F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione IV – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0073/CFA pubblicata il 27 Febbraio 2023 (motivazioni) – Procuratore Federale-Sig. Cartasso Massimo-ASD Nervianese 1919)
Decisione/0073/CFA-2022-2023
Registro procedimenti n. 0086/CFA/2022-2023
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
IV SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Marco Lipari – Presidente
Francesco Sclafani – Componente
Tommaso Marchese - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo numero 0086/CFA/2022-2023, proposto dal Procuratore Federale e dal Procuratore Federale aggiunto in data 24.01.2023;
contro
il Sig. Massimo Cartasso e la A.S.D. Nervianese 1919; per la riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare n. 0105/TFNSD/2022-2023 del 17.01.2023;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del 20.2.2023, tenutasi in videoconferenza, l’Avv. Prof. Tommaso Marchese e udito l’Avv. Alessandro Boscarino per la Procura Federale della F.I.G.C.;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
1. La vicenda all’esame della Corte riguarda il tesseramento del calciatore Maxim Tocar, nato il 12.1.2005, di nazionalità ucraina, in forza nella stagione sportiva 2021/2022 alla A.S.D. Calcio Nerviano, la quale, alla data del 30.6.2022, cessava la propria attività, con il conseguente svincolo dell’atleta a norma dell’art. 110 delle NOIF.
2. La nuova compagine cittadina A.S.D. Nervianese 1919 creava sul portale dedicato, in data 11.8.2022, una pratica di tesseramento per il medesimo calciatore Tocar, che veniva effettivamente caricata in data 1°.9.2022.
3. La procedura, tuttavia, non veniva validata dal competente Comitato Regionale (C.R.) Lombardia F.I.G.C. – L.N.D., il quale segnalava l’incompletezza della documentazione prodotta, come risulta dalle annotazioni dello “storico” operazioni del portale nelle date del 7.9.2022, 15.9.2022 e 16.9.2022.
4. Nel frattempo, tuttavia, il Tocar veniva tesserato in data 16.9.2022 per la compagine A.C. Legnano S.S.D. a r.l..
5. In data 20.9.2022 la A.S.D. Nervianese 1919 completava la documentazione necessaria per il tesseramento del Tocar.
6. In pari data, l’Ufficio Tesseramento del C.R. Lombardia segnalava alla Procura Federale il caso di doppio tesseramento.
7. Seguiva la comunicazione di conclusione delle indagini del 27.10.2022 ad opera della Procura Federale e, dopo l’audizione di Massimo Cartasso, Presidente della A.S.D. Nervianese 1919, espletata per rogatoria in data 9.11.2022, la Procura, con atto del 5.12.2022, deferiva il medesimo Cartasso per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, CGS, sia in via autonoma, sia in relazione all’art. 40, comma 4, NOIF, il calciatore Tocar per la stessa incolpazione e la A.S.D. Nervianese 1919 per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, CGS, per la condotta posta in essere dal Cartasso, all’epoca dei fatti dotato di poteri di rappresentanza della Società.
8. Il TFN – Sezione Disciplinare, all’esito dell’udienza del 12.1.2023, con la decisione qui impugnata del 17.1.2023, n. 0105/TFNSD-2022/2023, ha erogato al Tocar la sanzione di giornate 1 (una) di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali, mentre ha prosciolto il Cartasso e la A.S.D. Nervianese 1919.
9. Con rituale reclamo ex art. 101 CGS del 23.1.2023, il Procuratore Federale e il Procuratore Federale aggiunto impugnano dinanzi a questa Corte la decisione del TFN.
9.1. Il gravame è affidato ad un unico ed articolato motivo, con il quale si deduce “ Illogicità, contraddittorietà ed errata motivazione. Erronea valutazione delle risultanze delle indagini e degli elementi acquisiti. Errata interpretazione delle norme federali”.
9.2. La parte reclamante rassegna le seguenti conclusioni:
“accogliere il deferimento anche nei confronti del sig. Cartasso Massimo e della società ASD Nervianese 1919 e dichiarare la responsabilità disciplinare dei predetti soggetti per tutte le violazioni ascritte con l’atto di deferimento del 5.12.2022, comminando rispettivamente la sanzione di mesi 4 di inibizione per il sig. Cartasso Massimo e la sanzione di euro 400,00 di ammenda per la società ASD Nervianese 1919, così come richieste in primo grado da questa Procura, o in subordine in quelle ritenute di giustizia da Codesta Onorevole Corte”.
10. All’udienza di discussione del 20.2.2023, tenutasi in videoconferenza, è intervenuto per la Procura Federale l’Avv. Alessandro Boscarino, il quale ha ulteriormente illustrato i motivi di impugnazione, insistendo per l’accoglimento del reclamo.
11. I reclamati, Massimo Cartasso e A.S.D. Nervianese 1919, non hanno depositato scritti difensivi, né hanno chiesto di partecipare all’udienza.
11.1. Il Tocar, per parte sua, non risulta aver impugnato la decisione che ne ha affermato la responsabilità per il proprio titolo di incolpazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il reclamo è fondato e va dunque accolto, con la conseguente declaratoria di responsabilità anche degli incolpati Massimo Cartasso e A.S.D. Nervianese 1919, nei termini sanzionatori di seguito specificati.
1. Con l’unico ed articolato motivo proposto, la parte reclamante deduce “Illogicità, contraddittorietà ed errata motivazione. Erronea valutazione delle risultanze delle indagini e degli elementi acquisiti. Errata interpretazione delle norme federali”.
1.1. Si osserva, in sintesi, che la decisione impugnata, nella parte in cui ha disposto il proscioglimento degli incolpati Cartasso e A.S.D. Nervianese 1919, sarebbe erronea, in quanto ha valorizzato, per farne discendere l’incolpevolezza del Cartasso, la mera “creazione” della pratica di tesseramento in data 11.8.2022, ritenuta dal Tribunale ancora “viva” alla data del 16.9.2022, allorquando ebbe a perfezionarsi per il Tocar la distinta pratica di tesseramento da questi esperita con l’A.C. Legnano, nonostante l’incompletezza documentale della prima, segnalata a più riprese dall’Ufficio Tesseramento del C.R. Lombardia.
In tale affermazione la parte reclamante rinviene un’erronea interpretazione delle Norme federali in punto di decorrenza della richiesta di tesseramento, richiamando al riguardo giurisprudenza dello stesso TFN - Sezione Tesseramenti, che a tal fine richiede, per l’operatività retroattiva della richiesta stessa, la completezza della documentazione da allegarvi, per cui, laddove l’istanza risulti originariamente incompleta, i suoi effetti potranno retroagire solo al momento in cui venga prodotta l’integrazione documentale necessaria.
2. Il motivo è fondato.
2.1. Coglie nel segno, in particolare, il rilievo che la parte reclamante ha mosso alla decisione impugnata, laddove viene accordata rilevanza, al fine di escludere la responsabilità degli incolpati, ad una pratica di tesseramento invero incompleta, ritenuta incongruamente dal Tribunale come “già viva” alla data del 16.9.2022, allorquando si perfezionò invece il tesseramento del Tocar con la A.C. Legnano, in ciò rinvenendosi un indizio della sconoscenza, da parte del Cartasso, della circostanza per cui il calciatore avesse sottoscritto due richieste di tesseramento per la stessa stagione sportiva.
L’approccio del Tribunale alla ricostruzione della vicenda appare effettivamente improprio, laddove si consideri che l’addebito disciplinare rivolto al Cartasso consiste nell’”avere omesso di verificare presso il Comitato Regionale di appartenenza che il calciatore sig. Tocar Maxim non fosse tesserato per altra società”.
Dunque, non può avere rilievo scriminante la mancata conoscenza della condotta del calciatore -autonomamente censurabile ed effettivamente censurata- che aveva sottoscritto una duplice richiesta di tesseramento, in quanto era comunque onere del Cartasso accertarsi che, al momento in cui la pratica della A.S.D. Nervianese poteva essere completata con la necessaria integrazione documentale, il Tocar risultasse libero da altri vincoli sportivi.
D’altro canto, non può omettersi di considerare che il Cartasso, in quanto dirigente del precedente sodalizio sportivo della stessa città, il Nerviano Calcio, aveva piena contezza che la cessazione dell’attività di questo alla data del 30.6.2022 aveva determinato lo svincolo del calciatore a norma dell’art. 110 delle NOIF, per cui a più forte ragione s’imponeva la dovuta diligenza nell’accertarsi che il Tocar fosse ancora “tesserabile”.
Trattavasi peraltro di un accertamento particolarmente agevole, come lo stesso TFN – Sezione Tesseramenti non ha mancato di rilevare nella perspicua pronuncia (evocata dalla parte reclamante al diverso fine di sostenere che la retroattività del tesseramento opera solo in presenza di una domanda completa degli allegati richiesti) n. 0037/TFNST/2021-2022, affermando il condivisibile principio secondo cui “i sistemi telematici a disposizione degli interessati consentono sia un agevole disbrigo delle attività amministrative relative ai tesserati, sia un altrettanto agevole controllo della loro posizione, offrendo sistemi di allerta e di rapida verifica del buon esito degli adempimenti amministrativi compiuti. L’onere di cui è gravata la società in ordine al monitoraggio dell’esito dei detti adempimenti amministrativi non si presenta, conseguentemente, assolutamente afflittivo e, certamente, non rende l’attività amministrativa un fattore ostativo all’attività sportiva”.
Sul tema si è espressa in precedenza questa Sezione con la decisione n. 0046/CFA/2021-2022, osservando che “ lo stesso sistema informatizzato delle matricole vale a prevenire la possibilità che una Società sportiva possa incorrere, sia pur incolpevolmente, nel divieto del doppio tesseramento” (§ 2.2. del “considerato in diritto”).
Nella vicenda scrutinata in quell’occasione dalla Corte (originata dal ricorso di una compagine sportiva che lamentava l’irregolare posizione di un calciatore della squadra avversaria, adombrandone il doppio tesseramento) la piattaforma telematica aveva fornito alla società richiedente il tesseramento un dato, rivelatosi poi incongruo, sul quale essa aveva riposto un ragionevole affidamento, non avendo peraltro concorso in alcun modo ad ingenerare l’ambiguità che si era poi disvelata sulla matricola del calciatore.
Nel caso qui in esame, invece, il sistema ha fornito elementi oggettivi ed incontestati sull’ iter delle due pratiche di tesseramento, per cui il Cartasso ben avrebbe potuto (e dovuto) accertarsi che il Tocar non avesse contratto il vincolo sportivo con altra società.
2.2. Il quadro ricostruttivo della fattispecie in punto di diritto va opportunamente completato esaminando il profilo di censura dedotto dalla parte reclamante riguardo agli effetti della domanda di tesseramento e, più appropriatamente, all’effetto retroattivo dell’atto di ammissione federale, predicabile unicamente in presenza di un’istanza che risulti completa della documentazione necessaria ovvero che sia riconducibile alla diversa data in cui il richiedente faccia luogo all’integrazione documentale di un’istanza risultata per converso incompleta.
La parte reclamante ha evocato al riguardo la pronuncia del TFN – Sezione Tesseramenti n. 0037/TFNST/2021-2022, di cui s’è detto poc’anzi (ed altra conforme della stessa Sezione del Tribunale, n. 0029/TFNST/2021-2022), nella parte in cui ha statuito che “il tesseramento valido decorra dalla data di deposito della domanda, dovendosi intendere, però, che la domanda idonea a tal fine sia solo quella completa degli allegati richiesti”.
L’affermazione è senz’altro condivisibile, e la Corte non rinviene ragioni per discostarsene, specie nella misura in cui costituisce il presupposto per una statuizione di principio di ancor più ampio respiro, dovendosi ritenere, al contrario di quanto deciso con la pronuncia qui impugnata, che non può attribuirsi alcuna rilevanza alla contemporaneità di due pratiche di tesseramento -ex se idonea a denotare almeno la responsabilità del calciatore che le ha sottoscritte- in quanto il fondamentale principio sportivo della regolarità competitiva impone il rigoroso rispetto del presupposto e altrettanto fondamentale principio di unicità della relazione del tesserato con il sodalizio sportivo.
Conseguentemente, laddove coesistano (illegittimamente, sotto il profilo della condotta del tesserando) più pratiche di tesseramento di un calciatore per la stessa stagione sportiva, l’anteriorità fra esse, alla quale si ricondurrà l’effetto retroattivo dell’atto di ammissione federale, va stabilita unicamente nel confronto tra due istanze documentalmente complete, mentre, laddove una o più di esse risultino deficitarie, il confronto temporale di priorità potrà aversi solo dal momento in cui per ciascuna si perfezioni l’integrazione documentale richiesta.
Resta dunque confermato, anche in relazione a tale profilo, l’onere per le società -peraltro di agevole disbrigo, come detto- di interrogare tempestivamente la piattaforma informatica, al fine di non incorrere nei divieti posti in materia dall’ordinamento federale.
Tale onere non è stato adempiuto dal Cartasso, con la conseguente responsabilità di lui che va qui dichiarata, unitamente a quella, diretta ai sensi dell’art. 6 CGS, della A.S.D. Nervianese 1919, che egli ha rappresentato nell’occasione.
3. Dal punto di vista sanzionatorio, tuttavia, la Corte rileva che può farsi riferimento, nel relativo esercizio dosimetrico, al minimo edittale prescritto dall’art. 32, comma 3, CGS.
Dall’esame complessivo degli atti non traspare, invero, alcun effettivo indizio di una condotta dolosa del Cartasso, il quale appare essere incorso nella violazione ascrittagli unicamente per negligenza, avendo mancato di verificare sulla piattaforma informatica la posizione del Tocar, per il quale si era nelle more perfezionata l’altra pratica di tesseramento da questi sottoscritta con la A.C. Legnano.
Inoltre, non è senza rilievo, in tal senso, la stessa condotta non leale del calciatore, all’uopo sanzionato e non reclamante, il quale ha verosimilmente disatteso l’impegno di tesserarsi, in sostanziale continuità con il precedente sodalizio cui apparteneva, con la nuova compagine cittadina della A.S.D. Nervianese 1919, la quale lo avrebbe poi trasferito a titolo temporaneo proprio alla A.C. Legnano.
Appare pertanto rispondente ai criteri contemplati dall’art. 12, comma 1, CGS, l’irrogazione al Cartasso della sanzione disciplinare della inibizione temporanea a svolgere attività in ambito FIGC, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera h), CGS, nella misura minima edittale di mesi 3 (tre) prevista dall’art. 32, comma 3, CGS.
Di conseguenza, anche la sanzione pecuniaria da porre a carico della A.S.D. Nervianese 1919 per responsabilità diretta può ragionevolmente quantificarsi nel minimale importo di € 100,00 (cento/00), ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, comma 1, 8, comma 1, lettera b), e 32, comma 4, CGS.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, in parziale riforma della decisione appellata, irroga le seguenti sanzioni:
- inibizione di mesi 3 (tre) al Sig. Cartasso Massimo;
- ammenda di € 100,00 (cento/00) alla società ASD Nervianese 1919.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Tommaso Marchese Marco Lipari
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce