FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 257/AA del 24/02/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – CHIARABINI SAN MARINO ACADEMY

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 163 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Carlo CHIARABINI e della società SAN MARINO ACADEMY, avente ad oggetto la seguente condotta:

CARLO CHIARABINI, all’epoca inquadrato nell’albo del Settore Tecnico con la qualifica di Allenatore UEFA A - cod. 132.145 tesserato per la Società San Marino Academy, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 37, comma 1, e 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto, nell’agosto 2022, attività collegate al trasferimento ed al collocamento di giovani calciatori minorenni tesserati nella stagione sportiva 2021-2022 per la società A.S.D. A.S.A.R. Accademia Calcio Riccione al fine di persuadere gli stessi a tesserarsi per la società San Marino Academy nella stagione sportiva seguente;

SAN MARINO ACADEMY, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Primo TOCCACELI, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SAN MARINO ACADEMY, e dal Sig. Carlo CHIARABINI;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di mesi 1 (uno) di squalifica per il Sig. Carlo CHIARABINI e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società SAN MARINO ACADEMY;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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