C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 46 del 19/01/2023 – Delibera – Reclamo società A.S.D. VARESE LAVENO C5 – Coppa Italia Calcio a 5 serie C1 GARA del 08.12.2022 tra A.S.D. GS San Fermo – A.S.D. Varese-Laveno C5 C.U. n. 40 del C.R.L. datato 15.12.2022

Reclamo società A.S.D. VARESE LAVENO C5 – Coppa Italia Calcio a 5 serie C1 GARA del 08.12.2022 tra A.S.D. GS San Fermo – A.S.D. Varese-Laveno C5 C.U. n. 40 del C.R.L. datato 15.12.2022 La società A.S.D. VARESE-LAVENO C5 ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di 1°Grado presso il Comitato Regionale Lombardia che ha comminato al giocatore, Cimmino Luis Carlos,, la sanzione della squalifica fino al 31 gennaio 2023 in quanto, il medesimo, dopo essere stato espulso al minuto 18 del 2° tempo di gara, si recava in tribuna da dove rivolgeva frasi irriguardose verso la terna arbitrale e col suo comportamento provocava diverbi tra le tifoserie che sfociavano in una rissa per la quale si è reso necessario sospendere temporaneamente la gara. La Società A.S.D. VARESE-LAVENO C5 espone che il calciatore Cimmino, dopo la squalifica per doppia ammonizione, si posizionava sulla tribuna riservata alla reclamate e ai suoi tifosi. Dopo la realizzazione del gol del 4-5, a sette secondi dal temine della gara, da parte del San Fermo, si avvicinavano alcuni sostenitori di quest’ultima con fare minaccioso, con l’apparente intento di creare disordini. Il Cimmino si sarebbe unicamente prodigato – unitamente ad alcuni dirigenti della reclamante – per evitare che le due tifoserie entrassero in contatto, spendendosi per fare ritornare la calma sugli spalti. La reclamante chiede quindi la riformulazione della squalifica sulla base della sola condotta di gioco del Cimmino e che la squalifica medesima possa essere scontata nel corso della fase nazionale della Coppa Italia di Serie C1. La Corte Sportiva d’Appello, fissata udienza per il 12.01.2023, ritualmente notificata, osserva quanto segue. Il Comunicato Ufficiale n. 19/A della FIGC del 20 luglio 2022 ha disposto l’abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le gare delle fasi regionali di Coppa Italia, Coppa Regione e Coppa Provincia organizzate dai comitati regionali della Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2022/2023. Il predetto C.U. è stato successivamente allegato al C.U. n. 30 della LND e al C.U. n. 4 del CRL del 21.07.2022. Per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva d’Appello territoriale, i termini vengono così abbreviati: il termine per presentare il preannuncio di reclamo viene fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione; il reclamo dev’essere invece presentato entro le ore 24:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione, ovvero del giorno successivo al ricevimento della copia della documentazione, se richiesta. Nel caso di specie, il C.U. in cui è stata pubblicata la decisione adottata dal G.S. nei confronti del giocatore Cimmino è datato 15.12.2022, il preannuncio di reclamo non è mai pervenuto alla segreteria di questa Corte, mentre il reclamo è pervenuto il giorno 20.12.2022 alle ore 23:57. Dal momento che il preannuncio di reclamo non conteneva alcuna richiesta di trasmissione di documentazione relativa alla gara in epigrafe, il termine ultimo per la trasmissione del ricorso deve individuarsi nelle ore 24:00 del giorno successivo alla pubblicazione del C.U. n. 40 del 15.12.2022, ossia le ore 24:00 del 16.12.2022. Alla luce di quanto esposto, ciò che deve essere preliminarmente rilevato è che il ricorso proposto dalla A.S.D. VARESE –LAVENO C5, essendo stato trasmesso ampiamente oltre la scadenza del termine, è certamente tardivo. Tanto premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DICHIARA inammissibile il reclamo ex art. 76 comma 3 C.G.S., per inosservanza dei termini procedurali così come previsti dal C.U. n. 19/A della FIGC del 20.07.2022, e dispone l’addebito della relativa tassa se non versata.
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