FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 258/AA del 27/02/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – SALVADORI BERLESE POLIERO BONANNO UNION DESE CALCIO FOSSALUNGA UNITED BORGORICCOCAMPETRA LUPARENSE FC
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 229 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Andrea SALVADORI, Luigi BERLESE, Massimo POLIERO, Salvatore BONANNO, e delle società ASD UNION DESE, ASD CALCIO FOSSALUNGA, SSDARL UNITED BORGORICCOCAMPETRA e SSDARL LUPARENSE FC, avente ad oggetto la seguente condotta:
ANDREA SALVADORI, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Union Dese, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, per aver omesso, in qualità di Presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di chiedere l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione del torneo per la categoria Juniores Memorial “Alessio nel cuore”, tenutosi nei giorni 27 e 28 agosto 2022 presso l'impianto sportivo di Torreselle di Piombino Dese (PD);
LUIGI BERLESE, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Calcio Fossalunga, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, per aver omesso, in qualità di Presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione del torneo Memorial “Alessio nel cuore”, tenutosi nei giorni 27 e 28 agosto 2022 presso l'impianto sportivo di Torreselle di Piombino Dese (PD), nonché per avere consentito la partecipazione a tale torneo della squadra Juniores della società A.S.D. Calcio Fossalunga;
MASSIMO POLIERO, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società S.S.D.A.R.L. United Borgoriccocampetra, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, per aver omesso, in qualità di Presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione del torneo Memorial “Alessio nel cuore”, tenutosi nei giorni 27 e 28 agosto 2022 presso l'impianto sportivo di Torreselle di Piombino Dese (PD), nonché per avere consentito la partecipazione a tale torneo della squadra Juniores della società S.S.D.A.R.L. United Borgoriccocampetra;
SALVATORE BONANNO, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società S.S.D.A.R.L. Luparense F.C., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, per aver omesso, in qualità di Presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione del torneo Memorial “Alessio nel cuore”, tenutosi nei giorni 27 e 28 agosto 2022 presso l'impianto sportivo di Torreselle di Piombino Dese (PD), nonché per avere consentito la partecipazione a tale torneo della squadra Juniores della società Luparense F.C.;
ASD UNION DESE, ASD CALCIO FOSSALUNGA, SSDARL UNITED BORGORICCOCAMPETRA, SSDARL LUPARENSE FC, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per i fatti ed i comportamenti posti in essere dai rispettivi Presidenti dotati di poteri di rappresentanza, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Andrea SALVADORI, Luigi BERLESE, Massimo POLIERO e Salvatore BONANNO in proprio e, in qualità di legali rappresentanti, rispettivamente per conto delle società ASD UNION DESE, ASD CALCIO FOSSALUNGA, SSDARL UNITED BORGORICCOCAMPETRA e SSDARL LUPARENSE FC;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Andrea SALVADORI, di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Luigi BERLESE, di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Massimo POLIERO, di 1 (mese) e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Salvatore BONANNO, di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD UNION DESE, di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società ASD CALCIO FOSSALUNGA, di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società SSDARL UNITED BORGORICCOCAMPETRA, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società SSDARL LUPARENSE FC;
- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.