Pierino Ghezzi sostiene la sproporzionalità della decisione di imporre il risultato di 3-0 a tavolino ad entrambe le squadre coinvolte e chiede la ripetizione della gara. La U.S. Pierino Ghezzi chiedeva, altresì, di prendere visione del referto arbitrale che le veniva inviato in data 29.11.2022. La Corte Sportiva di Appello Territoriale osserva che il reclamo è stato proposto a mezzo posta certificata inviata unicamente a questa Corte in data 26.11.2022. La reclamante, quindi, non ha provveduto alla trasmissione del reclamo alla controparte Fonas. L’art. 76, comma 3, CGS impone, infatti, che il reclamo sia depositato, a mezzo pec, presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello Territoriale e trasmesso ad opera della reclamante alla controparte entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. Tanto premesso e ritenuto questa Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara INAMMISSIBILE Il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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