C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 43 del 22/12/2022 – Delibera – gara del 10/12/2022 SPORTING FRANCIACORTA ARL – REAL CALEPINA F.C. SSDAR
gara del 10/12/2022 SPORTING FRANCIACORTA ARL - REAL CALEPINA F.C. SSDAR
Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 40 del 15.12.2022 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto aseguito di preannuncio di ricorso da parte della Società Real Calepina.
Con il ricorso, regolarmente presentato, la citata società sostiene che la società avversaria ha violato la normativa vigente perché alla gara in oggetto ha fatto partecipare il calciatore Turra Filippo, natoil 14-8-2006, in posizione irregolare in quanto squalificato.
Infatti tale calciatore essendo stato ammonito nella gara Breno - Sporting Franciacorta del 8-5-22 risulta squalificato per recidività in ammonizione (5^) per una gara come da Cu nº 71 del 12-5-22 del CRL e tale sanzione doveva essere scontata nella successiva stagione agonistica ai sensi dell'articolo 21 del CGS.
Dagli atti ufficiali di gara risulta che effettivamente la società Sporting Franciacorta ha utilizzato il calciatore citato nella gara inoggetto che vi ha preso parte col nº 8.
Inoltre alla data della gara in oggetto la sanzione non risulta scontata pertanto il calciatore non aveva titolo a partecipare alla gara.
La società Sporting Franciacorta non ha fatto pervenire deduzioni.
Visti gli artt.10 e 21 del CHS del CGS.
DELIBERA
In accoglimento del ricorso come sopra proposto:
a) di comminare alla società Sporting Franciacorta la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3;
b) di comminare alla società Sporting Franciacorta l'ammenda di Euro 50,00 così determinata dalla categoria di appartenenza;
c) di squalificare il calciatore Turra Filippo della società Sporting Sporting Franciacorta per una ulteriore gara;
d) di inibire per mesi uno vale a dire fino al 15/2/2022 il dirigente accompagnatore sig. Bariselli Marco della società Sporting Franciacorta;
e) si dispone inoltre l'accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.