FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 256/AA del 24/02/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – GIACOMINI DORE US TRIESTINA 1918

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 433 pf 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Simone GIACOMINI, Ettore DORE, e della società U.S. TRIESTINA CALCIO 1918 S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:

SIMONE GIACOMINI, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore della società U.S. TRIESTINA CALCIO 1918 S.r.l., all’epoca dei fatti, in violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. III), comma 1, delle NOIF, per il mancato deposito alla Co.Vi.So.C., entro il termine del 30 novembre 2022, della relazione contenente il giudizio della società di revisione sulla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre 2022. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

ETTORE DORE, Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore della società U.S. TRIESTINA CALCIO 1918 S.r.l., all’epoca dei fatti, in violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. III), comma 1, delle NOIF, per il mancato deposito alla Co.Vi.So.C., entro il termine del 30 novembre 2022, della relazione contenente il giudizio della società di revisione sulla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre 2022. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

U.S. TRIESTINA CALCIO 1918 S.r.l., per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata; nonché per responsabilità propria, in relazione all’art. 85, lett. C), par. III), comma 1, delle NOIF;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Simone GIACOMINI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.S. TRIESTINA CALCIO 1918 S.r.l., e del Sig. Ettore DORE;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 15 (quindici) giorni di inibizione da commutarsi in € 1500,00 (millecinquecento/00) di ammenda per il Sig. Simone GIACOMINI, di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Ettore DORE, e di € 5000,00 (cinquemila/00) di ammenda per la società U.S. TRIESTINA CALCIO 1918 S.r.l.;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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