C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 44 del 05/01/2023 – Delibera – Reclamo della società U.S.O UNITED A.S.D. – Camp. Giovanissimi Under 15 – BS – Gir. B GARA del 3.12.2022 – U.S.D. ORATORIO LURAGO MELLA – U.S.O. UNITED A.S.D. C.U. n. 22 della Delegazione Provinciale di Brescia – datato 7.12.2022

Reclamo della società U.S.O UNITED A.S.D. – Camp. Giovanissimi Under 15 – BS – Gir. B GARA del 3.12.2022 – U.S.D. ORATORIO LURAGO MELLA – U.S.O. UNITED A.S.D. C.U. n. 22 della Delegazione Provinciale di Brescia – datato 7.12.2022 La società U.S.O. UNITED A.S.D. ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. di 1°Grado presso la Delegazione Provinciale di Brescia che ha comminato la sanzione della squalifica sino al 3.4.2023 al proprio allenatore Sig. Franzoni Ennio per avere “preso per la giacchetta l’Arbitro”. Nel proprio reclamo la Società fornisce una versione dei fatti solo parzialmente differente da quella rappresentata dall’Arbitro nel proprio rapporto di gara, adducendo che il proprio tesserato, di cui si sottolinea che fosse riportato in distinta come Dirigente e come Assistente dell’Arbitro invece che Allenatore, avrebbe veementemente protestato con l’Arbitro, toccandogli “con la mano il braccio” ed esprimendo apprezzamenti sulla divisa vestita dal Direttore di Gara. Chiede quindi la riduzione della squalifica inflitta, giudicandola eccessiva nella durata in rapporto alla condotta riconosciuta. Esaminati gli atti, il reclamo e le sue conclusioni, questa Corte OSSERVA Dal referto arbitrale, che si rammenta essere fonte primaria e privilegiata di prova (art. 61 comma 1 CGS), emerge in modo chiaro ed inconfutabile la condotta mantenuta dal Sig. Franzoni (la cui qualifica di Assistente dell’Arbitro in luogo di Allenatore come riportato nella delibera del G.S. è irrilevante; ed anzi potrebbe persino rendere più grave la condotta, siccome mantenuta da una persona che con il Direttore di Gara è chiamato a collaborare). Il contatto, certamente non violento, ma allo stesso tempo non involontario, tra la mano del tesserato ed il corpo dell’Arbitro si è senz’altro concretizzato, come peraltro riconosciuto nel testo stesso del reclamo. In considerazione di quanto sopra, considerato che nelle proteste, anche le più ingiustificate, viscerali e smodate, verso gli Ufficiali di Gara occorre in qualsiasi modo prevenire qualunque forma di contatto fisico con la persona degli stessi -e ciò atteso il labile confine tra il semplice contatto e ciò che può facilmente sfociare in un’aggressione-, questa Corte ritiene che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo non sia meritevole di riduzione nel senso auspicato dalla reclamante. Conclusivamente, il reclamo non può trovare accoglimento. Visto quanto precede, pertanto, la decisione del G.S. deve essere integralmente confermata. Tanto premesso e ritenuto questa Corte Sportiva di Appello Territoriale RIGETTA il ricorso e dispone l’addebito della relativa tassa se non versata.
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