F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 149/CSA pubblicata del 24 Febbraio 2023 – ACR Siena 1904 S.p.a.
Decisione n. 149/CSA/2022-2023
Registro procedimenti n. 164/CSA/2022-2023
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
II SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Pasquale Marino – Presidente
Nicola Durante – Componente
Stefano Toschei - Componente (relatore)
Paolo Grassi - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 164/CSA/2022-2023, proposto dalla società ACR Siena 1904 S.p.a. in data 7 febbraio 2023,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico, di cui al Com. Uff. n. 156/DIV dell’1 febbraio 2023;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 10 febbraio 2023, il Dott.
Stefano Toschei e udito l’avvocato Paolo Rodella per la reclamante; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La società ACR Siena 1904 S.p.a. ha proposto reclamo, in data 7 febbraio 2023, avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Manuele Castorani in relazione alla gara Siena-Pontedera del 31 gennaio 2023, dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 156/DIV dell’1 febbraio 2023. La decisione del Giudice Sportivo nei confronti del calciatore della società ACR Siena 1904 S.p.a. è motivata come segue: “per grave fallo di gioco nei confronti di un calciatore avversario mettendone a rischio l’incolumità fisica.” (così, testualmente, nel provvedimento sanzionatorio).
La società reclamante, nell’atto di reclamo, sostiene la erroneità della decisione assunta dal Giudice Sportivo perché, in particolare, il direttore di gara prima e lo stesso Giudice Sportivo poi hanno accolto una rappresentazione dei fatti distorta, soprattutto con riferimento al reale contributo attribuibile al calciatore nell’azione di gioco nonché alla portata dell’intervento e all’elemento psicologico che ha connotato il suo comportamento.
Ad avviso della reclamante, infatti, dalla ricostruzione dell’evento pare di tutta evidenza che il calciatore Castorani non si è reso protagonista di una condotta “qualificabile come condotta "gravemente antisportiva" ex art. 39 CGS e nè, tanto meno, come condotta "violenta" ex art. 38 CGS, merita invece di essere inquadrata come mera “condotta scorretta” meritevole della sanzione di una sola giornata di squalifica” (così testualmente a pag. 3 dell’atto di reclamo). E ciò perché, con riferimento all’azione di gioco della quale si è reso protagonista il calciatore della società reclamante:
- l’intervento risulta sì falloso, ma deve essere correttamente collocato e valutato nell’ambito di un contrasto di gioco, nelle vicinanze della metà del campo, tra due giocatori avversari, il cui fine specifico è soltanto quello di contendersi la sfera; - la condotta del calciatore Castorani non era affatto preordinata, in alcun modo, a ledere l'avversario e/o a produrre lesioni all’integrità fisica di quest'ultimo;
- il calciatore Castorani ha tentato di evitare in tutti i modi il contatto con l’avversario al fine di non peggiorare l’effetto dell’impatto, ritraendo a sé la gamba che aveva alzato per contendere il pallone all’avversario.
Di tutto quanto sopra vi è inequivocabile prova nella documentazione fotografica allegata. Il Collegio ritiene che le contestazioni mosse alla decisione del Giudice Sportivo dalla società reclamante siano prive di pregio e non possono comunque condurre ad una riforma della decisione assunta e qui oggetto di gravame.
Come lealmente ammette di considerare la stessa società reclamante il contenuto delle relazioni della terna arbitrale e, in particolare per quel che qui rileva, dei referti redatti dal direttore di gara assumono una forza probatoria privilegiata in ordine alla rappresentazione dei fatti così come si sono svolti “sotto” la percezione sensoriale del medesimo componente della terna arbitrale.
All’opposto va rammentato ancora una volta che, per costante orientamento interpretativo delle Corti di giustizia sportiva in ordine alle disposizioni del CGS in materia di “mezzi di prova”, l’allegazione di fotografie o comunque di documentazione fotografica non può avere ingresso nel giudizio non assumendo la dignità di “mezzo di prova”.
Ed infatti:
l’art.58 del CGS sancisce il principio secondo cui i mezzi di prova audiovisivi possono essere utilizzati esclusivamente nei casi previsti dall'ordinamento federale.
- l’art.61 del CGS, a sua volta, dopo aver stabilito che i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, consente agli organi di giustizia sportiva di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall’autore dell’infrazione e, per le gare della Lega di Serie A e della Lega di Serie B, limitatamente ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema non visti dall’arbitro o dal VAR.
Dal combinato disposto delle richiamate previsioni codicistiche discende che, all’infuori delle fattispecie espressamente e tassativamente enucleate, non è consentito agli Organi di Giustizia sportiva l’utilizzo dei filmati audiovisivi (cfr., tra le altre, CSA, Sez. I, 16 settembre 2021 n. 14 e 24 settembre 2021 n. 18 nonché, in termini generali, Sez. III, 14 dicembre 2020 n. 30).
In tal senso si è espressa la Sezione in alcuni precenti precedenti specifici, in occasione dell’inserimento di frames televisivi all’interno del testo scritto recante il mezzo di impugnazione (cfr., tra le più recenti, CSA, Sez. II, 24 ottobre 2022 n. 26), situazione pianamente equiparabile a quella qui in esame in cui è stata allegata al reclamo, perché la Corte la potesse esaminarla a conforto delle tesi defensive spiegate, una documentazione fotografica rappresentante l’azione incriminata.
Chiarito, in via di premessa, quanto sopra, dalla lettura del referto arbitrale non si evidenziano ragioni per poter ritenere non correttamente assunta la decisione del Giudice Sportivo qui oggetto di reclamo.
Ed infatti nel predetto referto si legge che al 32’ del secondo tempo il calciatore n. 17, Manuele Castorani, veniva espulso per “[GRAVE FALLO DI GIOCO] Contrasta un avversario con uso di forza eccessiva mettendone a rischio l’incolumità fisica. Nel tentativo di contendere il pallone a un avversario entra con la gamba alta dando un calcio al volto di un avversario provocandogli fuoriscita di sangue dalla bocca”.
Orbene, pare evidente dalla plastica rappresentazione dei fatti contenuta nel referto arbitrale, caratterizzata dall’utilizzo di termini idonei a fotografare immediatamente nell’immagine del lettore gli elementi essenziali dell’azione fallosa ascritta alla responsabilità del calciatore, come non vi sia dubbio alcuno che la condotta che ha caratterizzato il comportamento del Castorani vada (naturalmente e obiettivamente) inquadrtata nell’alveo della “condotta gravemente antisportiva”, al cospetto della quale trova applicazione l’art. 39 CGS, il cui primo comma così recita: “Ai calciatori responsabili di condotta gravemente antisportiva, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per due giornate”.
La rilevanza della condotta, ai fini della qualificabilità della stessa nei termini di cui sopra, non può essere mitigata, al fine di derubricarla alla stregua di una “condotta scorretta”(come vorrebbe la società reclamante), da elementi “estemporanei” rispetto allo svolgimento della gara quali la rappresentazione della “importanza rivestita da questa gara trattandosi – come si dice in gergo - di uno “scontro diretto” tra due squadre impegnate nella lotta al raggiungimento di un posto nei play-off del Campionato Serie C” (così, testualmente, a pag. 2 dell’atto di reclamo) ovvero di soggettive considerazioni della dinamica dell’azione, quale una entrata “fuori tempo” che ha dato luogo ad un mero “fallo di gioco” nei confronti di un avversario. Al contrario la puntuale indicazione del tipo di intervento messo in atto dal calciatore Castorani nei confronti dell’avversario (“uso di forza eccessiva mettendone a rischio l’incolumità fisica”), la puntuale descrizione degli effetti dell’azione “(entra con la gamba alta dando un calcio al volto di un avversario”) e l’altrettanto precisa illustrazione delle conseguenze di detta azione (“provocandogli fuoriscita di sangue dalla bocca”), non lasciano al Collegio dubbi sulla correttezza della sanzione inflitta in seguito alla puntuale corrispondenza con il comportamento ben descritto nel referto del direttore di gara.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Stefano Toschei Pasquale Marino
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce