C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 49 del 09/02/2023 – Delibera – gara del 4/ 2/2023 DARFO BOARIO S.R.L.SSD. – CARPENEDOLO SSDSRL
gara del 4/ 2/2023 DARFO BOARIO S.R.L.SSD. - CARPENEDOLO SSDSRL
Visti gli atti ufficiali di gara.
Rilevato che:
La gara in oggetto è stata sospesa in via definitiva al 26º minuto del secondo tempo a causa del verificarsi di una " rissa" che vedeva coinvolti la quasi totalità dei calciatori presenti sia in campo nonché dei dirigenti di entrambe le società che si "… spingono e picchiano a vicenda …" ; tale situazione perdurava per alcuni minuti ed a causa della grande confusione l'arbitro non era in grado di identificare personalmente i responsabili degli atti violenti.
Individuava solamente il dirigente della società Darfo Boario signor Randazzo Giuseppe il quale prendeva per il collo il dirigente avversario ed individuava altresì il dirigente della società Carpenedolo Signor Crivellaro Mirko il quale dava un pugno ad un dirigente avversario.
Nel frattempo sostenitori della società Carpenedolo entravano in campo scavalcando la ringhiera ma sostavano a bordo campo senza partecipare alla rissa ed uscivano dal terreno di giuoco dopo circa due minuti.
L'arbitro quindi non ha identificato i calciatori partecipanti alla rissa a causa della grande confusine ma constatata dunque l'impossibilità di continuare l'incontro anche perché avrebbe dovuto espellere parecchi dei calciatori partecipanti alla rissa, ed in tal modo entrambe le Società sarebbero comunque rimaste senza il numero minimo di calciatori previsto dalla vigente normativa federale decideva di considerare l'incontro sospeso in via definitiva a decorrere dal 26º minuto del secondo tempo.
Nel lasciare il terreno di giuoco la signora arbitro veniva circondata da tesserati di entrambe le società che contestavano ripetutamente la decisione della sospensione definitiva della gara.
Rientrata piangente nello spogliatoio senza che alcuno si curasse della sua persona poteva svolgere le incombenze di fine gara ma entrambi i dirigenti di nuovo.
Quando poi l'arbitro usciva dallo spogliatoio per lasciare l'impianto sportivo, non trovando nessuno si rendeva quindi conto di essere stata abbandonata e chiusa all'interno dell'impianto.
Per consolidata giurisprudenza quando la necessitata interruzione della partita si deve imputare ai calciatori di entrambe le Società, la conseguenza non può essere quella della ripetizione della gara, che postula l'assenza di responsabilità anche oggettiva delle Società in ordine ai fatti o situazioni che abbiano influito decisamente sul regolare svolgimento della gara, ma è quella espressamente prevista dall'art.10 C.G.S., vale a dire la sanzione sportiva a carico di entrambe le Società interessate, dovendo queste rispondere del comportamento rissoso dei propri calciatori, causa determinante della chiusura anticipata della gara (cfr. Comm. Disciplinare presso C.R. Lombardia in C.U. nº.26 del 21-01-1999). E la C.A.F. ha avuto modo di precisare più volte che" .... una volta accertato il verificarsi di una rissa in campo è del tutto inutile stabilire quale soggetto abbia ad essa dato origine; infatti se l'interruzione anticipata della gara ha avuto causa non già in un semplice diverbio tra calciatori, ma in una vera e propria rissa, la responsabilità di questa va individuata sul fatto di avervi partecipato, non già solo nell'averla provocata (C.A.F. in C.U. nº.27 del 19-05-1994).
P.Q.S.
DELIBERA
- di comminare alle Società Darfo Boario e Carpenedolo la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 in quanto responsabili del mancato regolare svolgimento della gara in oggetto, ai sensi dell'art. 10 del C.G.S. nonchè la sanzione dell'ammenda pari a Euro 200,00 in quanto responsabili della rissa che ha visto coinvolti a vario titolo quasi tutti i propri calciatori e dirigenti;
-di comminare alla società Darfo Boario l'ammenda di Euro 100,00 per inidonea assistenza all'arbitro a fine gara.
- di inibire fino al 22/03/2023 i dirigenti della società Darfo Boario signor Randazzo Giuseppe e della società Carpenedolo Signor Crivellaro Mirko per quanto loro attribuito.