F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 147/CSA pubblicata del 23 Febbraio 2023 – A.S.D. Sancataldese Calcio 1945

Decisione n. 147/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n 156/CSA/2022-2023 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Stefano Agamennone - Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 156/CSA/2022-2023, proposto dalla società A.S.D. Sancataldese  Calcio 1945 in data  26.01.2023,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 84 del 24.1.2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 8 febbraio 2023, l’Avv. Stefano Agamennone.

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società A.S.D. Sancataldese Calcio 1945 ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitta all’allenatore Pietro Infantino dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n.  84, in relazione alla gara Canicattì / Sancataldese Calcio 1945 del 22.1.2023 

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “al termine della gara si avvicinava a pochi cm dal volto del Direttore di gara con atteggiamento minaccioso e gli rivolgeva espressioni offensive e irriguardose costringendo l’Ufficiale di gara ad arretrare di diversi metri per evitare il contatto fisico con il soggetto che veniva allontanato a forza grazie all’intervento di un calciatore avversario. Nell’abbandonare il terreno di gioco reiterava gli insulti all’indirizzo dell’arbitro”.

La Sancataldese Calcio ritiene la sanzione comminata al proprio tesserato eccessivamente afflittiva, in considerazione della reale dinamica dei fatti e del comportamento tenuto dal proprio tesserato, che non si sarebbe reso responsabile di alcun atto di violenza. Secondo la reclamante il calciatore si sarebbe limitato a profferire frasi “esasperate dalla tensione” e non “prodromiche ad un eventuale atto di violenza”.

La reclamante ha chiesto la riduzione della squalifica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere accolto quanto alla misura della sanzione comminata al sig. Infantino.

L’allenatore della Sancataldese Calcio al termine della gara ha tenuto un comportamento gravemente irriguardoso nei confronti dell’arbitro. Oltre ad avere un avuto un atteggiamento percepito dal direttore di gara come minaccioso, infatti, ha rivolto allo stesso espressioni irriguardose e ingiuriose (dal referto arbitrale: “sei incapace! Hai rovinato la partita! Venduto!”), insistendo nella condotta anche quando le parti stavano abbandonando il terreno di gioco.

Essendo tuttavia mancata ogni forma di contatto fisico tra i due, la Corte ritiene che la sanzione congrua da applicare sia quella della squalifica per 3 gare effettive, opportunamente aggravando la sanzione minima edittale prevista dall’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S., in considerazione della gravità della condotta irriguardosa complessivamente tenuta dal sig. Infantino. 

P.Q.M.

Accoglie il reclamo e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara.

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                    IL PRESIDENTE

Stefano Agamennone                                               Patrizio Leozappa               

 

 Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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