C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 33 del 27/10/2022 – Delibera – Reclamo proposto da: Pol. Busachese Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 25 del C.R. Sardegna del 13.10.2022 Gara: “Gennargentu Desulo – Busachese” del 08.10.2022 Campionato: Seconda Categoria, girone D

Reclamo proposto da: Pol. Busachese Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 25 del C.R. Sardegna del 13.10.2022 Gara: “Gennargentu Desulo - Busachese” del 08.10.2022 Campionato: Seconda Categoria, girone D

La società Polisportiva Busachese ha impugnato la delibera con la quale il Giudice Sportivo, in ordine alla gara in epigrafe, ha disposto la sanzione della perdita della gara per 3 a 0 a favore della Gennargentu Desulo, per aver schierato il calciatore Massimo Marras pur non risultando questi tesserato al momento della partita. Nell’atto di reclamo la Polisportiva Busachese ammette sostanzialmente che il calciatore Massimo Marras, al momento della gara, non risultava formalmente in forza alla società ma, nel contempo, contestualizza la circostanza all’errore materiale commesso durante l’invio telematico del modulo di tesseramento. In particolare, secondo la difesa, acquisita la firma dell’atleta intorno alle 20,00 del 7 ottobre 2022, si è proceduto, anche frettolosamente, alla creazione della pratica sulla piattaforma online ma, erroneamente, si sarebbe apposta la spunta sul link “CARTELLINI DILETTANTI”, piuttosto che su “TESSERAMENTO DILETTANTI”, opzione che avrebbe assicurato invece il buon fine del tesseramento. Conclude la reclamante invocando la buona fede e la scusabilità dell’errore materiale. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, rilevata l'osservanza di tutte le norme procedurali, con particolare riferimento alla rituale comunicazione del ricorso alla Società Gennargentu Desulo da parte della reclamante, letti gli atti e analizzate le argomentazioni della difesa osserva che, nonostante il fatto addebitato alla Polisportiva Busachese muova da un presunto errore materiale asseritamente posto in essere durante l’invio telematico, tale assunto è rimasto in ogni caso indimostrato, atteso che non è stata fornita alcuna prova in ordine alla operazione telematica asseritamente posta in essere il giorno precedente alla gara. Per quanto esposto, la Corte Sportiva d’Appello Territoriale

DELIBERA

di rigettare il reclamo e, per l’effetto, di confermare la decisione del Giudice Sportivo. Dispone l'incameramento del Contributo.

 

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