C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 46 del 19/01/2023 – Delibera – gara del 11/12/2022 BOVISIO MASCIAGO – CALCIO MENAGGIO 1920

gara del 11/12/2022 BOVISIO MASCIAGO - CALCIO MENAGGIO 1920 Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 40 del 15-12-2022 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di ricorso da parte della Società Bovisio Masciago.

Dato atto che con Pec. in data 15-12-2022 ore 12,50, la segreteria del GS ha provveduto ai sensi dell'articolo 67 del CGS a comunicare alle società la data fissata per la pronuncia;

Con il reclamo, regolarmente presentato, la citata società sostiene che l'arbitro ha commesso un errore di natura tecnica in quanto"… il calciatore N. 2 Windham Evan Daniel del Calcio Menaggio veniva ammonito al 19' del primo tempo, successivamente, lo stesso, veniva di nuovo ammonito al 67' provocando calcio di rigore in favore del Bovisio Masciago.

Né prima né dopo il calcio di rigore, il Windham veniva espulso come da regolamento. Richiamato, il direttore, sosteneva che la persona cheha provocato il rigore non era il numero 2, bensì il numero 7, che, (sostiene la ricorrente) in quella occasione, era in altra zona del campo. Il gioco riprendeva con ancora in campo il n. 2 Windham del Calcio Menaggio".

A supporto della propria tesi e al fine di dimostrare che il direttore di gara "... fosse incline a favorire la confusione dei numeri dei giocatori, è il fatto che, dopo la fine gara, mostrava il cartellino rosso per proteste al nostro n. 11 De Santis, ma nel rapporto di fine gara trascriveva, per il fatto descritto, il n. 17 Andreazza. Alla segnalazione di errore, da parte del nostro dirigente, all'atto del ritiro dei documenti, il direttore insisteva nella tesi di non aver sbagliato trascrivendo il n. 17 (anziché 11). Dietro insistenza del dirigente stesso, venivano portati, al fine del riconoscimento, il calciatore n. 11 De Santis sia il n. 17 Andreazza. Solo a questo punto, il direttore ammetteva l'errore di trascrizione correggendo con il n.11 De Santis, cioè colui che realmente aveva protestato e che quindi era stato sanzionato… ".

 

Per tali motivi chiede l'annullamento della gara.

Dagli atti ufficiali di gara risulta che il calciatore nr. 2 Windham Evan Daniel della società Calcio Menaggio è stato oggetto di ammonizione in particolare al 20º del 1º tempo per SPA mentre al 22º del 2º tempo (quindi in occasione del calcio di rigore concesso) è stato ammonito il calciatore nº 7 Fasoli Andrea per SPA perciò non è stato espulso alcun calciatore.

Il direttore di gara, a seguito del ricorso della società Società Bovisio Masciago, sentito più volte in proposito comunica che durante la gara in occasione della concessione del calcio di rigore per la società Bovisio Masciago ha ammonito il calciatore che aveva commesso il fallo nº 7 Fasoli Andrea tuttavia veniva subito contestato da alcuni calciatori cui spiegava che l'ammonizione era dovuta al calciatore nº 7 e non al nº 2, come da loro richiesto. A seguito della contestazione ed inoltre a fine gara su insistita segnalazione del dirigente confermava quanto riferito sul terreno di giuoco vale a dire che l'autore del fallo era il calciatore nº 7 e non il nº 2.

Inoltre a precisa richiesta dello scrivente a mezzo mail del 21.12.2022 ore 15,36 riguardo la correttezza della decisione in discussione e contestata dalla ricorrente, con mail del 21.12.2022 ore 20,57 il direttore di gara ribadisce " confermo che la decisione presa al 23º minuto di ammonire il calciatore Fasoli Andrea nº 7 della società Bovisio Masciago 1920 è corretta".

La società Calcio Menaggio ha fatto pervenire proprie controdeduzioni con nota pec in data 4.1.2023 con la quale, in ordine all'episodio di cui al ricorso avvenuto al 22º circa del secondo tempo sostiene che "… ritiene corretto l'operato del direttore di gara…  " in quanto non viè stato errore nella ammonizione del proprio calciatore nº7; infatti a seguito della contestazione della ricorrente "… il direttore di gara veniva richiamato dalla panchina del Bovisio Masciago i quali sostenevano che a commettere il fallo fosse stato il calciatore nº 2 Windham Evan.... il direttore di gara con assoluta certezza riferiva che l'autore del fallo a cui era stata correttamente irrogatala sanzione dell'ammonizione era il nº 7 Fasoli Andrea e non il nº 2 Windham Evan.

Pertanto:

Quanto alla segnalazione della modifica fatta presente all'arbitro riguardo alla errata segnalazione sul foglio notizie di fine gara in ordine al comportamento riferito al calciatore nº 11 (anziché nº 17 come originariamente segnalato dal direttore di gara) nulla ha a che vedere questo episodio col fatto in contestazione e comunque non prova l'eventuale errore arbitrale per la mancata eventuale espulsione del calciatore nº 2 Windham Evan Daniel della società Calcio Menaggio.

Infine giova ricordare che così come stabilito dall'articolo 61 del CGS "I rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare."

Quindi la tesi prospettata dalla reclamante non trova dunque riscontro negli atti ufficiali e pertanto le affermazioni addotte dalla stessa con il proprio ricorso hanno solo il valore di mere allegazioni non confortate da alcun elemento probatorio, infatti il referto arbitrale e le eventuali successive sue integrazioni sono atti assistiti da presunzione di verità: essi sono fonte primaria privilegiata di prova e costituiscono la base ed il fondamento delle decisioni degli Organi disciplinari.

Non vi è quindi prova di errore tecnico arbitrale riguardo la decisione contestata.

PQM

DELIBERA

 

-Di omologare il risultato come conseguito sul campo: Bovisio Masciago - Calcio Menaggio 1 - 2.

-Di addebitare la tassa reclamo, se non versata

 

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