C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 49 del 09/02/2023 – Delibera – Gara: TORINO CLUB MARCO PAROLO – SCHOOL OF SPORT

Gara: TORINO CLUB MARCO PAROLO - SCHOOL OF SPORT

Con deliberazione pubblicata sul C.U. n° 48 del 2.02.2023 questo Giudice ha deciso di sospendere l’omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della società SCHOOL OF SPORT.

Dato atto che con nota a mezzo mail pec. la segreteria del S.G.S. ha provveduto a comunicare alle società la data fissata per la pronuncia.

Il preannuncio di ricorso è stato presentato oltre i termini previsti dall’art. 67 co.1 del C.G.S. pertanto è inammissibile e non si entra nel merito.

Dal referto di gara, unica fonte privilegiata di prova, si evidenzia che l'arbitro arrivato presso l'impianto sportivo alle ore 17.00 veniva a conoscenza che alla stessa ora dell'inizio della gara vale a dire alle ore 18,00 per la quale era stato designato, era previsto lo svolgimento di una gara di categoria superiore. La società ospitante comunicava all'arbitro che l'inizio della gara di categoria superiore veniva comunque anticipato alle ore 17.45. La società SCHOOL OF SPORT, presente sul campo dalle ore 17.00, faceva presente all'arbitro la propria contrarietà a giocare dopo il termine della partita di categoria superiore in svolgimento; tuttavia dopo avere atteso un tempo di gara, alle ore 18.45 lasciava l'impianto sportivo.

-Vista la regola n° 7 del gioco del calcio, Guida pratica AIA che dispone:

1. Nel caso in cui all’ora stabilita per l’inizio della gara il terreno di gioco risulti occupato da altra gara ufficiale FIGC, quanto tempo l’arbitro dovrà attendere per dare inizio alla gara a lui affidata?

La gara deve avere inizio non appena il terreno di gioco sarà disponibile. Il termine di attesa per le squadre rimane comunque della durata di un tempo (o di quello minore fissato dall’organismo competente) e decorre dall’ora fissata per l’inizio della gara.”.

-Visto il C.U. n° 1 del 1.07.2023 pag. 38 paragr. 5 della L.N.D. che dispone in ordine alla concomitanza di gare sullo stesso campo e ne definisce i criteri di priorità

PQS

DELIBERA

-di disporre la ripetizione della gara a cura del C.R.L.

-di addebitare alla soc. SCHOOL OF SPORT la tassa reclamo se non versata.

 

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