C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 48 del 02/02/2023 – Delibera – gara del 22/ 1/2023 PORTO 2005 – VIRTUS MANERBIO

gara del 22/ 1/2023 PORTO 2005 - VIRTUS MANERBIO Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 47 del 26.01.2023 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di ricorso da parte della Società Pol Virtus Manerbio.

Dato atto che con nota pec. in data 26-1-2023 ore 09,51 la segreteria del GS ha provveduto ai sensi dell'articolo 67 del CGS a comunicare alle società la data fissata per la pronuncia.

Con il ricorso, regolarmente presentato, la citata società sostiene che la società avversaria ha violato la normativa vigente perché alla gara in oggetto ha fatto partecipare il calciatore Allushi Fiorello nato il 3-9-2007, in posizione irregolare in quanto"… avendo quindici anni non è stato autorizzato dal Comitato Regionale Lombardia…" come previsto dall'articolo 34 comma 3 delle Noif..

Chiede pertanto a carico della controparte la sanzione della perdita della gara.

La società ASD Porto 2005 ha fatto pervenire memoria pec in data 25-1-2023 ore 16,52 con la quale trasmette documentazione medica in ordine alla idoneità del calciatore ed inoltre trasmette copia della "richiesta di autorizzazione ex art. 34/3 delle Noif" inoltrata al CR Lombardia in ordine alla partecipazione a gara agonistiche per il calciatore Alluschi Fiorello.

Inoltre con nota pec del 29-1-2023 ore 21,05 con riferimento all'articolo 34 comma 3 delle noif comunica di "… aver mal interpretato il regolamento pensando di non dover segnalare anticipatamente la sua presenza in campo… " e comunica di " aver agito in totale buona fede… " . Infine con nota pec in data 31-1-2023 che essendo pervenuta oltre il termine di cui all'art 67 del CGS non si ammette agli atti di gara, comunque invia autorizzazione del CR Lombardia rilasciata in data 31-1-2023.

Dagli atti di gara risulta inoltre che effettivamente la società ASD Porto 2005 ha utilizzato il calciatore citato nella gara in oggetto che vi ha preso parte col nº 20, partecipando attivamente alla gara in sostituzione di altro calciatore senza la preventiva autorizzazione del CR Lombardia.

L'articolo 34 comma 3 delle NOIF prescrive quanto segue:" 3. I calciatori/calciatrici "giovani" tesserati per le società associate nelle Leghe e quelle della Divisione Calcio Femminile possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili. I calciatori "giovani", che abbiano compiuto anagraficamente il 15º anno di età, e le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 14º anno di età, salvo quanto previsto dal successivo comma 3 bis per i campionati di Serie A e di Serie B Femminile, possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe e dalla Divisione Calcio Femminile, purché autorizzati dal Comitato Regionale - L.N.D., territorialmente competente e dalla Divisione Calcio Femminile. II rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione, a cura e spese della società che fa richiesta, dei seguenti documenti:

a) certificato di idoneità specifica all'attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15 febbraio 1982 del Ministero della Sanità; b) relazione di un medico sociale, o, in mancanza, di altro sanitario, che attesti la raggiunta maturità psico-fisica del calciatore/calciatrice alla partecipazione a tale attività. La partecipazione del calciatore/calciatrice ad attività agonistica, senza l'autorizzazione del Comitato Regionale o della Divisione Calcio Femminile, comporta l'applicazione della sanzione prevista all'art. 17comma 5, (rectius10) del C.G.S.

Pertanto il calciatore in questione pur avendo ottenuto certificato di idoneità specifica all'attività agonistica non era stato autorizzato dal CRL perciò non aveva titolo a partecipare alla gara.

Visto l'art. 10 del CGS.

DELIBERA

In accoglimento del ricorso come sopra proposto:

di comminare alla società ASD Porto 2005 la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3;

di accreditare la tassa ricorso se versata.

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